Crocifisso in aula, la sentenza della Cassazione: non può essere imposto ma neanche è discriminatorio verso chi non lo condivide

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Il crocifisso a scuola
Il crocifisso a scuola

(Fonte The Vision) La scorsa settimana, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che esporre il crocifisso nelle aule scolastiche non può essere imposto, ma allo stesso tempo non rappresenta un atto discriminatorio nei confronti di chi non lo condivide. Con la sentenza numero 24414 la Cassazione ha anche deciso che ogni istituto deve decidere in autonomia se esporre o meno il crocifisso nella aule, in base a un “ragionevole accordo” tra le diverse posizioni in merito. Come sottolineato dagli stessi giudici, in Italia si applica ancora in materia una legge risalente al Ventennio fascista. Come recita il regio decreto 965 del 1924, nelle scuole medie è previsto per Ogni istituto la bandiera nazionale e “per ogni aula l’immagine del crocifisso e il ritratto del Re”. Alle elementari è invece applicato il regio decreto 1297 del 1928, che prevede per l’arredo delle aule il “crocifisso e il ritratto di sua maestà il re”. Mentre in epoca repubblicana il ritratto del re è stato sostituito da quello del Presidente della Repubblica in carica, la parte sul crocifisso nelle aule è rimasta in vigore senza modifiche. I giudici si sono basati su queste norme per decidere sul caso di un professore di Terni che si rifiutava di fare lezione in un’aula con il crocifisso, portando il dirigente scolastico dell’istituto a imporlo con una circolare. La Cassazione, tenendo fede al principio costituzionale della laicità dello Stato, ha dato torto a entrambi. Il crocifisso, infatti, è da considerare un simbolo passivo legato alla tradizione culturale del nostro Paese e non va inteso come atto di discriminazione in grado di ledere alla libertà degli insegnanti o del loro insegnamento. Nella stessa sentenza è però stato ribadito che la sua esposizione in aula non può essere imposta dall’alto, ma una “soluzione condivisa nel rispetto delle diverse sensibilità”.