Con un comunicato congiunto del 13 ottobre 2022 (1), Arera e Antitrust hanno “ricordato” ai gestori luce e gas che devono rispettare la legge e non possono modificare il prezzo dei contratti fino al 30 aprile 2023, come previsto dall’art. 3 del Decreto Aiuti Bis.
La norma prevede la sospensione delle clausole contrattuali che consentono modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale, relativamente alla definizione del prezzo, fino al 30 aprile 2023.
Di conseguenza (comma 2) sono inefficaci le comunicazioni in merito prima della data di entrata in vigore del decreto (9 agosto 2022), a meno che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate.
Esemplificando. Se il nuovo prezzo è stato applicato a decorrere dal 1 luglio 2022, la modifica si è perfezionata prima dell’entrata in vigore della norma, quindi è legittima. Se, invece, il preavviso prevedeva l’applicazione del nuovo prezzo a decorrere da una data successiva al 9 agosto, la modifica è inefficace fino al 30 aprile 2023. Di conseguenza il gestore dovrà continuare ad applicare il prezzo precedente.
Tante le segnalazioni che ci giungono per la violazione di questa norma.
Di seguito, un vademecum per comprendere se la modifica imposta dal gestore è legittima, e le indicazioni su come procedere.
CASO 1. VIOLAZIONE DI LEGGE
Ho un contratto a prezzo fisso, il gestore mi ha comunicato che dal 1 settembre 2022 in ragione della situazione economica, geopolitica, del mercato ecc.ecc.:
• trasforma il mio contratto da fisso a variabile
• Oppure aumenta il prezzo fisso stabilito nel contratto
È una condotta illegittima. L’utente deve inviare segnalazione ad antitrust ed Arera; contestare al gestore quanto accaduto con raccomandata A/R o pec (2) chiedendo che venga applicato il prezzo previsto dal contratto. Se la risposta del gestore non soddisfa o non c’è, occorrerà presentare una istanza di conciliazione all’ARERA (3).
Nel frattempo, per evitare pretestuosi distacchi per morosità, suggeriamo comunque di pagare le bollette nell’importo richiesto chiedendo il rimborso del maggior importo pagato, consapevoli che, qualora il gestore nel frattempo fallisca, rischiamo di non riuscire a recuperare il nostro rimborso (ipotizziamo che una insinuazione al passivo avrebbe poca possibilità di successo concreto).
CASO 2. RINNOVO DI CONTRATTO IN SCADENZA
Se il contratto è a tempo (annuale, biennale, ecc.) ed è scaduto o in scadenza, è lecito per il gtore stabilire un nuovo prezzo per il rinnovo. In questo caso quindi non c’è violazione di legge.
CASO 3. PREZZI O SCONTI A TEMPO DETERMINATO
Se il contratto originario prevede modifiche di prezzo, decorso un determinato periodo (ad esempio, sconto per i primi 12 mesi, passaggio dal fisso al variabile decorsi 12 mesi ecc.), non si tratta di una modifica unilaterale ma di una naturale evoluzione nell’esecuzione del contratto. Quindi il nuovo prezzo è lecito e non vi è violazione di legge.
CASO 4. PROPOSTA DI RINEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO
Il gestore ci scrive, invoca la forza maggiore dovuta dalle contingenze e ci propone un nuovo contratto a prezzo superiore. NON bisogna firmare, perchè in questo modo si stipulerebbe un nuovo contratto (pienamente lecito) e non si tratterebbe di una modifica di condizioni economiche (vietata dalla legge).
CASO 5. USO IMPROPRIO DELLA RISOLUZIONE PER IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA/ECCESSIVA ONEROSITA’ SOPRAVVENUTA
Il gestore ci scrive, invoca l’eccessiva onerosità del contratto dovuta dalle contingenze e ci propone un nuovo contratto a prezzo superiore, in caso di mancata accettazione comunica che risolverà il contratto per eccessiva onerosità attivando la fornitura di ultima istanza.
Si tratta di un comportamento illegittimo poiché la risoluzione per eccessiva onerosità deve essere concordata con il cliente o disposta da un giudice. Escludendo il caso dell’accordo con il cliente, significa che il gestore dovrebbe (continuando nel frattempo ad erogare gas/elettricità) iniziare una causa civile contro l’utente, chiedendo al giudice di accertare che il contratto è diventato eccessivamente oneroso e quindi di risolverlo. Solo in caso di sentenza favorevole il contratto sarà risolto, non prima. In questi casi, l’utente deve diffidare (2) il gestore a proseguire l’erogazione, a non attivare il servizio di ultima istanza e segnalare l’accaduto ad Arera e Antitrust.
CASO 6. USO IMPROPRIO DEL RECESSO
Il gestore ci comunica il suo recesso dal contratto. Occorre ricordare che il gestore può recedere dal contratto, se le clausole del contratto stesso prevedono questa possibilità, con un periodo di preavviso indicato nel contratto e mai inferiore a sei mesi.
In caso di recesso immediato, segnalare ad Arera e Antitrust e chiedere al gestore il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale (2).
1 – https://www.aduc.it/notizia/energia+modifiche+contrattuali+possibili+solo_139141.php
2 – https://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
3 – https://sosonline.aduc.it/scheda/energia+elettrica+gas+conciliazioni+obbligatorie_25396.php
Emmanuela Bertucci, legale, consulente Aduc