Articolo in elaborazione Dopo aver presentato, tra le urla di chi non ama l’informazione, il 20 agosto 2018 in esclusiva il testo della bozza di decreto attuativo della legge 205 del 27 dicembre 2017 per le vittime di Banca Popolare di Vicenza, di Veneto Banca e delle quattro banche risolte e dopo aver reso noto per primi il 31 ottobre, dopo alcune bozze, la stesura iniziale dell’articolo 38 Capo III della legge di bilancio, pensato per le vittime di quelle banche come evoluzione della 205, in cui erano state poste le premesse per la destinazione allo scopo dei fondi dormienti, pubblichiamo qui in anteprima assoluta la formulazione, da leggere e su cui riflettere, dell’articolo 38 suddetto che ci risulta sia l’ultima al momento disponibile, successiva a quella provvisorio approvato alla Camera e prima della presentazione di domani, 15 dicembre, al Senato.
Non possiamo affermare con certezza che il testo non subirà ancora modifiche prima di quelle che potrebbero nascere dalla discussione parlamentare, magari in base alle osservazioni che nasceranno anche in base alla conoscenza anticipata del testo che qui rendiamo disponibile, come sempre, A TUTTI.
Nella foto del 27 novembre scorso, anch’essa esclusiva in quanto da noi scattata come unica testata ammessa all’incontro con le associazioni e i legali della cabina di regia, a cui per alcuni minuti aveva partecipato anche il vice premier Matteo Salvini (Lega), mostriamo al lavoro, dopo l’incontro, lo staff dell’on. Alessio Villarosa (M5S, sottosegretario) che da tempo lavora all’articolo 38 e che da fine novembre continua a farlo senza voler più rilasciare dichiarazioni (lo abbiamo appena contattato, ma continua ad astenersene in attesa dei “fatti”, dice) dopo gli attacchi subiti anche da Le Iene, in buona parte ingiusti secondo chi, come noi, conosce dal 2010 l’evoluzione dei fatti e non punta alla loro spettacolarizzazione essendo in ballo le vite economiche, e anche fisiche, di centinaia di migliaia di risparmiatori azzerati.
Alla destra del sottosegretario al Mef Villarosa la foto mostra la dr.ssa Saveria Sechi, funzionario del “Legislativo” Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati, di fronte al sottosegretario l’avv. Eugenio Piccolo, collaboratore del sen. Gianluigi Paragone alla sinistra del sottosegretario il capo della segreteria, dr. Raffaele Di Giglio, di fronte al quale c’è il funzionario della segreteria stessa, il dr. Augusto Cipollone.
Da quel tavolo di sintesi della base dell’articolo 38 e delle osservazioni fatte da associazioni e legali è partito il rush che ha portato al testo di cui sotto, previe le verifiche di prassi con Tesoro e Ragioneria anche per la “sostenibilità” del testo di fronte alle regole europee che bocciano gli aiuti di Stto (uno dei busillis da sciogliere era, e secondo noi rimane, la denominazione giuridica delle, diciamo, dazioni come “ristori” o come “indennizzi” e noi, per non far torto a nessuno e lasciare a chi di dovere la scelta e le relative responsabilità, le abbiamo chiamate “indori“).
Per commentarlo compiutamente chiediamo del tempo e di conoscere se sarà questo il testo che verrà ufficializzato domani 15 dicembre, avendo privilegiato, rispetto ai tempi necessari alle verifiche, ai confronti con i nostri tecnici e alle riflessioni, la pubblicazione immediata dell’articolo 38 a favore di tutti.
Ma qualche sintesi/sottolineatura/riflessione flash ve le consegniamo subito, così, senza un particolare ordine di importanza ma solo di getto ma dopo aver esternato dei dubbi sul secondo comma del punto 1 (“Il Fondo eroga indennizzi a favore di risparmiatori come definiti al comma 2 che hanno subìto un depauperamento ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buonafede oggettiva e trasparenza, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58″): l’Europa, ci chiediamo in sintesi, accetterà questa formulazione generica?; altri azionisti di altre banche si sentiranno discriminati e, quindi, legittimati a voler essere inclusi tra i danneggiati avendo subito anche loro “un depauperamento ingiusto da parte di banche… in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buonafede oggettiva e trasparenza, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58″?
Ciò detto, e non è da poco, ecco le altre osservazioni:
1 l’intervento per le quattro banche risolte sembra non citare in premessa gli azionisti delle quattro banche risolte, salvo poi ricomprenderli in un comma successivo in maniera non chiara, ma dedica a loro a un’integrazione del 15% di quanto dovuto per legge agli obbligazionisti
2 le procedure di accesso sono estremamente semplificate, senza Acf, sono estese anche alle microimprese oltre che a chi avesse già aderito all’Offerta pubblica di transazione e rimane il diritto di ognuno di intentare azioni legali contro chi avesse causato o chi dovesse rifondere i danni subiti per le quote non liquidate
3 il 30% è un acconto e rimane un comprensibile tetto di 100.000 superabili, percentuale e tetto, in base alle disponibilità dei fondi
4 i fondi sono quelli dormienti
5 il primo step di risorse è di 525 milioni l?anno per il 2019, il 2020 è il 2021 dall’importo ora disponibile di 1.574.000.000 che non si sa se si incrementerà negli anni a venire
6 il valore delle azioni di riferimento è quello (eccessivo se uguale per tutti?) al 31-12-2011 e non quello di carico, detratti dividendi e simili
7 – passa (punto 8) la nostra specifica proposta di “taglia costi legali” condivisa dall’on. Pierantonio Zanettin di azzerare il “patto quota lite” per chi usufruirà di questa legge
8 chi ha un Isee sotto i 35.000 euro avrà una corsia preferenziale
9 come suggerimmo noi allo staff quel 27 novembre “non hanno accesso in ogni caso alle prestazioni del Fondo i soggetti che abbiano avuto, nelle Banche di cui al comma 1 o loro controllate, dal 1° gennaio 2007, l’incarico di componente del Consiglio di amministrazione e degli Organi di controllo e di Vigilanza, inclusi gli Organi che svolgono funzioni di gestione del rischio e revisione interna; membro del collegio sindacale; consigliere delegato; direttore generale; vice direttore generale, nonché i loro parenti ed affini di primo e di secondo grado“…
Altre annotazioni/osservazioni ne faremo, appena possibile, e altre, se arriveranno, le pubblicheremo ma sottolineiamo il fatto che, se verranno superati i dubbi fondamentali, da noi espressi in premessa sul secondo comma del punto 1, la legge di bilancio nel suo articolo 38 capo III rafforza e di moltissimo quanto preventivato dalla legge 205 e completa allargandola la rivoluzione iniziata con quella legge: chi affida i risparmi, trasformandoli in azioni e/obbligazioni di banche che violino gli “obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buonafede oggettiva e trasparenza, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58” devono riavere i loro soldi.
Ora si parte dal 30% incrementabile, ma in Italia questo finora era successo solo per singoli casi e con procedure complesse ma mai con un provvedimento, che, lo ripetiamo, se supererà gli sbarramenti delle leggi europee e delle eventuali discriminazioni tra cittadini che dovesse mettere in atto e se saprà recuperare alcuni eventuali “assenti” dagli ?indori?, sarà non solo indice di “rinnovamento” ma di una vera e propria rivoluzione di sistema.
Perciò non si smetta di ragionare e perseguire questo obiettivo a cui il sistema farà di tutto per opporsi, ora in Parlamento, poi, magari, in altre sedi, europee o legali.
O pratiche con un allargamento di platea ad altri “depauperati” che, sia pur comprensibile, ne svuoterebbe l’incidenza.
Come fare in questo caso?
Che a pagare non siano i fondi dormienti, non illimitati, ma gli averi delle banche e dei loro piloti che ne determinassero il crac a danno di chi le avesse finanziate.
Risparmiatori modifiche al Senato
CAPO III MISURE A TUTELA DEI RISPARMIATORI
Art. 38. (Fondo Indennizzo Risparmiatori)
1. Nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze è istituito un Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR), di seguito denominato “Fondo”, con una dotazione iniziale di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Il Fondo è istituito per la tutela del risparmio e per il rispetto del dovere di disciplinare, coordinare e controllare l’esercizio del credito.
Il Fondo eroga indennizzi a favore di risparmiatori come definiti al comma 2 che hanno subìto un depauperamento ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buonafede oggettiva e trasparenza, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
2. Hanno accesso alle prestazioni del Fondo i risparmiatori, persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli o coltivatori diretti, Organizzazioni non lucrative di cui al DLgs 3 luglio 2017, n.117, e le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro, in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche di cui al comma 1 alla data del provvedimento di messa in liquidazione, ovvero i loro successori e aventi causa.
3. Per risparmiatori, così come definiti al comma 2, si intendono gli investitori, diversi dalle controparti qualificate di cui all’articolo 6, comma 2-quater, lettera d), e dai clienti professionali di cui ai successivi commi 2-quinquies e 2-sexies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
4.I soggetti detentori di strumenti finanziari di debito subordinato che hanno diritto alle prestazioni del Fondo di solidarietà di cui all’articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, hanno accesso al Fondo Indennizzo Risparmiatori, ad incremento di tale ristoro, limitatamente al 15 per cento del valore di acquisto di tali strumenti.
5. La misura dell’indennizzo è pari al 30 per cento del valore contabile delle azioni nel bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2011 per le banche aventi sede legale e operativa nella Regione Veneto, per le altre al 30 per cento del valore più elevato raggiunto dalle azioni nel periodo di dieci anni anteriore alla messa in liquidazione della banca, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore. La percentuale del 30 per cento, entro tale limite, può essere incrementata qualora in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 le somme complessivamente erogate per l’indennizzo secondo il piano di riparto siano inferiori alla previsione di spesa dell’esercizio finanziario, nel pieno rispetto dei limiti di spesa, della dotazione finanziaria del Fondo e fino al suo esaurimento, fermo restando quanto previsto al comma 7. Sono detratti dagli importi, di cui all’indennizzo, eventuali rimborsi ricevuti a titolo di transazione con le banche di cui al comma 1. Eventuali successivi rimborsi, conseguiti dai risparmiatori, comportano diritto di surroga e regresso del Fondo.
L’accettazione dell’indennizzo a carico del Fondo non equivale a rinuncia a qualsiasi azione o pretesa già radicata o da radicare.
6. Le somme erogate a norma dell’articolo 11, comma 1-bis, del decreto-legge 25 luglio 2018, n.91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, sono assegnate a titolo di indennizzo ai sensi del secondo periodo del comma 1. Conseguentemente, il Fondo è surrogato nei diritti del risparmiatore per l’importo corrisposto.
7. L’ indennizzo è corrisposto al netto di altre forme di ristoro, rimborso o risarcimento, nonché dei dividendi e delle cedole percepiti. A tal fine, i risparmiatori allegano alla domanda di indennizzo apposita documentazione o una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui all’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, che attesti l’effettivo incasso di somme derivanti da altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento, nonché dalla corresponsione di dividendi e cedole.
8. Il Fondo opera entro i limiti della dotazione finanziaria e fino a concorrenza delle risorse. Con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, da emanare entra trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per la domanda di indennizzo nonché il piano di riparto semestrale delle risorse disponibili. Con il medesimo decreto è istituita una commissione tecnica per l’esame e l’ammissione delle domande all’indennizzo del Fondo, composta da 9 membri in possesso di idonei requisiti di competenza, onorabilità e probità. Ai relativi oneri, pari a 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante la dotazione del Fondo di cui al comma 1. La domanda di indennizzo, corredata di idonea documentazione attestante i requisiti di cui al comma 2 e della dichiarazione di cui al comma 5, è indirizzata al Ministro dell’Economia e delle Finanze entro il termine di 180 giorni dalla pubblicazione del citato Decreto. La prestazione di collaborazione nella presentazione della domanda, e le attività conseguenti, non rientra nell’ambito delle prestazioni forensi e non dà luogo a compenso.
9. I risparmiatori che documentano nella domanda di indennizzo un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a 35.000 euro nell’anno 2018 sono soddisfatti con privilegio a valere sulla dotazione del Fondo. Gli ulteriori beneficiari del Fondo sono liquidati ai sensi dell’art. 2741 codice civile.
10. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1106, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è ridotta di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Le risorse della contabilità speciale di cui all’articolo 7-quinquies, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono versate per l’importo di 500 milioni di euro all’entrata del bilancio dello Stato entro il 30 marzo 2019 e restano acquisite all’erario. Le somme non impegnate al termine di ciascun esercizio finanziario sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate negli esercizi successivi.
11. Non hanno accesso in ogni caso alle prestazioni del Fondo i soggetti che abbiano avuto, nelle Banche di cui al comma 1 o loro controllate, dal 1° gennaio 2007, l’incarico di componente del Consiglio di amministrazione e degli Organi di controllo e di Vigilanza, inclusi gli Organi che svolgono funzioni di gestione del rischio e revisione interna; membro del collegio sindacale; consigliere delegato; direttore generale; vice direttore generale, nonché i loro parenti ed affini di primo e di secondo grado.
12. Entro il 30 giugno 2019, il Ministro dell’Economia e delle Finanze presenta al Parlamento una relazione relativa all’attuazione del presente articolo nella quale comunica il numero dei risparmiatori indennizzati, delle risorse della dotazione del Fondo a tale scopo destinate, quelle accertate e disponibili per l’eventuale incremento dell’indennizzo a norma del comma 5, nonché il numero stimato dei risparmiatori che hanno titolo ad accedere alle risorse del Fondo. Con la medesima relazione il Ministro dell’Economia e delle Finanze comunica l’ammontare stimato delle risorse destinate all’indennizzo degli azionisti aventi titolo che conseguentemente sono iscritte nel bilancio di previsione dell’anno 2020.