Processo di appello Veneto Banca: parte il 19 ottobre ma il pm De Bortoli non cambia. Le “perplessità” di Schiavon, ex presidente di tribunale

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Processo di appello Veneto Banca: Massimo De Bortoli, designato Pm anche in appello
Processo di appello Veneto Banca: Massimo De Bortoli, designato Pm anche in appello

Fra qualche giorno (precisamente il 19 ottobre) avrà inizio il processo di appello per i presunti reati commessi nella gestione della fallita Veneto Banca, nel procedimento avviato a carico di Vincenzo Consoli.

Ci è parsa di particolare interesse mediatico la notizia che, pure in questa sede di impugnazione, la funzione della pubblica accusa sarà affidata al dott. Massimo De Bortoli, che l’ha svolta anche in primo grado (qui il suo interrogatorio a Consoli) insieme ad una collega della Procura della Repubblica di Treviso (qui tutte le udienze del processo). Evidentemente, il procuratore generale presso la Corte di Appello di Venezia si è avvalso della facoltà concessa dall’art. 570 c.3 c.p.p., che prevede, in presenza di alcune condizioni (che, nel caso di specie, non siamo in grado di sapere se sussistano), la possibilità che, in sede di impugnazione, il ruolo dell’accusa venga svolto dallo stesso magistrato dell’ufficio del pubblico ministero che lo ha assunto in primo grado.

Una tale decisione desta non poche perplessità anche (e soprattutto) sul piano del rispetto delle garanzie processuali previste dall’ordinamento, a tutela della difesa.

È noto, infatti, che, a seguito di una serie di importanti interventi riformatori per l’attuazione del cosiddetto giusto processo, il pubblico ministero, divenutone “parte”, ha assunto una connotazione ambigua perché, il suo, non è più un ruolo soltanto accusatorio. Infatti, ai sensi dell’art. 358 del codice di procedura penale (qui il testo e la ratio dell’articolo del cpp) egli è tenuto a ricercare non soltanto elementi di prova a carico dell’indagato, ma anche, eventualmente, quelli contrari, che potrebbero far emergere l’infondatezza dell’accusa, di cui egli stesso è rappresentante.

Questo suo fondamentale dovere (si ripete, di recente introduzione nel nostro ordinamento) è la logica e diretta conseguenza del principio enunciato dalla Costituzione italiana, secondo cui il pubblico ministero ha l’obbligo (e non solo la facoltà) di avviare l’azione penale in presenza di una cosiddetta notizia di reato. L’obbligo di indagare va, dunque, coniugato con il dovere di ricercare anche elementi di prova a favore dell’indagato.

Consegue, allora, che l’ordinamento ha attribuito al p.m. un obbligo di lealtà processuale, prevedendone il dovere di ricercare la verità nel processo e non già la sola colpevolezza dell’indagato. In tal modo, il ruolo di parte, attribuito al pubblico ministero nel processo penale, si scolora, si affievolisce, proprio per il suo coesistente dovere di accertare la verità e, con essa, l’eventuale innocenza dell’indagato.

È, però, bene chiarire che questa sua coesistente condizione di rappresentante dell’accusa e, al tempo stesso, di portatore dell’interesse pubblico alla verità, non si può riferire solo alla fase preliminare del processo – come si potrebbe rilevare dalla collocazione sistematica della norma – ma deve estendersi a tutte le altre successive. Il pubblico ministero, infatti, ha sempre l’obbligo di porsi il dubbio che l’ipotesi accusatoria non sia fondata e, quindi, nell’interesse pubblico, dei cittadini  e dello Stato, deve sempre, anche nella fase dell’impugnazione, verificare, con lealtà, l’eventuale fondatezza delle ragioni della difesa. Questa è la garanzia fondamentale che l’Ordinamento si è prefissato di realizzare nelle varie riforme dirette al suo ammodernamento. Questa tutela non può mai essere sottratta all’imputato.

Ma, se così è, ci pare evidente che la soluzione adottata nel caso citato finisce per vanificare, fin da subito, una fondamentale garanzia per l’imputato, che è quella di poter contare, in ogni fase del processo, su un pubblico ministero non vincolato a tesi preconcette. Sarà ben difficile che il rappresentante della pubblica accusa (che al tempo stesso è parte nel processo, ma anche vincolato alla ricerca della verità) cambi opinione e chieda l’assoluzione dell’imputato che proprio lui, in primo grado, ha contribuito a far condannare.

Ci pare, dunque, più coerente alla ratio della riforma processuale del c.d. giusto processo interpretare l’art. 358 c.p.p. nel senso di estendere la previsione di terzietà del p.m. (e del suo obbligo di ricercare le prove anche a favore dell’indagato), non solo nella fase delle indagini preliminari, ma anche in sede dibattimentale e in quella dell’impugnazione. D’altra parte, è proprio il dibattimento il cuore del processo penale, in quanto sede naturale della formazione della prova, nel rispetto del contradditorio delle parti.

E, dunque, perché mai il pubblico ministero avrebbe l’obbligo di ricercare la verità solo in sede di indagini preliminari e non anche nel dibattimento (e, dunque, anche in quello di secondo grado)?

Se così è, si devono avere serissimi dubbi sulla legittimità della designazione, quale pubblico ministero del Processo di appello Veneto Banca, dello stesso magistrato che ha svolto l’identico ruolo in primo grado.