Pubblichiamo ora, dopo averlo fatto con le due bozze precedenti (qui la prima ieri, qui la secondaoggi), le Misure a tutela dei risparmiatori Art. 38 Fondo per il ristoro dei risparmiatori che fanno parte del testo definitivo della manovra (legge di bilancio, clicca qui per il documento completo) con la bollinatura della Ragioneria generale dello Stato, liberato stanotte alle 0.40 e appena arrivato al Quirinale. É composto da 108 articoli in 75 pagine e dopo il lavoro delle Commissioni, il 21 e 22 novembre, il testo della manovra andrà in aula il 29 e 30 novembre.
È prevedibile un lavoro intorno alle misure che in questa sede più ci interessato e l’8 novembre è previsto un incontro al Mef dei sottosegretari con le Associazioni dei risparmiatori.
Capo III
Misure a tutela dei risparmiatori
Art. 38
Fondo per il ristoro dei risparmiatori
1. Per il ristoro dei risparmiatori come definiti al comma 2 che hanno subito un danno ingiusto, riconosciuto con sentenza del giudice o con pronuncia dell’Arbitro per le controversie finanziarie (ACF), in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento di azioni emesse da banche aventi sede legale in Italia poste in liquidazione coatta amministrativa, dopo il 16 novembre 2015 e prima della data del 1 gennaio 2018, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un Fondo di ristoro (di seguito il “Fondo”) con una dotazione finanziaria iniziale di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1106, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 è ridotta di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Le risorse della contabilità speciale di cui all’articolo 7-quinquies, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito dalla legge n.33 del 2009 sono versate per l’importo di 500 milioni di euro all’entrata del bilancio dello Stato entro il 30 marzo 2019 e restano acquisite all’Erario. Le somme non impegnate al termine di ciascun esercizio finanziario sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate negli esercizi successivi.
2. Hanno accesso alle prestazioni del Fondo i risparmiatori, che siano la persona fisica, l’imprenditore individuale, anche agricolo, il coltivatore diretto, che ha acquistato le azioni di cui al comma 1, o i loro successori mortis causa, nonché il coniuge, il convivente more uxorio, i parenti entro il secondo grado in possesso delle predette azioni, a seguito di trasferimento con atto tra vivi.
3. Il Fondo di ristoro opera nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) le azioni relativamente alle quali è riconosciuto il risarcimento del danno sono state acquistate dal risparmiatore avvalendosi della prestazione di servizi di investimento da parte della banca emittente o di società da questa controllate;
b) le azioni relativamente alle quali è riconosciuto il risarcimento del danno sono detenute dal
risparmiatore alla data in cui la banca è posta in liquidazione ovvero la data in cui la banca è stata posta in risoluzione, qualora questa abbia preceduto la liquidazione;
c) la domanda avanti l’autorità giudiziaria ordinaria o l’ACF è presentata entro il 30 giugno 2019;
d) la misura del ristoro erogato è pari al 30 per cento dell’importo onnicomprensivo riconosciuto o
liquidato nelle sentenze o pronunce di cui al comma 1, entro il limite massimo complessivo di 100.000
euro per ciascun risparmiatore, comprensivo di accessori di legge ove riconosciuti;
e) il ristoro non è cumulabile con altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento; i dividendi
percepiti sono dedotti dall’importo riconosciuto o liquidato nelle sentenze o pronunce di cui al comma
1;
f) l’accettazione del pagamento a carico del Fondo equivale a rinuncia all’esercizio di qualsiasi diritto e
pretesa connessa alle stesse azioni, salvo quanto previsto dal successivo comma 6.
4. Il Fondo, anche con riguardo a quanto corrisposto ai sensi dell’articolo 11, comma 1-bis del decreto legge 25 luglio 2018 n. 91, convertito con modificazioni con legge 21 settembre 2018, n. 108, è surrogato nei diritti del risparmiatore per l’importo corrisposto. Il Fondo opera entro i limiti della dotazione finanziaria e fino al suo esaurimento secondo il criterio cronologico della presentazione della domanda avanti l’autorità giudiziaria ordinaria o l’ ACF corredata di idonea documentazione, fermo restando quanto previsto al comma 7 in merito alla costituzione di Collegi specializzati.
5. Al fine di assicurare parità di trattamento a fronte di situazioni analoghe, i risparmiatori che hanno aderito a iniziative transattive assunte dalle banche di cui al comma 1 possono proporre la domanda di risarcimento del danno prevista al medesimo comma al solo fine di accedere al ristoro del Fondo, nella misura di cui al comma 3, lettera d), dedotti gli importi liquidati al risparmiatore in esecuzione della transazione. Fatta eccezione per i risparmiatori che hanno un valore dell’ISEE inferiore a 35 mila euro nell’anno 2018, i risparmiatori di cui al presente comma sono postergati nell’erogazione del rimborso ai risparmiatori di cui al comma 1. Nel caso di intervenuta revocatoria della transazione, i risparmiatori che hanno aderito a iniziative transattive assunte dalle banche di cui al comma 1, possono presentare domanda al Fondo previa restituzione dell’importo percepito in esecuzione della transazione e nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 1 e 3.
6. Il Ministero della Giustizia e la CONSOB comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze, nei
termini indicati con il decreto emanato ai sensi del comma 9, i dati relativi alle domande presentate e agli importi richiesti, le sentenze e pronunce con gli importi riconosciuti a titolo di risarcimento del danno nonché quelle di rigetto. Le comunicazioni di cui al presente comma sono finalizzate a consentire l’erogazione da parte del Ministero dell’economia e delle finanze degli importi riconosciuti e a consentire una verifica delle risorse occorrenti per l’erogazione della misura di rimborso agli aventi diritto, in caso di incapienza della dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1, nonché per aumentare la misura percentuale dei rimborsi all’esito del processo avviato ai sensi della presente legge nonché dell’articolo 11, comma 1-bis del decreto legge 25 luglio 2018 n. 91, convertito con modificazioni con legge 21 settembre 2018, n. 108, tenendo conto delle risorse effettivamente disponibili.
7. Al fine di accelerare il processo di ristoro a favore dei risparmiatori di cui ai commi 1 e 5, fino al completo esaurimento dell’esame delle domande proposte dai medesimi risparmiatori, la CONSOB, sulla base delle disposizioni di cui al Regolamento adottato con delibera della CONSOB n. 19602 del 4 maggio 2016, potenzia l’attività dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie con l’istituzione di massimo dieci Collegi prevedendo uno o più Collegi specializzati per la trattazione delle domande presentate dai risparmiatori che hanno un valore dell’ISEE non superiore ad euro 35.000 nell’anno 2018. A parità di situazioni, si applica il criterio cronologico dell’adozione della pronuncia. Ai fini della presentazione del ricorso ali’ ACF da parte dei risparmiatori di cui ai commi 1 e 4 nonché ai fini della trattazione dei medesimi, si applica la procedura prevista dal citato Regolamento, in quanto compatibile prevedendo, in ogni caso, modalità semplificate per la presentazione delle domande e per l’adozione delle relative pronunce anche attraverso la previsione, ove possibile, di accertamento esclusivamente documentale di ciascun caso. Tali modalità sono definite dalla CONSOB entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e pubblicate sul sito internet dell’Autorità, previa consultazione pubblica. Agli oneri di funzionamento dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), ivi inclusi gli oneri per le esigenze logistiche e per le dotazioni informatiche necessarie, la CONSOB provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all’articolo 32-ter.1 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58, come integrato ai sensi del decreto legge 25 luglio 2018 n. 91, convertito con modificazioni con legge 21 settembre 2018, n. 108. Sul medesimo Fondo gravano anche le spese del procedimento non altrimenti recuperabili. Limitatamente alla trattazione dei ricorsi presentati dai risparmiatori di cui ai commi 1 e 5, l’ambito di operatività dell’ACF è estesa anche alle domande di valore superiore a euro cinquecentomila. L’ACF è competente anche per la trattazione dei ricorsi presentati dai risparmiatori le cui richieste afferiscono alle azioni di cui al presente articolo acquisite prima dall’introduzione dell’articolo 25-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58. Le disponibilità finanziarie destinate ad assicurare il funzionamento dell’ACF di cui al presente comma e al comma 8 affluiscono in appositi fondi iscritti distintamente nel bilancio della Consob; i singoli fondi costituiscono patrimoni distinti e separati dal patrimonio dell’Istituto e da quello di altri fondi. Le disponibilità di ciascun fondo sono destinate esclusivamente agli scopi per esso indicati nel presente articolo e sono utilizzate dalla
Consob secondo le speciali disposizioni del proprio ordinamento in materia. Esaurita la loro funzione, le
disponibilità residue sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al comma 1. La selezione pubblica di cui al comma 8 e il contratto di lavoro con le unità di personale assunte sono disciplinati dalle speciali disposizioni dell’ordinamento della Consob in materia.
8. Al fine di assicurare lo svolgimento prioritario delle complessive attività preordinate all’adozione delle pronunce da parte dell’ ACF, la CONSOB può assumere, mediante selezione pubblica, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, in aggiunta alla dotazione della pianta organica vigente per un massimo di cinque anni, fino a 55 unità di personale in possesso di idonee professionalità e competenze. A tal fine è autorizzata la spesa di 4,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, a cui si provvede, in via del tutto eccezionale, in deroga all’articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
All’onere per gli anni dal 2019 al 2021, pari a 4,5 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui al comma 1.
9. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2019, sono
stabilite le misure di attuazione del presente articolo, ivi incluse quelle occorrenti per l’erogazione da parte del Fondo degli importi liquidati. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al presente comma si applica quanto previsto dall’articolo 1, comma 1107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
10. Al fine di agevolare il processo di rimborso a favore dei risparmiatori di cui al presente articolo, con
protocollo stipulato dalla CONSOB e dal Fondo interbancario di tutela dei depositi istituito ai sensi
dell’articolo 96 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, le modalità per l’acquisizione della documentazione occorrente per l’adozione della decisione dell’ACF che il risparmiatore non è in grado di produrre e che si trovano nella disponibilità delle banche in liquidazione ovvero delle banche cessionarie di attività e passività delle stesse.
11. Il Fondo di ristoro finanziario disciplinato dall’articolo 1, commi da 1106 a 1108, della legge 27
dicembre 2017, n. 205 è sostituito dal Fondo istituito dal comma 1 del presente articolo. All’articolo 1,
comma 1107 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, il primo e il secondo periodo sono soppressi.
12. Le procedure arbitrali concernenti strumenti finanziari di debito subordinato emessi da Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e da Veneto Banca S.p.A, alle quali hanno accesso gli investitori previsti dall’articolo 6, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2017, n. 99, convertito, con modifiche, dalla legge 31 luglio 2017, n. 121, sono disciplinate dai Regolamenti approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2017, n. 82 e con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto col Ministro della giustizia, del 9 maggio 2017, n. 83 nonché dai relativi provvedimenti applicativi ed il termine di trenta giorni per la proposta del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, nelle forme della offerta al pubblico, previsto dall’articolo 3, comma 3, dello stesso decreto interministeriale n. 83 del 2017 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.