Processo d’appello BPVi 5 ottobre: battute finali con difese Zigliotto (avv.ti Manfredini) e Piazzetta (avv. Clerici). Il 10 ottobre chiusura e sentenza

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Processo BPVi in 1° grado: Avv. Niccolò Bertolini Clerici durante la sua arringa per Andrea Piazzetta
Avv. Niccolò Bertolini Clerici durante la sua arringa per Andrea Piazzetta al processo BPVi in 1° grado
Banca Popolare di Vicenza. La cronaca del processo
Banca Popolare di Vicenza. La cronaca del processo

È ripreso oggi, 5 ottobre, alle 10 presso l’aula bunker di Mestre (Venezia) il processo d’appello BPVi con la ventiquattresima udienza il processo d’appello BPVI davanti al collegio veneziano presieduto da Francesco Giuliano, con i giudici Alberta Beccaro e David Calabria e con il pool dell’accusa composto dal procuratore generale Alessandro Severi, dalla Dottoressa Paola Cameran col supporto dei Pm del I° grado di Vicenza Luigi Salvadori e Gianni Pipeschi  (qui tutte le udienze su ViPiu.itqui “Banca Popolare di Vicenza. La cronaca del processo”, il libro/documento sul primo grado da noi pubblicato, ndr).

Sul banco degli imputati ci sono Zonin (condannato in primo grado a 6 anni e 6 mesi oltre a sanzioni e confisca) Giustini (sei anni e tre mesi etc.), Marin (sei anni, etc.), Piazzetta (sei anni, etc.), Zigliotto e Pellegrini, assolti in primo grado ma la cui assoluzione è stata appellata dalla Procura di Vicenza.

Gianmarco Zigliotto al processo Bpvi
Gianmarco Zigliotto al processo Bpvi

Prende subito la parola la difesa di Giuseppe Zigliotto, con gli avvocati Giovanni e Giulio Manfredini che si sono avvicendati nell’esposizione, per esporre in primis che, sia dall’esame dell’imputato Giustini, che dalle analisi dei relativi documenti, non emergono nuove risultanze con valenza probatoria a carico di Zigliotto. La difesa ha quindi ripercorso le principali evidenze emerse nel corso del processo.

Le azioni che Zigliotto acquistò furono comprate con i denari della finanziaria Zeta, soldi che l’imputato riteneva propri, in una mera ottica speculativa o di guadagno, confidando nei dividendi o nella fusione con altre banche .

Si tenga presente poi che Zigliotto, per i suoi legali, era preoccupato che Zonin leggesse gli acquisti delle azioni come un tentativo di scalata alla banca, come suggerito dal teste Parascandolo (ispettore di Banca d’Italia).

In ogni caso non tutte operazioni cosiddette baciate rivestivano profili di illiceità, molte erano regolari, ciascuna andrebbe analizzata in modo a sé stante.

Le sentenze di Consob e Banca d’Italia prodotte dalla Procura generale per la difesa disegnano una responsabilità a titolo di colpa, escludendo il dolo, elemento tipico dei reati contestati. Anche l’Ordinanza del Gup del Tribunale di Vicenza Dr Mantovani, che ha archiviato le posizioni dei consiglieri si attaglia a Zigliotto: essi non erano a conoscenza del meccanismo delle baciate, cioè del fenomeno fraudolento, come sostanzialmente ribadisce anche la Sentenza del Tribunale di Vicenza a pagina 171 .

Insomma, ha sostenuto la difesa di Zigliotto, non vi è risultanza testimoniale o documentale che provi la responsabilità dell’ex consigliere di amministrazione della BPVi e neppure gli elementi sopravvenuti in grado di appello rivelano alcunché in tal senso, sul piano intellettivo non apportano alcun contributo decisivo.

Altra perplessità della difesa riguarda il diverso trattamento del suo assistito rispetto agli altri consiglieri.

Il perito industriale Zigliotto, senza ruolo esecutivo, inconsapevole del fenomeno, cos’ha di diverso, si è chiesta la difesa, rispetto alla posizione di altri consiglieri di C.d.a. con ben altre competenze (ad esempio il prof. Monorchio o la professoressa Dossena che hanno a loro volta effettuato operazioni con la banca) ma non sono stati sfiorati da questo processo?

A ciò si aggiunga, per gli avvocati Manfredini, che l’astratta configurabilità del reato non è la baciata in sé: essa costituisce reato ad avviso dell’accusa quando raggiunge una dimensione significativa e qualora abbia comportato una mancata detrazione dal patrimonio di vigilanza, di cui va poi provato l’occultamento e il coinvolgimento dell’assistito.

Questi principi validi per tutti non trovano applicazione per Zigliotto che ha addirittura restituito tutto, talché la sua operazione non ha inciso sul patrimonio di vigilanza.

Zigliotto inoltre non ha mai deliberato operazioni correlate per imprenditori a lui vicini o che conosceva perché non li conosceva affatto.

Non va poi dimenticato lo sbarramento informativo che Sorato aveva costruito tra la struttura della banca e il Cda, cosa dimostrata e che vale sia per Zigliotto che per tutti gli altri consiglieri di amministrazione.

Tanto meno, insistono i suoi legali, Zigliotto era a conoscenza di operazioni sui fondi esteri perché egli era tenuto volutamente all’oscuro di tutto.

Solamente nell’agosto del 2015, a seguito della relazione dell’Audit illustrata da Bosegard  in Cda,  emerse il fenomeno baciate e fu allora che Zigliotto e Tognana ne parlarono, ma, sottolineano i difensori, per Tognana fu chiesta l’archiviazione.

Il fatto che, poi, Zigliotto fosse presidente di Confindustria Vicenza, una carica politica, non può automaticamente stare a significare che sapesse dell’obbligo di scomputo dal patrimonio di vigilanza delle operazioni correlate, in Cda c’erano avvocati e docenti universitari, c’era una struttura della banca su cui Zigliotto poteva fare affidamento.

Questo non significa che Zigliotto non sapesse leggere un bilancio, ma certo non se ne può dedurre che fosse un esperto della regolamentazione bancaria.

Nessuna delle vicende citate dalla Procura dimostra, per gli avvocati Manfredini, la responsabilità di Zigliotto, né Zeta, neppure Ares Line, tanto meno la faccenda del finanziamento al fratello Gian Marco, meno che mai le contestazioni del socio Dalla Grana rivolte agli organi di controllo e a Banca d’Italia, per non dire delle rilevanti perdite milionarie subite dall’imputato proprio per l’acquisto delle azioni di BPVI.

Sull’elemento psicologico ossia il dolo, Zigliotto, ha ribadito la difesa, ha sempre risposto a tutte le domande della Procura e del Tribunale, non si è mai sottratto e non è emerso alcunché.

Non vi è coinvolgimento nei fatti di cui a processo dell’imputato, ricordiamo assolto in I° grado, al massimo c’è colpa; pertanto, in via principale la difesa Zigliotto ha concluso con la richiesta dell’assoluzione per non aver commesso il fatto o, in subordine, perché il fatto non sussiste o comunque non costituisce reato, chiedendo, quindi, che venga respinto l’appello dei PM di Vicenza.

Andrea Piazzetta, vice dg della ex Banca Popolare di Vicenza
Andrea Piazzetta, vice dg della ex Banca Popolare di Vicenza

Nel pomeriggio, dopo una breve pausa di un’ora, nell’udienza odierna del processo d’appello BPVi è il turno della difesa di Andrea Piazzetta con l’avvocato prof. Niccolò Bertolini Clerici, che reclama da subito la totale estraneità del proprio assistito rispetto alla predisposizione di una risposta da dare ai rilievi di KPMG quando rilevò anomalie su alcuni finanziamenti, testimoniò in tal senso l’avv. Anna Papacchini, all’epoca responsabile dell’ufficio legale della BPVi, che non volle in alcun modo essere coinvolta.

L’oramai famosa frase pronunciata “andiamo tutti a casa” va inserita nel giusto contesto, ha sostenuto il legale del foro di Milano, perché ad aprile la banca doveva portare il bilancio in assemblea, se così non fosse stato si sarebbe andati incontro ad un’autentica debacle.

Anche qui la difesa ripercorre singoli, significativi episodi, come l’operazione Ferrarini: alcune società avevano ricevuto finanziamenti per l’acquisto di azioni ma in questo caso Piazzetta non ha nulla a che vedere con il fatto in questione.

Il Fondo Agris non riguarda un’operazione correlata, in ogni caso le operazioni fatte con i fondi avevano una finalità lecita sia per reperire liquidità che per distribuire azioni della banca, si pensi, dice Clerici, che Nomura prese parte ad una di queste operazioni e non si può pensare che uno stakeholder di questo calibro facesse gioco ad una baciata.

In definitiva per la difesa è difficile parlare di concorso, vi è una parcellazione di elementi che sono poco significativi, siamo, ha detto il difensore “alla vaghezza assoluta”, qualsiasi cosa va bene purché si arrivi a un giudizio di colpevolezza per  Piazzetta; anche il concorso nella manipolazione informativa è a distanza siderale dall’essere provato e, in conclusione, per l’avv. Clerici, Piazzetta andrà assolto per non aver commesso il fatto.

In coda al processo l’avv. Paolo Ciccotto per le parti civili ha chiesto di depositare una memoria per meglio illustrare le proprie posizioni, soprattutto in merito alla questione del dolo per gli imputati.

Il Presidente del collegio, rilevate le opposizioni degli altri difensori, ha deciso di acquisirla per poterne prendere visione, riservandosi sulla ammissibilità della stessa.

Il Presidente del collegio ha, quindi, revocato l’udienza non più necessaria già fissata per il giorno 7 e il processo d’appello BPVi è stato quindi rinviato per le battute conclusive, le repliche e la probabile sentenza al 10 ottobre 2022 alle ore 9.


L’articolo è a firma dell’avv. Fulvio Cavallari, che, con avv. Marilena Bertocco, segue per noi le udienze.

Entrambi sono esponenti di Adusbef Veneto e rappresentanti di parti civili ma la massima loro attenzione deontologica ai fatti rappresentati nelle udienze del processo d’appello BPVi e la loro specifica competenza legale sono le ragioni per cui abbiamo affidato a loro e non a colleghi giornalisti la cronaca delle udienze, pur se con la mia dovuta supervisione come direttore responsabile di ViPiu.it, sempre disponibile a raccogliere e rendere note eventuali osservazioni di ogni tipo di tutte le parti interessate