Liquidazione e cessione per 1 euro a Intesa Sanpaolo di BPVI e Veneto Banca: Corte Costituzionale decide su legittimità DL 99/2017

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Banca Intesa Sanpaolo acquista a un euro lBPVi e Veneto Banca e incassa un super bonus
Banca Intesa Sanpaolo a cui sono state conferite le parti attive di BPVi e Veneto Banca in LCA

Torniamo sulla vicenda delle “chiusura con cessione a terzi” di BPVi e Veneto Banca, con tutto il carico di perdite e sofferenze che ha generato nella nostra regione e partiamo dal mese di giugno 2017. Per la precisione riandiamo a domenica 25, quando il governo in carica a guida Paolo Gentiloni decise di sacrificare azionisti e obbligazionisti per consentire, disse, il salvataggio di dipendenti e correntisti.

Il famoso decreto DL 99 (scaricalo da qui) che pose in liquidazione e fece cedere a Intesa Sanpaolo BPVI e Veneto Banca all’art 3 diceva : “Restano in ogni caso esclusi dalla cessione anche in deroga all’articolo 2741 del codice civile: a) le passività indicate all’articolo 52, comma 1, lettera a) , punti i) , ii) , iii) e iv) , del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180; b) i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse; c) le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività.”.

In pratica nessuno poteva più vantare pretese risarcitorie contro la cessionaria Banca Intesa Sanpaolo, meno che mai le banche in LCA, per preciso disposto del TUB (Testo unico bancario).

Un fendente mortale per centinaia di migliaia di famiglie e risparmiatori, che, ricordiamolo, non erano speculatori, ma protagonisti di azionariato popolare, con una distanza siderale dagli investitori di borsa, e che, nonostante ciò, furono rottamati d’un colpo una domenica di giugno.

La storia che ne seguì la conosciamo un po’ tutti: proteste, manifestazioni di piazza, il primo spiraglio di ristoro con la Legge 205/2017, semplice e di pratica attuazione, poi messa nel cassetto dal governo giallo verde, votato nel 2018 a furor di popolo, e, quindi, sostituita dalla attuale 145/2018 .

Numerosi furono gli aggiustamenti di quest’ultima legge paragonabile, diciamolo pure, ad una gruviera, tante sono state le lacune colmate, ma mai completamente, durante il suo percorso.

C’è però una novità: il 4 ottobre 2022 presso la Corte costituzionale (giudice relatore Petitti) si è tenuto il giudizio di legittimità, di cui si attende la sentenza, contro il succitato disposto normativo con il seguente ruolo “Ord. 179/2021 ord. 20 luglio 2021 Tribunale di Firenze- A. P. c/ Banca Intesa San Paolo spa e Banca Popolare di Vicenza spa, in liquidazione coatta amministrativa decreto-legge 25/06/2017, n. 99, convertito, con modificazioni, in legge 31/07/2017, n. 121, intero testo, nonché artt. 2, c. 1°, lett. c), e 2°, 3, c. 1°, lett. a), b) e c), 2°, 3° e 4°, 4, c. 1°, lett. b) e d), 3°, 4° e 5°, e 6 medesimo decreto-legge (Banche e istituti di credito – Disciplina dell’avvio e dello svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza spa e di Veneto Banca spa – Cessione di azienda, nonché di beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco – Esclusione di alcune classi di rapporti dall’ambito della cessione al cessionario [Banca Intesa San Paolo spa] – Interventi dello Stato – Omessa previsione di una possibilità di ristoro anche per gli azionisti – Previsione di un aiuto di Stato di importo pari a 4,785 miliardi complessivi posto a carico dei soggetti in liquidazione) – rif. artt. 2, 3, 23, 24, 41, 42, 45, 47 e 111, c. 1°, Costituzione; art. 1 Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali; artt. 17 e 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea”.

In altre parole il tribunale fiorentino, su richiesta della BPVi in Lca, ha censurato il DL 99/2017 proprio dove ha fatto più male ai risparmiatori e lo ha inviato alla Corte Costituzionale per il relativo giudizio di legittimità con decisione del 20 luglio 2021 del G.U. Mazza (scarica da qui la remissione).

Se la norma venisse dichiarata incostituzionale gli effetti potrebbero essere dirompenti, perché il divieto di far causa a Intesa Sanpaolo cadrebbe, rimettendo in gioco coloro che alla 145/2018 hanno fatto spallucce poiché il massimo a cui avrebbero potuto aspirare non era il 100% del valore dei loro titoli, bensì un risicato 30% nonostante le mirabolanti promesse fatte in campagna elettorale da Lega e M5S.

Che accadrebbe a quelli che hanno giocato le loro carte con FIR? Nulla si può presumere dalle norme perché, com’è ovvio, il dato presupposto era proprio il blocco di azioni di rivalsa imposto dal DL 99/2017.

Ma è tutto da chiarire e i beneficiari dell’indennizzo parziale del Fir ai risparmiatori soci di BPVI e Veneto Banca potrebbero agire in giudizio per la differenza, poiché in fin dei conti il FIR si è surrogato nei loro diritti nel limite dell’indennizzo ricevuto.

Staremo a vedere, certo è che la possibilità di ristoro è stata offerta, ma a posteriori non certo con il DL 99/2017 e su questo interverrà il giudizio della Corte.