Meritocrazia Italia: riforma giustizia tributaria assicuri terzietà e indipendenza

254

L’appuntamento atteso a fine Dicembre per la presentazione del disegno di legge delega per la riforma della giustizia tributaria è stato mancato!

Era un momento atteso da anni. Tassello del più complesso puzzle della riforma della Giustizia – si legge nel comunicato che pubblichiamo di –  Meritocrazia Italia (qui le altre note su ViPiù.it dell’associazione, ndr) -.

La scelta di affidare la risoluzione delle liti tributarie alle Commissioni Tributarie provinciali e regionali, organi alle dipendenze del MEF, talvolta con sede negli stessi uffici dell’amministrazione finanziaria, anziché a una Autorità giudiziaria istituita presso il Ministero della Giustizia, apre a dubbi in ordine al reale grado di terzietà e imparzialità dei giudizi.

Si riscontrano sentenze non del tutto adeguate agli interessi da tutelare o non sempre rispondenti alle istanze di giustizia sostanziale. Diffuso il fenomeno di processi non istruiti in modo appropriato, con scarso ricorso alla perizia tecnica.

Si avverte forte la necessità di istituire un nuovo giudice tributario, a miglior garanzia di imparzialità e indipendenza e per favore la riconquista della fiducia dei cittadini, essenziale ai fini della loro leale collaborazione.

Del resto, le criticità del sistema vigente sono emerse anche dallo studio condotto dalla Commissione interministeriale di recente istituita presso il Governo. Il 30 giugno 2021 la Commissione, non avendo raggiunto un’univoca posizione in ordine alle soluzioni da proporre, ha depositato la relazione conclusiva dei lavori, prospettando due diverse opzioni. Una più conservativa della attuale situazione apporta limitate modifiche, e un’altra assolutamente innovativa, più convincente.

Meritocrazia Italia ha già condiviso nei mesi scorsi il dettaglio tecnico della propria proposta di riforma del sistema Giustizia anche con riferimento all’ambito tributario. Oggi torna a insistere sulla necessità di un intervento di determinazione e coraggio, in grado di correggere le storture esistenti mediante l’introduzione di Tribunali tributari per il primo grado di giudizio e dalle Corti di Appello tributarie per il secondo, con competenze, in ultima istanza, della Sezione tributaria della Corte di Cassazione.

Essenziale è anche che anche i giudici tributari, sempre a tempo pieno, siano selezionati mediante concorso pubblico a base regionale e siano chiamati a periodici corsi di aggiornamento professionale, e abbiano trattamento economico equiparato a quello dei giudici ordinari.

Si propone, altresì, la modifica del rito con

applicabilità della tutela cautelare in tutti le fasi del processo (anche nel giudizio di revocazione);

– con immediata esecutività delle sentenze aventi ad oggetto l’impugnazione di un atto impositivo (anche per le sentenze non definitive è stata adottata la scelta del giudizio di ottemperanza come generalizzato ed esclusivo sistema di esecuzione, prevedendosi altresì che, per i rimborsi fino a 20.000,00 euro e per quelli relativi alle spese di lite, la Commissione operi in sede di ottemperanza come giudice monocratico);

– con il rafforzamento del principio di soccombenza nella liquidazione delle spese di giudizio, introducendo l’obbligo per il giudice tributario di attenersi alle disposizioni contenute nell’art. 92, comma 2, c.p.c. come modificato dalla l. 10 novembre 2014, n. 162;

– con la revisione del calcolo del contributo unificato, con particolare riguardo alle impugnative esattoriali cumulative.

I tempi stringono. Ulteriori  vane attese potrebbero mortificare, peraltro, le opportunità offerte dal PNRR.