Codice della Crisi d’Impresa in vigore dal 15 luglio, Boschetto: “Colpo ferale per le imprese in difficoltà per i crediti da bonus edilizi incagliati”?

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Il D.Lgs. n. 83/2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1°luglio entrerà in vigore venerdì 15 luglio. Rappresenta, in sostanza, l’ennesimo correttivo al codice della crisi e dell’insolvenza che, si ricorda, vide la luce nella versione iniziale nel 2019 e, da allora, attende di diventare operativo. La data del 15 luglio non è stata scelta a caso. Con esso il nostro Paese ottempera alla Direttiva Insolvency dell’Unione Europea che dà, ai Paesi membri, il limite del 17 luglio 2022 per il recepimento.

“Il primo aspetto che preoccupa le nostre imprese MPI –afferma Roberto Boschetto Presidente di Confartigianato Imprese Veneto- è il ruolo assegnato ai creditori pubblici qualificati nel segnalare le anomalie debitorie riscontrate, sollecitandone il rientro immediato e invitando il soggetto a presentare la domanda di accesso alla composizione negoziata della crisi d’impresa. Gli obblighi di segnalazione di cui si parla, sono partiti quest’anno con decorrenze diverse per i vari enti: INPS e l’INAIL, Agenzia delle entrate, Agenzia delle entrate-Riscossione e con soglie economiche diverse che li faranno “allarmare”. Per quanto riguarda le nostre imprese, il rischio concreto di una segnalazione dall’ente pubblico per debiti erariali scaduti, proviene in particolare dall’Agenzia delle Entrate in merito all’IVA del primo trimestre 2022, superiore a 5.000 euro e non versata alla scadenza”.

“Se, da una parte, –prosegue Boschetto– è vero che le imprese con cospicui crediti fiscali potrebbero pensare di utilizzare gli stessi per compensare quanto dovuto e fatto emergere dagli enti di cui sopra a titolo di debito, è altrettanto vero che la mancanza di liquidità pregiudicherebbe comunque la capacità dell’impresa di onorare le posizioni debitorie assunte nei confronti di altri soggetti (es. dipendenti o fornitori) e su cui il codice della crisi impone, in ogni caso, di non soprassedere. Una sorta di manovra a tenaglia, quindi che rischia di penalizzare in questo momento, in particolare le migliaia di imprese edili “cadute” nella trappola dei crediti per lo sconto in fattura che nessuno è disposto a rilevare”.

Altro aspetto che tocca le MPI è la ridefinizione dello stato di “crisi” dell’imprenditore.

“Secondo la nuova definizione –afferma Boschetto-, quest’ultimo sarà in “crisi” nei casi di probabile insolvenza, che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi. Un passo avanti importante, anche per l’imprenditore individuale, nella acquisizione della consapevolezza dei propri mezzi e della capacità di sopravvivere, assicurando la continuità aziendale. Mai come ora è necessario che anche l’imprenditore artigiano con volumi d’affari al di sotto dei 400.000 euro pianifichi, e verifichi costantemente, i propri budget di cassa.

“Infine –conclude– anche i chiarimenti sui concetti di “adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili” che le società devono dimostrare di possedere al fine di consentire una pronta e  tempestiva rilevazione della situazione di difficoltà dell’impresa prevenendone la crisi, sono un dettaglio del codice della crisi che, se visto nell’ottica di rispondere ad una sentita esigenza dell’impresa di aumentare la conoscenza dei propri mezzi e prendere atto in tempo dei propri limiti, non può che essere accolto con favore. L’auspicio è che, nel tempo, non si traduca in un dispendio di risorse economiche per adempiere alla solita incombenza burocratica che si esplica, magari, nella classica autodichiarazione dai risvolti penali in caso di falsità. Auspico sia uno strumento per diffondere la cultura d’impresa”.