Obbligo vaccinale Covid, seconda diffida sindacato USB: “non divulgare nomi e fare pressioni ai non vaccinati”

Il sindacalista Raniero Germano scrive a Ulss, Ipab, aziende sanitarie private, Coop sociali e Fondazioni

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Germano Raniero (USB) Parco città
Germano Raniero (USB)

Il decreto sull’obbligo vaccinale anti-Covid per i sanitari continua a far discutere dopo che qualche tempo fa alcuni manifestanti che non vogliono essere definiti no-vax ma per la libertà di scelta hanno presidiato fuori dall’ospedale San Bortolo di Vicenza assieme ad alcuni sanitari e dopo la diffida di Maria Teresa Turetta del sindacato CUB pubblico impiego di Vicenza al direttore di Ipab Vicenza, pubblichiamo di seguito una seconda diffida inviata dal sindacalista di USB Germano Raniero che chiede di non divulgare i nomi dei sanitari non vaccinati e di non fare pressioni di alcun tipo in merito a ciò. La diffida, spiega Raniero, è stata inviata il giorno 28 “a tutte le amministrazioni affinchè non attuino pratiche “dagli all’untore” rendendo pubblici o facendo pressione i dipendenti che non si sono vaccinati”.

Ai Direttori di
ULSS
IPAB
Aziende sanità privata
Coop sociali
Fondazioni
loro indirizzi.
Oggetto. Diffida sui comportamenti aziendali in merito all’ obbligo vaccinale.

La scrivente o.s. ha ricevuto varie segnalazioni in merito a comportamenti aziendali riguardanti l’obbligo vaccinale stabilito dall art 4 d.l. 44 del 1° aprile 2021.
Ci si riferisce nello specifico al fatto che caposala, responsabili di struttura o dirigenti interni hanno agito in maniera non conforme a quanto stabilito dai commi 4-5 del d.l. sopra citato chiamando il personale non vaccinato a colloqui, facendo pressioni perchè si vaccinassero, indicando gli stessi ai colleghi a mo’ di “dagli all’untore.”
Si ricorda che come stabilito dal garante della privacy, il datore di lavoro non puo’ acquisire nemmeno con il consenso del lavoratore dipendente dati riguardanti la vaccinazione o meno pertanto detti comportamenti diffusi sono illeciti.
Si chiede pertanto di emanare disposizioni a tutta la scala gerarchica di attenersi a quanto previsto dalla normativa sulla privacy e ai commi 4-5 del dl 44 tutelando la dignità dei dipendenti.
Va ricordato che conclusa la fase di trasmissione dei dati è solo la USL che puo’ chiedere ai dipendenti di produrre documentazione in merito all’obbligo vaccinale ed è solo la ULSS che puo’ convocare il/la dipendente della struttura per una visita o per la vaccinazione. Qualora il dipendente si o non si vaccini è sempre solo l’ULSS che trasmette i dati ai rispettivi datori di lavoro per i provvedimenti del caso.
Si rammenta infine che il datore di lavoro deve procedere innanzitutto a collocare il dipendente non vaccinato in altre mansioni previste dall’ inquadramento contrattuale e ove accertato la non presenza di mansioni equipollenti puo’ procedere all’eventuale demansionamento sempre che queste misure non comportino riduzione o interruzione del pubblico servizio.
Riduzione o interruzione di pubblico servizio che sono, art.340 cp, reati penali a carico del datore di lavoro.
I vaccini sono uno degli strumenti di cura e prevenzione che i piani sanitari possono adottare ma Il problema del diritto alla salute e del diritto al lavoro non si risolvono certo a colpi di imposizioni di legge.. E qui si ribadisce un giudizio critico sulla campagna di prevenzione e cura del covid 19 oltre alla contrarietà al decreto succitato.
La scrivente si impegna di segnalare agli organi competenti comportamenti aziendali non previsti e discriminatori.
Cordiali saluti.
Raniero Germano