Proroghe delle misure di sostegno, Banca d’Italia: DL “Sostegni bis”, precisazioni su assenza segnalazioni alla Centrale dei rischi

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Centrale rischi
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L’art. 16 del Decreto Legge “Sostegni bis” (D.L. n. 73 del 25 maggio 2021) prevede che le imprese che – alla data di entrata in vigore del suddetto Decreto – beneficiano delle misure di sostegno di cui all’articolo 56, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,dalla Legge 24 aprile 2020, n. 271, possono chiedere la proroga di tali misure. Al riguardo si precisa che, ai fini della segnalazione in Centrale dei rischi, tale misura si applica senza soluzione di continuità alle posizioni debitorie delle imprese che presentano la richiesta di proroga indicata nell’art. 16 e si ribadisce che il soggetto finanziato che ha richiesto la proroga non potrà essere classificato a sofferenza per tutto il periodo di efficacia del beneficio concesso. Per quanto ovvio, si conferma che l’eventuale classificazione dell’esposizione come oggetto di concessione (forborne) non ha riflessi sulle segnalazioni in Centrale dei rischi.

Fonte Banca d’Italia