Magistratura onoraria (Vpo e Gop): le riflessioni di Giovanni Schiavon, già presidente dei tribunali di Treviso e Belluno

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Magistratura onoraria, il diverso peso dei giudici togati rispetto a quelli onorari
Magistratura onoraria, il diverso peso dei giudici togati rispetto a quelli onorari

21L’organizzazione del sistema giudiziario, nell’ambito della giurisdizione ordinaria, prevede una distinzione fra giudici “togati” (i quali, secondo la previsione della Costituzione, esercitano le funzioni giudiziarie professionalmente, per essere stati assunti a tempo indeterminato, a seguito di pubblico concorso) e giudici “onorari” (facenti parte della cosiddetta magistratura onoraria), le cui funzioni traggono previsione dalla stessa Costituzione.

L’art. 102 stabilisce: 1) che cittadini idonei, pur se estranei alla magistratura, possono essere chiamati a far parte delle sezioni specializzate istituite, per determinate materie, presso gli organi giudiziari (comma2) ; che è riservata alla legge ordinaria la disciplina dei casi e delle forme della partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della Giustizia (comma3); l’art. 106 c.2 stabilisce, a sua volta, che la legge sull’ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

Ma, nei due casi (degli artt. 102 e 106), diverse sono le finalità del Costituente: nel primo (quello degli esperti chiamati a far parte delle sezioni specializzate), lo scopo è quello di affiancare ai magistrati professionali persone in grado di fornire specifiche conoscenze tecniche (si pensi ai c.d. esperti che compongono i collegi nelle materie agrarie), che, normalmente, i magistrati ordinari non posseggono.

Nel secondo caso (art.106) la finalità perseguita dal Costituente è quella di fornire un apporto qualitativo e, soprattutto, quantitativo, alla definizione dei procedimenti da parte di magistrati non professionali. E, proprio perché destinati a ricoprire incarichi temporanei ed onorari, questi magistrati possono svolgere altre attività professionali e non vengono nominati necessariamente per concorso, come, invece, previsto per i c.d. magistrati togati.

Ciononostante, essi appartengono all’ordine giudiziario (ovviamente solo con riferimento al tempo dell’esercizio effettivo delle funzioni giurisdizionali) ed a loro devono essere garantite autonomia e indipendenza, interna ed esterna; ovviamente, essi stessi devono assicurare la medesima imparzialità che si deve pretendere dai magistrati togati. Ciò perché gli “onorari” sono magistrati a tutti gli effetti, sia pure a determinate condizioni e in specifiche materie, nelle quali operano direttamente e in prima persona.

Fino a qualche tempo fa, le tipologie di magistrati che svolgevano funzioni giudiziarie erano diverse: giudici di pace, con competenza nel settore civile e in quello penale; giudici onorari di tribunale (GOT), con funzioni giudicanti, nel solo primo grado, nei tribunali; vice procuratori onorari (V.P.O), con funzioni requirenti, solo in primo grado, presso le Procure della Repubblica …

Ma l’intera materia è stata riformata dalla legge n. 57 del 2016 e dal d.lgs n. 116 del 2017: a seguito di tale riforma organica (denominata “Riforma Orlando”, le figure dei giudici di pace e dei giudici onorari sono stati sostituiti nel settore giudicante, da un’unica figura:quella dei giudici onorari di pace (c.d. GOP); nel settore requirente, invece, è stata mantenuta la figura del vice procuratore onorario (il c.d. VPO).

E’ stata così superata la diversificata e frastagliata normativa di settore che creava ambiguità e incertezze interpretative, con riferimento alle diverse figure, anche sul piano del compenso loro dovuto. Ed ora è stato realizzato un unico statuto della magistratura onoraria, con due sole possibili figure: l’una giudicante (il giudice onorario di pace) e l’altra requirente (il vice procuratore onorario); ferme restando, per entrambe, le necessarie connotazioni imposte dalla Costituzione, della temporaneità dell’incarico e della sua non esclusività.

Una tale riforma organica è sicuramente lodevole ed apprezzabile perché, finalmente, ha fatto chiarezza su taluni punti importanti, oggetto di tante discussioni. Tanto più che essa è sorta quale segmento di una nuova e più ampia riforma strutturale della Giustizia: il ministro Orlando (che ne è stato l’autore) pensava ad una valorizzazione operativa della magistratura onoraria, ma nel contesto di un cd “Ufficio per il Processo” che, allora, era un’auspicata prospettiva di riforma della giustizia (della quale, per esigenze di spazio, non è possibile parlare in questa sede).

Ma, proprio per questo, il legislatore del 2017 non ha adeguatamente valorizzato l’apporto giurisdizionale della magistratura onoraria, marginalizzandone i compiti. Infatti, ponendo limiti alla possibilità che i magistrati onorari possano autonomamente gestire ruoli autonomi di procedimenti, in determinate materie, e prevedendo che essi debbano svolgere essenzialmente attività di supporto del giudice togato (es. studio dei fascicoli, approfondimento giurisdizionale e dottrinale, predisposizione delle minute dei provvedimenti ecc.), la legge n. 116/2017 ha, di fatto, rinunciato alla loro utilizzazione in un’ottica realmente deflattiva della giustizia civile e penale.

Sembra, allora, possa protrarsi una sorta di subdolo abuso: l’impiego improprio dei magistrati onorari (così dequalificandoli professionalmente, oltre che sotto il profilo retributivo e assistenziale) in singole modeste fasi dei procedimenti e in modo scoordinato e occasionale: insomma solo per “tappare i buchi” della giustizia ordinaria.

Tuttora essi vengono chiamati ad intervenire nelle udienze per soli rinvii o per assumere noiosissime prove testimoniali o (se svolgono funzioni di vice procuratori onorari) a partecipare alle varie udienze in rappresentanza (ovviamente solo fisica) dei pubblici ministeri, senza alcun reale ruolo connesso alla funzione requirente.

A cosa serve un pubblico ministero che interviene alle udienze solo per obbligo di presenza, senza avere alcuna reale cognizione del processo e così passando, indifferentemente, da un procedimento all’altro, solo perché il PM titolare del fascicolo è impegnato in altre attività? Di queste funzioni, meramente apparenti, la Giustizia può fare a meno.