Azione di classe (Class action) e consumatori, il Ministero della Giustizia fa finalmente chiarezza

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Quante volte si è sentito parlare di Class Action o azione di classe, autentica chimera  del popolo dei risparmiatori e dei consumatori in questi anni? Tante, a volte anche impropriamente, senza avere esatta cognizione di cosa sia di chi la possa promuovere e quando.

Tanto per cominciare vediamo l’esatta definizione di azione di classe , l’art 840 bis del codice di procedura civile ci dice esattamente cos’è  :” I diritti individuali omogenei sono tutelabili anche attraverso l’azione di classe, secondo le disposizioni del presente titolo.

A tale fine, un’organizzazione o un’associazione senza scopo di lucro i cui obiettivi statutari comprendano la tutela dei predetti diritti o ciascun componente della classe può agire nei confronti dell’autore della condotta lesiva per l’accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni. Ai fini di cui al periodo precedente, ferma la legittimazione di ciascun componente della classe, possono proporre l’azione di cui al presente articolo esclusivamente le organizzazioni e le associazioni iscritte in un elenco pubblico istituito presso il Ministero della giustizia.

L’azione di classe può essere esperita nei confronti di imprese ovvero nei confronti di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle loro rispettive attività. Sono fatte salve le disposizioni in materia di ricorso per l’efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici.

In ogni caso, resta fermo il diritto all’azione individuale, salvo quanto previsto all’articolo 840 undecies , nono comma. Non è ammesso l’intervento dei terzi ai sensi dell’articolo 105 .

Nel caso in cui, a seguito di accordi transattivi o conciliativi intercorsi tra le parti, vengano a mancare in tutto le parti ricorrenti, il tribunale assegna agli aderenti un termine, non inferiore a sessanta giorni e non superiore a novanta giorni, per la prosecuzione della causa, che deve avvenire con la costituzione in giudizio di almeno uno degli aderenti mediante il ministero di un difensore. Nel caso in cui, decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo, non avvenga la prosecuzione del procedimento, il tribunale ne dichiara l’estinzione. A seguito dell’estinzione, resta comunque salvo il diritto all’azione individuale dei soggetti aderenti oppure all’avvio di una nuova azione di classe.”

Come si aderisce a una Class Action? ce lo spiega l’art. 840 septies del Codice di procedura civile : “L’adesione all’azione di classe si propone mediante inserimento della relativa domanda nel fascicolo informatico, avvalendosi di un’area del portale dei servizi telematici di cui all’articolo 840 ter , secondo comma.

La domanda di cui al primo comma, a pena di inammissibilità, deve contenere:

  1. a) l’indicazione del tribunale e i dati relativi all’azione di classe a cui il soggetto chiede di aderire;
  2. b) i dati identificativi dell’aderente;
  3. c) l’indirizzo di posta elettronica certificata ovvero il servizio elettronico di recapito certificato qualificato dell’aderente o del suo difensore;
  4. d) la determinazione dell’oggetto della domanda;
  5. e) l’esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda di adesione;
  6. f) l’indice dei documenti probatori eventualmente prodotti;
  7. g) la seguente attestazione: “Consapevole della responsabilità penale prevista dalle disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive, attesto che i dati e i fatti esposti nella domanda e nei documenti prodotti sono veritieri”;
  8. h) il conferimento al rappresentante comune degli aderenti, già nominato o che sarà nominato dal giudice, del potere di rappresentare l’aderente e di compiere nel suo interesse tutti gli atti, di natura sia sostanziale sia processuale, relativi al diritto individuale omogeneo esposto nella domanda di adesione;
  9. i) i dati necessari per l’accredito delle somme che verranno eventualmente riconosciute in favore dell’aderente;
  • l) la dichiarazione di aver provveduto al versamento del fondo spese di cui all’articolo 840 sexies, primo comma, lettera h).

L’aderente può produrre, con le modalità di cui al secondo comma, dichiarazioni di terzi, capaci di testimoniare, rilasciate ad un avvocato che attesta l’identità del dichiarante secondo le disposizioni dell’articolo 252 ; l’avvocato che procede a norma del presente comma è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto. Le dichiarazioni di cui al presente comma sono valutate dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.

La domanda è presentata su un modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro della giustizia, che stabilisce anche le istruzioni per la sua compilazione, ed è presentata a norma dell’articolo 65  del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

I documenti probatori sono prodotti mediante inserimento nel fascicolo informatico.

La domanda di adesione produce gli effetti della domanda giudiziale e può essere presentata anche senza il ministero di un difensore.

L’adesione diventa inefficace in caso di revoca del potere di rappresentanza conferito al rappresentante comune a norma del secondo comma, lettera h). L’inefficacia opera di diritto ed è rilevabile d’ufficio. La revoca è opponibile all’impresa o all’ente gestore di servizi pubblici o di pubblica utilità da quando è inserita nel fascicolo informatico.

Quando l’azione di classe è stata proposta a norma dell’articolo 840 quater , l’aderente deve dimostrare di non aver potuto far valere i propri diritti entro i termini ivi previsti.”

Quindi il consumatore o risparmiatore per aderire a una Class Action dovrà avere ben presente chi sono queste organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro i cui obiettivi statutari comprendano la tutela di diritti individuali omogenei,  salvo che non voglia promuoverla come  componente della classe, cioè da solo, il che in più di un’occasione appare impresa ardua.

Ma allora il nostro risparmiatore o consumatore in definitiva a chi dovrà rivolgersi per aderire all’agognata azione di classe ?

Qui arriviamo al punto, oggi finalmente il Ministero fa chiarezza, sulla G.U. n. 86 del 12 aprile 2022 è stato pubblicato il Decreto 17 febbraio 2022, n. 27 del Ministero della Giustizia (clicca qui, ndr) che detta il  “ Regolamento in materia di disciplina dell’elenco pubblico delle organizzazioni e associazioni di cui agli articoli 840-bis del codice di procedura civile e 196-ter delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, come introdotti dalla legge 12 aprile 2019, n. 31, recante disposizioni in materia di azione di classe. (22G00036)” con  entrata in vigore del provvedimento il 27/04/2022.

Queste associazioni dovranno iscriversi ad un’ elenco nazionale e lo potranno fare solo se sono in possesso di determinati requisiti , quali ? ce lo dice l’art 3 del Decreto :” 1. Costituiscono requisiti per l’iscrizione delle organizzazioni e associazioni nell’elenco di cui all’articolo 2: a) essere state costituite almeno due anni prima della presentazione della domanda di iscrizione all’elenco; b) avere sede nella Repubblica italiana o in uno degli Stati membri dell’Unione europea; c) avere come obiettivo statutario, anche non esclusivo, la tutela di diritti individuali omogenei, senza scopo di lucro; d) avere un ordinamento a base democratica, con convocazione degli iscritti con cadenza almeno annuale; e) svolgere in modo continuativo, adeguato e stabile le attivita’ statutarie attraverso: 1) articolazioni territoriali; 2) disponibilita’ di un sito internet aggiornato caratterizzato da contenuti informativi e dall’assenza di alcuna forma di pubblicita’ anche indiretta, 3) attivita’ costante di assistenza e consulenza per gli iscritti e per soggetti terzi; 4) adozione di iniziative pubbliche; f) operare la raccolta delle fonti di finanziamento con le modalita’ stabilite dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; g) prevedere requisiti di onorabilita’ degli associati, amministratori o rappresentanti conformi a quelli fissati dall’articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; h) prevedere a livello statutario la trasparenza amministrativa e contabile, anche mediante la pubblicazione annuale del bilancio e la revisione del medesimo ad opera di soggetti terzi. 2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. 3. Per le organizzazioni o le associazioni costituite in forma di federazione o le analoghe aggregazioni di secondo livello, ivi comprese le federazioni nazionali di organizzazioni o associazioni territoriali, i requisiti devono essere posseduti sia dalla federazione che richiede l’iscrizione sia da tutte le organizzazioni o associazioni federate.”   

Detto questo come farà il nostro risparmiatore o consumatore a sapere chi è iscritto nell’elenco e chi no ?, il quesito a questo punto assume una certa importanza perché è qui che si porrà il vero spartiacque associativo d’ora innanzi , sul punto l’Art 2 del Decreto  è chiarissimo : “   L’elenco e’ pubblicato sul sito istituzionale del Ministero e contiene i dati identificativi dell’associazione o organizzazione e dei soggetti che ne hanno la rappresentanza, nonche’ l’eventuale cancellazione o sospensione, senza riferimento alle motivazioni che le hanno determinate. “

Molti di certo avanzeranno dubbi, perplessità, com’è ovvio e naturale che sia, però su un punto occorre essere chiari, per la forte attrattiva sul pubblico dei consumatori e dei risparmiatori che ha generato e genera l’azione di classe, non era più possibile lasciare che chiunque potesse spendere il termine “Azione di Classe” o “Class Action” per promuovere le iniziative più svariate.

Serviva insomma porre un freno che desse un minimo di certezza alla gente, oggi lo abbiamo, le porte dell’elenco sono aperte , chi offre un minimo di garanzia può farsi avanti, nessuno escluso.