Esenzione servizio per emergenza Covid, Comune Vicenza condannato a restituire ferie a dipendente

176
Palazzo degli Uffici del Comune di Vicenza, la facciata posteriore
Palazzo degli Uffici del Comune di Vicenza, la facciata posteriore

Il Comune di Vicenza è stato condannato alla restituzione di giorni di ferie tolte d’ufficio ad una lavoratrice prima e durante il periodo di esenzione dal servizio per emergenza Covid-19. Lo afferma in una nota il sindacato CUB pubblico impiego. “Con la sentenza n. 1189/2020 del 5 marzo 2021 il Tribunale del Lavoro di Vicenza condanna il Comune di Vicenza alla restituzione di otto giorni di ferie, sottratte d’ufficio ad una lavoratrice prima e durante il periodo di esenzione dal servizio, a causa delle chiusure imposte dal Dpcm 11 marzo 2020 per l’emergenza Covid-19 – si legge -. La questione della non corretta interpretazione del concetto di ferie “pregresse” e dell’utilizzo dei permessi art. 32 Ccnl nei primi mesi del 2020 da parte del Comune di Vicenza, a copertura delle chiusure previste dal DPCM del 9 marzo 2020, fu generale e applicata in modo arbitrario a tutti i lavoratori, in particolare a quelli appartenenti al settore educativo scolastico che, per la peculiarità del loro lavoro, non potevano prestare servizio in modalità ‘lavoro agile'” (smart working).

“La CUB Pubblico Impiego, dopo varie diffide trasmesse agli uffici competenti, ha promosso una causa pilota tramite il proprio legale, ricorrendo in giudizio per avere riconosciuti alcuni principi fondamentali, ossia: che per ferie “pregresse” si intendano solo quelle dell’anno precedente e non quelle dell’anno in corso e che i permessi per motivi personali art. 32 Ccnl non siano considerati nella disponibilità del datore di lavoro”.

Così riporta il Giudice nella motivazione della sentenza “il riferimento effettuato dall’art. 87, DL 18/2020, alle ferie pregresse deve intendersi riferito alle ferie maturate dal dipendente nel corso degli anni precedenti al 2020” e non ancora fruite. Appare peraltro improbabile che la norma in esame, emanata nei primi mesi dell’anno 2020, abbia inteso fare riferimento a giorni di ferie che, in buona parte, poiché asseritamente inerenti l’anno 2020, dovevano ancora maturare e, quindi, non erano ancora entrate nel patrimonio del lavoratore.” Continua il Giudice “Quanto alla questione dell’imposizione da parte del datore di lavoro dei permessi di cui all’art. 32 CCNL” essi “non possono dirsi nella disponibilità libera delle parti essendo stati concepiti per far fronte ad esigenze particolari del lavoratore che nel caso in esame, in totale assenza di allegazione, non possono dirsi sussistenti di modo che del tutto ingiustificata è l’imposizione alla ricorrente da parte del Comune d Vicenza di tre giorni di permesso, peraltro continuativi, ai sensi dell’art. 32 CCNL regioni e autonomie locali.” “Ora, a seguito di tale importante sentenza – conclude il sindacato -dovranno essere restituiti a tutti i lavoratori coinvolti i giorni di ferie impropriamente sottratti d’ufficio nel 2020 a copertura delle chiusure dei servizi disposte dai provvedimenti governativi durante l’emergenza Covid-19”.