Circolare prefettizia relativa alle prossime consultazioni elettorali a Vicenza e altri 9 comuni del Vicentino

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Elezioni amministrative di domenica 14 e lunedì 15 maggio 2023, con eventuale turno di ballottaggio per l’elezione dei Sindaci nei giorni di domenica 28 e lunedì 29 maggio 2023, nei Comuni di Barbarano Mossano, Bolzano Vicentino, Castelgomberto, Chiampo, Enego, Marostica, Quinto Vicentino, Rossano Veneto, Vicenza, Nove.

Si informa che il Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione Centrale per i Servizi Elettorali ha qui fatto pervenire la circolare n. 30 datata 17.03.2023, concernente le disposizioni e i primi adempimenti di maggiore urgenza per l’organizzazione dei procedimenti elettorali che coinvolgeranno i Comuni che andranno ad elezioni.

Si rappresenta, inoltre, che con proprio decreto prot. n. 24306 in data 8.03.2023, è stata comunicata la fissazione della data di svolgimento del turno ordinario annuale di elezioni amministrative nei Comuni di Barbarano Mossano, Bolzano Vicentino, Castelgomberto, Chiampo, Enego, Marostica, Quinto Vicentino, Rossano Veneto, Vicenza, Nove, per i giorni di domenica 14 e lunedì 15 maggio 2023, con eventuale turno di ballottaggio per l’elezione dei sindaci nei giorni di domenica 28 e lunedì 29 maggio 2023.

Per i profili di rispettivo interesse, si richiama la particolare attenzione sulle disposizioni indicate dal citato Ministero dell’Interno, che di seguito si riportano e che si ritiene utile portare a conoscenza:

A) PARITA’ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE DURANTE LA CAMPAGNA ELETTORALE

Dalla data di convocazione dei comizi (clicca qui per Decreto convocazione comizi elettorali, ndr) e per tutto l’arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione e di comunicazione politica.

Si fa riserva di rendere noti gli estremi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei provvedimenti eventualmente adottati, per quanto di rispettiva competenza, dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

B) DIVIETO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI SVOLGERE ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE

Ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, “è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni”.

Trova altresì applicazione, per le elezioni comunali, l’art. 29, comma 6, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ai sensi del quale “è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l’inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa”.

Nel sottolineare l’importanza del rispetto delle disposizioni sopra richiamate, si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.

IL PREFETTO

(Caccamo)


Qui tutta o quasi la storia in divenire delle elezioni amministrative Vicenza 2023