Formazione per la sicurezza sul lavoro, Walter Mauriello (pres. Meritocrazia Italia): Investimenti necessari

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Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. aa, d.lg. n. 81 del 2008, la «formazione» è un «processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi».

Uno strumento fondamentale di tutela e prevenzione, prima che un obbligo di legge, la formazione dei lavoratori sulla salute e sicurezza sul lavoro va considerata come un percorso chiave per conoscere rischi e situazioni pericolose legate all’attività lavorativa e le adeguate misure per affrontarle.

Formazione e aggiornamento possono fare la differenza per un ambiente di lavoro più sicuro e consapevole dei corretti comportamenti da adottare.

Fine ultimo della formazione è, dunque, l’educazione alla consapevolezza degli attori della sicurezza in azienda: i destinatari devono acquisire le competenze cognitive e comportamentali necessarie a fronteggiare il rischio di infortunio. Al termine del processo di formazione, insomma, il lavoratore dovrebbe essere in grado non solo di identificare i rischi, ma anche di agire di conseguenza.

Sono interessate le aziende di ogni settore, specie in occasione di nuove assunzioni o di cambio delle mansioni, introduzione di nuovi macchinari, attrezzature di lavoro, tecnologie, sostanze e preparati pericolosi

La legge prevenzionistica promuove il concetto di formazione periodicamente ripetuta, quale obbligo supplementare strettamente connesso alla misura generale di tutela rappresentata dalla programmazione della prevenzione.
È previsto, inoltre, che la formazione in materia di sicurezza e igiene dei lavoratori avvenga in collaborazione con gli Organismi Paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro, e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

Le modalità della formazione, i contenuti minimi e la durata dei corsi sono stabiliti nell’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 ed è importante sottolineare che, in caso di lavoratore neoassunto, la formazione deve essere avviata anteriormente o, se non possibile, contestualmente all’assunzione e, in quest’ultimo caso, il percorso formativo andrà completato entro e non oltre i 60 giorni dall’assunzione.
In base all’accordo Stato Regioni, il percorso di formazione dei lavoratori si compone di un modulo generale e di uno specifico, con un numero minimo di ore in base al rischio (basso, medio o alto), con possibilità dunque di ampliare il percorso formativo a seconda delle situazioni aziendali specifiche e al tempo necessario per approfondire.
Indipendentemente dai livelli di rischio dell’azienda, gli aggiornamenti della formazione specifica sono previsti ogni 5 anni, con durata minima di 6 ore per tutti i lavoratori, trattando le evoluzioni e le novità che interessano: aspetti giuridico-normativi, rischi cui sono esposti i lavoratori, organizzazione e gestione della sicurezza aziendale, fonti di rischio e misure di prevenzione.
È data possibilità di svolgere in modalità e-learning solo per la formazione generale, la formazione specifica per rischio basso e gli aggiornamenti.

Oltre all’importanza per la salute e sicurezza dei lavoratori, garantire la loro formazione è necessario per rispettare anche gli obblighi di legge ed evitare pesanti sanzioni per l’azienda che, tra le varie casistiche, prevede la sospensione del lavoratore per mancata formazione ed addestramento, oltre a una multa di € 300,00 per ogni interessato.

La formazione dei lavoratori non va confusa con altri corsi obbligatori per le aziende (i.e., antincendio e primo soccorso), che vanno svolti da figure designate dal datore di lavoro come addetti per le rispettive esigenze.

Gli appelli alla sicurezza del lavoro da parte di sindacati, istituzioni e politica, aumentano, ma nulla sembra cambiare.
E intanto cresce in maniera allarmante il numero di morti bianche e infortuni. Il 2022 ha registrato un incremento del 164% degli incidenti mortali sui posti di lavoro.

Occorre intervenire. Non necessariamente con nuove norme; il Testo Unico sulla Sicurezza (d.lg. n. 81 del 2008) rappresenta già una guida chiara e puntuale. È indispensabile lavorare alla diffusione di una cultura della sicurezza, per il rispetto della normativa in vigore.

Gli incidenti sul lavoro in Italia sono causati per lo più da mancata formazione/informazione del personale, mancata adozione di misure di sicurezza dei locali e nell’uso dei macchinari, insufficiente controllo del personale, intensificazione dei ritmi di produzione e aumento delle ore di lavoro, superficialità nel valutare un pericolo per abbassamento della soglia dell’attenzione, inosservanza della normativa, uso di alcool e sostanze stupefacenti.

Per questo, non può che invocarsi:
– l’incremento delle campagne di sensibilizzazione per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
– il potenziamento del sistema di formazione di dipendenti ed imprenditori;
– l’effettiva attuazione del processo di controllo previsto all’interno delle aziende dalla normativa in vigore con la possibilità agevolata di segnalare le violazioni alle autorità preposte, ispettorato del lavoro, in caso di non adempimento delle misure di sicurezza vigenti;
– maggiore investimento ed utilizzo effettivo dei dispositivi di protezione;
– un più efficace regime di controlli esterni affidando a società terze di verifica il grado di qualità e sicurezza dei posti di lavoro.

Mettere al centro il lavoratore e la sua sicurezza è il vero investimento per un’azienda.

FONTI
www.lavoro.gov.it D.lgs.9 aprile 2008, n.81
www.justconsulenza.it L’obbligo della formazione lavoratori e aggiornamento, Agosto 2021
www.studio-Santoro.it Sicurezza e Salute dei lavoratori: obblighi di formazione e aggiornamenti, 7 Dicembre 2021

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Fonte: Formazione per la sicurezza sul lavoro

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