Attuazione della riforma della Giustizia civile, Meritocrazia Italia: “Siano almeno garantiti tempi certi”

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Nella seduta di giovedì 28 luglio, il Consiglio dei Ministri ha approvato i decreti attuativi della riforma della giustizia civile. Un tassello estremamente importante non solo per ottenere gli ulteriori stanziamenti del Pnrr, ma anche per raggiungere l’ambizioso traguardo di abbattere l’arretrato nella misura del 40% nel settore civile e del 25% nel settore penale.
Dopo l’esame della riforma penale, i testi passeranno alle Commissioni Giustizia di Camera e Senato, che dovranno esprimere il proprio parere consultivo entro sessanta giorni. Il termine ultimo per l’approvazione definitiva è fissato al 19 ottobre 2022 per la riforma penale e al 26 novembre 2022 per la riforma civile.

Il decreto legislativo, emanato in attuazione della l. delega n. 206 del 2021, si articola in 51 articoli distribuiti in 140 pagine e si propone di ridisegnare la disciplina del processo ordinario di cognizione, del processo di esecuzione, dei procedimenti speciali nonché degli strumenti alternativi di composizione delle controversie, nell’ottica di semplificare e razionalizzare i tempi del processo
Il testo interviene, innanzitutto, sul rapporto tra la giurisdizione ordinaria e le forme di giustizia alternativa e complementare, valorizzando gli istituti della mediazione e della negoziazione assistita, e rivisitando la disciplina codicistica dell’arbitrato.

Per quanto riguarda la mediazione sono stati individuati e precisati gli incentivi fiscali indicati nella legge delega; la negoziazione assistita, invece, è stata valorizzata riconoscendole la spendibilità in aree precluse o mediante contenuti prima non consentiti. In merito all’arbitrato, viene rafforzato il principio di imparzialità e indipendenza degli arbitri e viene attribuito agli stessi, quando vi sia una volontà delle parti concorde in tal senso, il potere di emanare provvedimenti cautelari.

Il punto nevralgico della riforma, tuttavia, investe la disciplina del giudizio di primo grado prevedendo, in primis, una diversa ripartizione delle competenze degli organi giudiziari, precisamente con la rideterminazione in aumento della competenza del Giudice di pace e una riduzione dei casi in cui il Tribunale può giudicare in composizione collegiale.
Inoltre si è intervenuti sulla disciplina della fase introduttiva al fine di pervenire alla prima udienza con la completa definizione del tema decidendum e del tema probandum, rimettendo al Giudice le necessarie verifiche preliminari. L’iter giudiziale è stato semplificato, sopprimendo alcune udienze, quali quella per il giuramento del consulente tecnico d’ufficio, che potrà essere reso con dichiarazione sottoscritta dallo stesso con firma digitale, nonché l’udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita dallo scambio di note scritte e cadenzata attraverso l’obbligo del Giudice di predisporre il calendario del processo sin dalla prima udienza. Degna di nota anche la previsione di un termine non superiore a 90 giorni dalla prima udienza per quella di assunzione delle prove.

La riforma contiene anche diversi interventi acceleratori con riferimento alle impugnazioni attraverso la previsione di una diversa disciplina dei ‘filtri’ in appello e l’introduzione di un nuovo istituto, il rinvio pregiudiziale in Cassazione, consistente nella possibilità, per il Giudice di merito, di sottoporre direttamente alla Corte una questione di diritto, sulla quale ha preventivamente provocato il contraddittorio tra le parti, per la risoluzione della stessa.

È stata poi introdotta una nuova ipotesi di revocazione delle sentenze, nel caso in cui la Corte europea dei diritti dell’Uomo ne abbia dichiarato il contenuto contrario alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e della libertà fondamentali, ovvero a uno dei suoi Protocolli, e non sia possibile rimuovere la violazione tramite tutela per equivalente.

In ogni caso la novità più rilevante investe il settore famiglia, con la previsione di un modello procedimentale e ordinamentale unico valevole per la generalità dei procedimenti in materia di persone, minori e famiglie, salvo specifiche eccezioni, individuando, peraltro, un Giudice dotato di competenze per tutte le controversie familiari, onde evitare i problemi determinati dall’attuale sistema di ripartizione tra Tribunale ordinario e Tribunale per i minorenni.

La riforma include anche una serie di norme definite dalla relazione illustrativa «trasversali», con lo scopo di implementare la digitalizzazione dell’amministrazione della giustizia, incentivando l’uso degli strumenti informatici e il ricorso alle udienze da remoto nonché al sistema della c.d. trattazione scritta attraverso scambio di note, come già sperimentato nel corso della pandemia.
Viene infine valorizzato l’istituto dell’Ufficio del Processo, che dovrà svolgere un ruolo di supporto al Giudice nel predisporre tutto il lavoro preparatorio alla decisione e che sarà esteso anche alle Corti di appello e alla Corte di Cassazione.

Tanto, davvero tanto, c’è ancora da fare.
È un primo passo.
Ora, la riforma sia approvata nel più breve tempo possibile, per non deludere le aspettative dei cittadini, che ambiscono a un processo giusto e desiderano ritrovare fiducia nelle Istituzioni.

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Fonte: Attuazione della riforma della Giustizia civile

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