Edilizia, Venturini e Bozza (Forza Italia): “legge Veneto cantiere veloce va incontro esigenze imprese”

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edilizia cantiere
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“La legge ‘Veneto cantiere veloce’ rappresenta un primo tassello per sveltire e sburocratizzare alcune pratiche del settore edilizio e per venire incontro alle esigenze di imprese e professionisti. Frutto di un equilibrio politico tra sensibilità diverse, la legge approvata non è un punto di arrivo: in futuro serviranno ulteriori step normativi e Forza Italia se ne farà garante”. Così i consiglieri regionali di Forza Italia Elisa Venturini e Alberto Bozza salutano in un comunicato l’approvazione della legge di “semplificazione in materia urbanistica ed edilizia per il rilancio del settore delle costruzioni e la promozione della rigenerazione urbana e del contenimento del consumo di suolo” approvata dal Consiglio regionale del Veneto, di cui i due esponenti forzisti sono stati tra i proponenti. “Forza Italia, assieme alla maggioranza, ha contribuito anche alla stesura dell’articolo 7 che rende più agevole per i cittadini la possibilità di accedere agli incentivi fiscali nazionali – in particolare il superbonus 110% – risolvendo il problema delle relative certificazioni sugli immobili abitativi che prima del 30 gennaio 1977 avevano subito piccole varianti non regolarizzate per scelta di precedenti proprietari e che sono dotati di certificato di abitabilità/agibilità dell’epoca.
Bozza e Venturini ne spiegano la ratio: “Gli attuali proprietari, che nulla c’entrano con le parziali difformità dell’immobile realizzate prima del 1977, non dovranno più ottenere una preventiva e a volte impossibile regolarizzazione per quegli interventi ante-1977 per accedere al superbonus edilizio e agli altri incentivi fiscali . Con questa norma, frutto del confronto con l’Ance, gli Ordini Professionali e l’Ance, si va a risolvere un problema che di fatto non permetteva agli attuali proprietari di ricevere il superbonus su immobili che oltre 40 anni fa altri proprietari avevano deciso di ristrutturare”.

“Inoltre l’articolo 7, nella seconda parte, chiarisce che sullo stato legittimo degli immobili realizzati in zona agricola prima del 1 settembre 1967 (data di pubblicazione della cosiddetta ‘legge ponte’), non hanno alcuna rilevanza i titoli abilitativi rilasciati prima di quella data, perché fa fede proprio la subentrata legge”.