I tre segretari generali dei sindacati che rappresentano nel vicentino il settore della concia (14.000 addetti, il distretto più grande in Europa) hanno incontrato i media nella sede della Cgil di via Vaccari per rendere nota una sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Vicenza, che dà ragione alle sigle sindacali in una vertenza in cui controparti sono la conceria Fratelli Stanghellini s.r.l. di Arzignano e l’organizzazione datoriale Federconcia Italia.
Giuliano Ezzelini Storti (Filctem CGIL), Daniele Zambon (Femca CISL) e Lucia Perina (Uiltec UIL), con gli avvocati che hanno rappresentato le categorie ovvero Marco Ceresani, Ivo Santolin e Gianmarco Tiso, hanno evidenziato che, nella sentenza pubblicata il 22 novembre, la giudice Giulia Beltrame, respingendo l’opposizione della Fratelli Stanghellini, a cui aveva aderito Federconcia, ha fissato un principio che avrà valore di precedente nella giurisprudenza.
La vicenda ha avuto origine nell’autunno del 2021 con le condotte (ritenute antisindacali da Filctem, Femca e Uiltec) di due aziende conciarie, la Stanghellini e la conceria Tre Emme s.r.l. di Zermeghedo e consistenti nel diniego di assemblea e nel mancato riconoscimento della RSA UILTEC da parte della prima. Con ricorso ex art. 28 l. n. 300/1970 al giudice del Lavoro del Tribunale di Vicenza, i tre sindacati agivano giudiziariamente contro le concerie chiedendo l’accertamento e la conseguente cessazione dei comportamenti illegittimi.
Le società convenute replicavano ricordando di aver contribuito alla costituzione, nel giugno 2021, dell’associazione datoriale Federconcia Italia e di non avere mai aderito ad altre associazioni datoriali compresa UNIC, che aveva sottoscritto il contratto nazionale scaduto il 30 ottobre 2019. Stanghellini e Tre Emme eccepivano anche di avere integralmente applicato, dall’ottobre 2021, il CCNL sottoscritto da Federconcia e da un sindacato, pure di recente fondazione, la Conf.I.A.L., e di non avere invece mai applicato il contratto UNIC, già scaduto e disdettato.
Il Giudice Paolo Talamo, con decreto del 23 marzo, accoglieva le istanze sindacali nei confronti della sola Stanghellini perchè la stessa aveva aderito al CCNL UNIC “per fatti concludenti” e cioè dando concreta applicazione delle relative clausole. Lo stesso, invece, non poteva dirsi a proposito di Tre Emme, che, quindi, non era condannata come la Stanghellini a permettere la convocazione dell’assemblea e a riconoscere le R.S.A. dei sindacati ricorrenti.
La conceria di Arzignano si opponeva al decreto del giudice Talamo sempre davanti al Giudice del Lavoro del Tribunale di Vicenza, eccependo la carenza di legittimazione attiva e il difetto di interesse ad agire delle organizzazioni sindacali oltre alla mancanza di legittimazione passiva della stessa Fratelli Stanghellini. Condivise le conclusioni del collega Talamo nel primo procedimento, la giudice Beltrame specificava ulteriormente che “la disdetta di un contratto collettivo ha la funzione non già di far cessare ante tempus gli effetti di un contratto, che già prevede un termine finale e molto spesso anche, come nel caso di specie, la propria ultrattività, ma quella di attivare il procedimento finalizzato ad innovarne il contenuto regolativo”. “In questo quadro – spiega la sentenza – il rinnovo di un contratto collettivo che consegue alla riapertura del tavolo delle trattative è qualificabile, salve le ipotesi di “rottura della linea”, come una novazione oggettiva del contratto, un nuovo componimento del conflitto tra le medesime parti sociali riacceso dalla scadenza del termine”.
“Per tale ragione – concludeva il giudice – F.lli Stanghellini, che ha pacificamente manifestato per lungo tempo e quantomeno fino al 2019 la volontà di adesione al CCNL UNIC non era libera di determinarsi in un diverso senso nemmeno nelle more del rinnovo di quel contratto, pacificamente scaduto ma i cui effetti, per espressa previsione dell’art. 71 in esso contenuto, si continuavano a produrre operando quel regime di ultrattività convenzionale a cui la società ha inevitabilmente prestato adesione”.
È evidente l’importanza del principio contenuto nella sentenza: la prassi consolidata delle relazioni sindacali non consente a un’impresa di disattendere un CCNL pur scaduto ma concretamente applicato in precedenza.