Appelli processo BPVi, prof. Bettiol: ricorso prof. Mucciarelli per BPVi in Lca evidenzia in primis atti commessi non nell’interesse oggettivo banca

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Mucciarelli durante sua arringa difensiva al Processo BPVi
Mucciarelli durante sua arringa difensiva al Processo BPVi

L’avv. prof. Rodolfo Bettiol, autore di “Banca Popolare di Vicenza. La cronaca del processo” (qui come e dove acquistarlo on line o fisicamente, ndr) fondamentale per conoscere gli atti e i passi successivi) prosegue l’illustrazione degli appelli (presentati dai legali dei 5 condannati Zonin, Giustini, Piazzetta, Marin e BPVi in lca) e dai pubblici ministeri Pipeschi e Salvadori avverso le due assoluzioni di Zigliotto e Pellgrini) col ricorso dell’avv. prof. Francesco Mucciarelli (nell’immagine di copertina ripreso durante la sua arringa difensiva, qui il nostro video, ndr)  per conto della BPVi in Lca ( Liquidazione Coatta Amministrativa) contro la sua condanna da parte dei giudici De Stefano, Garbo e Amedoro (qui tutti gli articoli, a breve pubblicheremo su Bankikeaks.com l’atto di appello completo).


L’atto di appello della Banca Popolare di Vicenza in liquidazione coatta amministrativa, ente incolpato ex d.lgs 231/01 avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza del 19/03/2021 per gli illeciti amministrativi dipendenti da aggiotaggio e ostacolo alle funzioni di vigilanza.

Il Tribunale di Vicenza ha condannato la BPVi in Lca (Banca Popolare di Vicenza in liquidazione coatta amministrativa) alla sanzione pecuniaria di € 364.000 disponendo altresì la confisca dell’importo di € 74.212.687 quale profitto di reato.

Presupposto è la condanna degli imputati per i reati di aggiotaggio e ostacolo alle funzioni di vigilanza.

I reati per il Tribunale sono stati commessi nell’interesse dell’ente quale parte integrante di una politica di impresa funzionale a garantire al prosecuzione dell’attività della Banca, irrilevante essendo il risultato complessivo dannoso.

Sussiste, pertanto, la responsabilità dell’ente ravvisata nel canone dell’interesse di cui all’art. 5 d.lgs 231/01 derivante dalla condotta posta in essere delle persone fisiche.

L’appellante Avv. Prof. Francesco Mucciarelli osserva che l’interesse deve essere colto in una valutazione oggettiva (riferita cioè all’ente) e non in senso soggettivo, attraverso la ricostruzione dell’attitudine psicologica dell’autore del reato presupposto.

Si tratta della parte più interessante dei motivi di appello che qui si riassume.

Guardando all’interesse dell’ente istituzionalmente inteso non può dirsi nell’interesse della Banca un aumento di capitale realizzato attraverso mezzi della Banca stessa.

Dalla commissione dei reati ascritti agli imputati, persone fisiche, l’ente non ha tratto vantaggio, bensì un danno di vaste dimensioni.

L’atto di appello analizza la condotta presupposto di reati contestati per affermarne la dannosità per la Banca.

Nessun riconoscibile interesse dell’ente può ravvisarsi in condotte tutte variamente indirizzate, per un verso a far apparire come effettivo un aumento di capitale, ovvero a sostenere artificiosamente una domanda che non esiste.

Per l’appellante è escluso che vi fosse un interesse per Banca Popolare di Vicenza, in quanto si è al cospetto di una situazione geneticamente dannosa per la Banca e le condotte di occultamento sono funzionali al nascondimento della reale situazione (di malessere) della Banca e prodromiche al conseguimento di autorizzazioni necessarie al compimento di una operazione o ad evitare la richiesta di autorizzazioni che non avrebbero potuto essere concesse, se la reale situazione della Banca fosse stata resa esplicita all’autorità di vigilanza.

L’occultamento determina un depauperamento dell’ente essendo non controvertibile che la messa a disposizione di mezzi propri della Banca per l’acquisto e/o la sottoscrizione di azioni non possa in alcun modo considerarsi un’immissione di nuove risorse ai fini di un rafforzamento patrimoniale.

L’atto di appello richiama un precedente che presenta analogia con la vicenda della BPVI. Si tratta del decreto motivato di archiviazione emesso nell’ambito del procedimento penale n. 2970/13 R.G. N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena. Quell’ufficio del Pubblico Ministero muovendo dalla premessa che l’interesse dell’ente è oggettivo, e, che come tale deve essere apprezzato ex ante, giunge alla conclusione che le condotte degli imputati, persone fisiche, (consistenti sostanzialmente in occultamento con modalità fraudolente della reale situazione economica in cui versava  Banca MPS) non potevano in alcun modo dirsi attuate nell’interesse della persona giuridica.

L’occultamento della reale situazione era funzionale e prodromico al conseguimento di autorizzazioni necessarie al compimento di una operazione straordinaria (acquisizione di altra Banca).

Nel decreto di archiviazione si scrive “la Banca in realtà non stava bene e non era in grado di affrontare l’operazione. Non può in alcun modo ritenersi nell’interesse dell’ente il riconoscimento di uno stato di salute dei propri conti non corrispondente al vero, circostanza che determina un pregiudizio non solo per il mercato, ma anche (e soprattutto per qualche qui interessa) per la Banca stessa che si vede autorizzata a completare un’operazione (per l’acquisizione di BAV) per la quale non è adeguatamente attrezzata dal punto di vista patrimoniale (sicché l’entità che risulterà post acquisizione sarà patrimonialmente, finanziariamente ed economicamente più debole.”.

Agevole il parallelo con la situazione sub iudice.

Le operazioni non determinano l’afflusso di mezzi incrementali, ma, al contrario, il depauperamento del patrimonio di Banca Popolare di Vicenza, in quanto i mezzi necessari per la sottoscrizione delle nuove azioni provenivano dai cespiti della Banca stessa.

Difetta per l’appellante ogni interesse dell’ente.

Al più può vedersi un interesse degli amministratori o dei dirigenti a mantenere per il maggior tempo possibile ruoli e correlative utilità economiche, ovvero, per coprire l’emersione di comportamenti irregolari o illeciti di cui furono autori.

In conseguenza della carenza del criterio di ascrizione della responsabilità della persona giuridica ex art. 5 d.lgs 231/01 si chiede una pronuncia liberatoria.

L’atto di appello prosegue poi illustrando come il modello organizzativo della BPVI fosse in realtà congruo.

La commissione di reati non è prova di inadeguatezza del modello organizzativo.

In via subordinata l’atto di appello censura il trattamento sanzionatorio, e censura la confisca pari ad euro 74.212.687.

In conclusione l’appello chiede pronuncia liberatoria della Banca Popolare di Vicenza in liquidazione (BPVi in Lca).

In via subordinata la riduzione delle sanzioni ed in ogni caso la revoca della confisca di € 74.212.682,50.