Appelli processo BPVi, prof. Rodolfo Bettiol analizza ricorso Andrea Piazzetta: non si occupava di erogazione credito e di gestione soci

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Processo BPVi in 1° grado: Avv. Niccolò Bertolini Clerici durante la sua arringa per Andrea Piazzetta
Avv. Niccolò Bertolini Clerici durante la sua arringa per Andrea Piazzetta al processo BPVi in 1° grado

L’avv. prof. Rodolfo Bettiol, autore di “Banca Popolare di Vicenza. La cronaca del processo” (qui come e dove acquistarlo on line o fisicamente, ndr) fondamentale per conoscere gli atti e i passi successivi) prosegue l’illustrazione degli appelli (presentati dai legali dei 5 condannati Zonin, Giustini, Piazzetta, Marin e BPVi in lca) e dai pubblici ministeri Pipeschi e Salvadori avverso le due assoluzioni di Zigliotto e Pellegrini) col ricorso dell’avv. Niccolò Bertolini Clerici (nell’immagine di copertina ripreso durante la sua arringa difensiva, qui i nostri due video con le arringhe difensive e le repliche del suo legale: 1, 2, ndr)  per Andrea Piazzetta condannato in primo grado a sei anni dai giudici De Stefano, Garbo e Amedoro (qui tutti gli articoli, a breve pubblicheremo su Bankikeaks.com l’atto di appello completo).

L’atto di appello di Andrea Piazzetta avverso la sentenza del 19/03/2021 emessa dal Tribunale di Vicenza (Processo B.P.VI.)

Tramite l’avvocato Niccolò Bertolini Clerici propone appello Andrea Piazzetta responsabile del settore Finanza della Banca Popolare di Vicenza avverso la sentenza che lo condanna per i reati di aggiotaggio, ostacolo alle funzioni di vigilanza, falso in prospetto.

L’atto di appello si muove sollevando l’eccezione di nullità della sentenza non avendo il Tribunale preso in considerazione un’ampia e dettagliata memoria difensiva.

Tale memoria non risulterebbe nemmeno citata nelle motivazioni. La mancata presa in considerazione di una memoria difensiva del difensore determina per l’appellante una nullità di ordine generale della sentenza per violazione dell’art. 178 lett. C) del codice di procedura penale.

In ordine alla colpevolezza di Piazzetta il Tribunale ha tratto le proprie conclusioni facendo ricorso unicamente alle dichiarazioni rese dai dottori Sommella, Romio, Rasini, Matta, Rizzi.

Le dichiarazioni di tali soggetti, verificata in termini sostanziali, la sussistenza di elementi che avrebbero condotto gli stessi all’iscrizione nel registro degli indagati sono inutilizzabili.

Il concorso di Piazzetta nei reati contestati si fonda su congetture e non su indizi gravi precisi e concordanti.

La Divisione Finanza diretta da Piazzetta non si occupava né si è mai occupata né di erogazione del credito, né di gestione dei soci.

Il dibattimento ha provato con chiarezza come all’interno della Banca tra il credito e la finanza esistesse una vera e propria muraglia cinese.

La Divisione Mercati gestiva la pratica di finanziamento correlato all’acquisto azioni BPVI con assoluta segretezza. Si contesta che Piazzetta fosse consapevole del finanziamento stante la sua partecipazione al Comitato di Direzione dell’8/11/2011. Il teste Sommella in sede dibattimentale ha provato che non vi fu una decisione di spingere sulle baciate, ma solo di ritenere che erano stati Tonato e Seretti a dire di non riuscire ad aumentare il capitale se non a mezzo di operazioni baciate.

Nei Comitati di Direzione successivi di parlava di obbiettivi di capitale, ma non di prassi di finanziamenti correlati all’acquisto di azioni.

Aggiunge l’appellante che il Dott. Andrea Piazzetta non è mai stato coinvolto nel rilascio di lettere di impegno.

Il dott. Piazzetta contrariamente a quanto ritenuto dall’impugnata sentenza non ha disposto l’operazione correlata all’acquisto di azioni BPVI dalle società Pelmo, Ginestra, Luna.

Di fatto, l’unico autore materiale di tali operazioni di finanziamento correlato è stato il Dott. Rasini Direttore Generale di BPVI Finance.

Le dichiarazioni del Rasini sono da interpretare nel senso di addossare a Piazzetta le proprie responsabilità.

L’atto di appello disamina, poi, criticamente ulteriori dichiarazioni testimoniali sulla base delle quali la sentenza fonda la responsabilità di Piazzetta.

L’ atto di appello dichiara inutilizzabile l’audio del Comitato di Direzione dell’ 10 novembre 2014 che costituirebbe la prova della conoscenza del fenomeno delle operazioni correlate dei dirigenti della Banca e in particolare del Dr. Piazzetta. Non essendoci identità tra il partecipante della riunione ed il soggetto che ha effettuato la registrazione non può essere acquisita la stessa ai sensi dell’art. 234 C.P.P. Il contenuto della registrazione prova poi la distanza tra la posizione di Sorato e quella di Piazzetta.

L’atto di appello eccepisce la nullità della sentenza di primo grado per difetto di correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza. Il riferimento è agli investimenti fatti dal fondo Optimum che ha acquistato azioni BPVI.

Il fondo Athena è unificato con lo stesso.

Piazzetta ha assunto il ruolo di sottoscrizione del fondo. I testi hanno, peraltro, escluso di essere a conoscenza diretta della fase di decisioni degli investimenti che il fondo avrebbe dovuto effettuare.

L’appello denuncia l’erronea motivazione della sentenza in merito alla prova del concorso del Dr. Piazzetta nelle condotte di aggiotaggio manipolativo tramite la detenzione indiretta di azioni BPVI mediante i fondi Optimum e Athena. Il teste Chiappini ha escluso ogni coinvolgimento di Piazzetta circa le modalità con cui venne effettuato l’acquisto di azioni BPVI.

Va escluso sulla base di prove testimoniali il concorso di Piazzetta nell’ostacolo alle funzioni di vigilanza. Piazzetta non ha poi etero diretto la dismissione delle azioni da parte del fondo Optimum.

In conclusione, l’appellata sentenza non fornisce alcuna prova in ordine alla consapevolezza di Piazzetta circa l’asserita prassi delle operazioni baciate e tantomeno di adesione alla stessa. Difetta radicalmente ogni ipotesi di concorso dello stesso nei reati contestati.

Subordinatamente alla richiesta di assoluzione l’appellante chiede la mitigazione del trattamento sanzionatorio.

Nel finale l’atto di appello chiede dichiararsi la incompetenza del Tribunale di Vicenza con conseguente nullità della sentenza.

Considerando più grave il reato di falso in prospetto competente è da ritenersi il Tribunale di Milano ove la Consob ha approvato il prospetto relativo all’aumento di capitale. In alternativa va dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Roma atteso l’invio della rendicondizione ICAAP del 26 aprile 2012 che già conteneva gli elementi idonei ad ostacolare le funzioni della Banca di Italia in relazione alla situazione di BPVI al 31 dicembre 2011.

Si chiede pertanto l’annullamento o la riforma della sentenza e delle ordinanze contestualmente impugnate, chiedendo l’assoluzione di Piazzetta con la formula più ampia.

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