Diritti ambiente e animali in Costituzione, François-Marie Arouet (Aduc): siamo ancora solo cinque Paesi al mondo

475

Un fatto storico verso un mondo migliore è accaduto l’altro giorno alla Camera, con ambiente e animali che entrano a pieno diritto nella nostra Carta costituzionale – si legge nel comunicato a firma di François-Marie Arouet di Aduc (qui altre note dell’Associazione per i diritti degli utenti e consumatori su ViPiu.it, ndr) –. Dopo Svizzera, Austria, Germania e India, l’Italia è il quinto Paese al mondo ad aver inserito la tutela di animali e ambiente nella Costituzione. Siamo ancora solo cinque e, per questo, da oggi siamo un Paese all’avanguardia e riferimento di civiltà in materia.

Il voto dei due terzi dei parlamentari, fa sì che la norma entri subito in vigore.

E’ introdotto nell’articolo 9 della Carta un terzo comma per cui, con tutela di paesaggio e patrimonio storico-artistico, si attribuisce alla Repubblica anche la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi. E’ poi inserito un principio di tutela degli animali, demandando alla legge disciplina di forme e modi.

E’ stato poi modificato l’articolo 41 della Costituzione che regola l’esercizio dell’iniziativa economica. E’ stabilito che l’iniziativa economica privata non possa svolgersi in danno alla salute e all’ambiente, premettendo questi limiti ai già vigenti sicurezza, libertà e dignità umana.
E’ stato poi modificato il terzo comma, che riserva alla legge indirizzo e coordinamento dell’attività economica, pubblica e privata, a fini non solo sociali, ma anche ambientali. Infine è prevista una clausola di salvaguardia per cui la legge statale disciplina forme e modi della tutela degli animali, applicata in base alle competenze delle Regioni.

I nuovi articoli della Costituzione

Articolo 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.

Articolo 41

L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, alla saalute, all’ambiente. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali  e ambientali

François-Marie Arouet – Aduc