U-Earth Biotech LTD replica a Codici: “per mascherine U-Mask non rigettata dal Tar richiesta sospensione multa Antitrust ma istanza cautelare sospensione efficacia esecutiva provvedimento AGCM”

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U-Mask e mascherine anti Covid
Mascherine anti Covid

Riceviamo da Elisabetta Maggio Ceo & Founder U-Earth Biotech LTD al nostro “vecchio” indirizzo di Via Salaria 162 invece che Via Anastasio II 139, sempre di Roma, una richiesta “imperiosa” di replica/rettifica (qui la lettera, ndr) al comunicato stampa dell’associazione Codici (non “articolo” come erroneamente scritto dalla Ceo & Founder dell’azienda e come verificabile dallo screen shot della nota di seguito riportato oltre che dalla frase nel testo “– si legge nel comunicato che pubblichiamo dell’associazione Codici (qui altri comunicati dell’associazione, ndr -) da noi pubblicato il 13 gennaio 2022 col titolo «Codici: mascherine U-Mask ko al Tar, rigettata richiesta sospensione multa dell’Antitrust“».

Titolo e firma come comunicato della nota di Codici pubblicata il 13 gennaio 2022
Titolo e firma come comunicato della nota di Codici pubblicata il 13 gennaio 2022

Mentre abbiamo chiesto anche a Codici di verificare ed, eventualmente, chiarire la sua posizione pubblichiamo quanto richiesto anteponendolo al comunicato di Codici che “spostiamo” di data ad oggi lasciandolo sotto la replica/rettifica a vantaggio della comprensione e della valutazione globale dei nostri lettori visto che la replica/rettifica ci pare viaggi sul filo del senso delle parole.

Il direttore


Da Elisabetta Maggio Ceo & Founder U-Earth Biotech LTD 

“In rettifica dell’articolo pubblicato sul sito internet https://www.vipiu.it/il 13 gennaio 2022, dal titolo “Codici: mascherine U-Mask ko al Tar, rigettata richiesta sospensione multa dell’Antitrust”, U-Earth precisa che con ordinanza pubblicata il 13 gennaio 2022 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio si è limitato a non accogliere l’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento dell’AGCM del 5 ottobre 2021, istanza formulata da U-Earth nell’ambito del giudizio di impugnazione di detto provvedimento tutt’oggi pendente. Inoltre, la decisione del TAR è basata sul fatto che non sussiste il grave pericolo da ritardo in quanto “risulta comunque possibile la commercializzazione dei dispositivi prodotti dalla ricorrente”, mentre le censure di merito che U-Earth ha mosso al provvedimento dell’AGCM saranno trattate nel corso del giudizio”.

29 gennaio 2022

Elisabetta Maggio Ceo & Founder U-Earth Biotech LTD 

 


Qui il comunicato del 13 gennaio di cui alla precisazione/replica sopra riportata

“Nuovo capitolo della vicenda U-Mask e nuova vittoria dell’associazione Codici. Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso presentato dalla Pure Air Zone Italy Srl per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia del provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con cui è stata irrogata nei confronti delle società U-Earth Biotech Ltd e Pure Air Zone Italy Srl una sanzione amministrativa pecuniaria complessiva pari a 450mila euro nonché sull’assunto che le condotte contestate, consistenti nella promozione e vendita con modalità ingannevoli e aggressive di mascherine U-Mask, costituiscano pratiche commerciale scorrette” – si legge nel comunicato che pubblichiamo dell’associazione Codici (qui altri comunicati dell’associazione, ndr).

“Una sentenza importante questa del Tar – commenta Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici –, perché conferma di fatto la sanzione dell’Autorità, che nell’ottobre scorso ha concluso il procedimento istruttorio, ravvisando che le due società hanno indebitamente equiparato le mascherine ai dispositivi FFP3 oltre ad aver vantato un’inesistente approvazione da parte del Ministero della Salute. Si tratta delle versioni Model 2, Model 2.1 e Model 2.2, con le prime due oggetto dell’azione da noi avviata per tutelare i consumatori. A fronte del parere dell’Antitrust, che parla di una pratica posta in essere con modalità ingannevoli ed aggressive, in quanto suscettibili di ingannare i consumatori sull’effettiva capacità protettiva della mascherina, mettendo in pericolo la loro salute, e di far leva sulla situazione di emergenza sanitaria per indurre indebitamente questi ultimi all’acquisto del prodotto, riteniamo doveroso da parte dell’azienda procedere ai risarcimenti ed ai rimborsi”.

“Nel respingere il ricorso – afferma Carmine Laurenzano, avvocato di Codici – il Tar sottolinea che i prodotti in questione possono essere comunque commercializzati rispettando i paletti fissati dall’Autorità. Quindi la strada da seguire è quella indicata dall’Antitrust e questo segna un altro punto importante a favore dell’azione intrapresa dalla nostra associazione per tutelare i consumatori”.

L’azione collettiva promossa dall’associazione Codici sulle mascherine U-Mask prosegue, forte anche di questo nuovo pronunciamento. Chi ha acquistato le versioni Model 2 e Model 2.1 può aderire all’iniziativa telefonando al numero 06.55.71.996 oppure scrivendo all’indirizzo segreteria.sportello@codici.org.