Ieri, 3 luglio, Bankitalia è intervenuta con un comunicato stampa in cui ha reso pubblici i propri orientamenti in tema di remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti. Un intervento non usuale, vista anche la prolissità del documento (clicca qui per il testo completo su cui pubblichiamo in fondo la nota sintetica di Banca d’Italia, ndr); in ogni caso quantomeno “a scoppio ritardato” dato che le norme su commissione omnicomprensiva e commissione di istruttoria veloce sono del 2012, emanate dall’allora governo tecnico di Mario Monti…
Sullo strano tempismo ci sarebbe molto da scrivere, in ogni caso ben venga questo intervento a valere su di un limbo ove le banche hanno lucrato profumate commissioni, approfittando delle difficoltà temporanee dei clienti (sconfinamenti) oppure del poco agevole accesso al credito che di fatto ha obbligato i suoi “prenditori” a soggiacere a commissioni anche elevate pur di avere una linea di scoperto di c/c utilizzabile all’occorrenza…
Che Bankitalia si sia finalmente accorta che il vento è cambiato e che, auspico ben presto, qualcuno chiederà conto anche alle Authority del lavoro svolto?
Forza Governo del Cambiamento, verrebbe allora da dire!
L’Italia ha bisogno di forze nuove, di legalità e di meritocrazia.
Le rendite da posizione devono finire ed il mito dell’infallibilità di Palazzo Koch deve finalmente passare al vaglio di organi imparziali e meritocratici!
La Banca d’Italia ha inviato agli intermediari gli Orientamenti di vigilanza su “Remunerazione di affidamenti e sconfinamenti”, con l’obiettivo di assicurare omogeneità nell?applicazione delle regole e di superare condotte non adeguate, favorendo la spinta verso buone prassi in materia già presenti sul mercato.
Gli affidamenti concessi nella forma dell’apertura di credito in conto corrente possono comportare l?applicazione alla clientela di un tasso di interesse e di una commissione onnicomprensiva pari al massimo allo 0,5 per cento dell?affidamento, per trimestre. Agli sconfinamenti, invece, possono essere applicati esclusivamente un tasso di interesse ed una commissione di istruttoria veloce, espressa in valore assoluto e non superiore ai costi sostenuti per svolgere l’istruttoria volta a concedere lo sconfinamento. Questa commissione non è dovuta in alcuni casi previsti dalla legge, quali gli sconfinamenti derivanti da pagamenti a favore degli intermediari e, solo nel caso di clienti consumatori e per una volta a trimestre, gli sconfinamenti di importo non superiore ad ? 500 e di durata inferiore a 7 giorni (art. 117?bis del TUB e D.M. n. 644/2012).
Con gli Orientamenti vengono fornite indicazioni puntuali in merito agli assetti organizzativi, procedurali e di controllo necessari ad assicurare la corretta applicazione della disciplina, con particolare riguardo a: ambito di applicazione della commissione onnicomprensiva e portata dell?onnicomprensività; oneri che possono essere presi in considerazione per la tariffazione della commissione di istruttoria veloce; modalità di individuazione degli sconfinamenti rilevanti.
Tra le buone prassi verso cui si auspica la convergenza vi sono: la previsione di cautele specifiche per contenere i costi addebitati alla clientela in relazione agli sconfinamenti; accorgimenti di carattere procedurale e informatico per prevenire in maniera automatica l?addebito di commissioni non dovute; soluzioni volte a favorire una migliore comprensione da parte della clientela dei meccanismi di applicazione e dei relativi costi.
Gli Orientamenti rappresentano la basi dell’azione di controllo e di enforcement della Vigilanza volta a migliorare la qualità dei rapporti con la clientela e a rafforzare i presidi dei rischi legali e reputazionali degli intermediari.
Il testo è stato pubblicato nell’apposita sezione del sito internet dell’Istituto.
Allegati