Il testo bollinato dal Mef della legge per risparmiatori e microimprese vittime di BPVi, Veneto Banca e altre 9 banche: dopo fiducia serale brindino con associazioni e legali “costruttivi”, governo e… Alessio Villarosa!

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Ecco in anteprima assoluta il testo, estratto dalla legge di bilancio 2019 (la manovra completa è scaricabile da qui) bollinato dal Mef (appena presentata al Senato per la discussione e il voto di fiducia previsto in nottata) per gli articoli che, finalmente e, bisogna dirlo, in maniera “rivoluzionaria” vanno a indennizzare, come da noi anticipato in questi giorni, partendo dal 30%, col valore di calcolo basato sul prezzo di acquisto e con una platea allargata di risparmiatori azzerati di Banca Popolare di Vicenza,  Veneto Banca, Banca dell’Etruria e del Lazio, CariChietiBanca delle MarcheCaRiFe, Banca CredivenetoBanca Padovana di Credito CooperativoPopolare Province CalabreBCC Paceco e Bcc Brutia.

I beneficiari

A beneficiare della legge, se approvata, come ormai più che prevedibile, visto che la manovra sarà votata in blocco con la fiducia, saranno  anche le “microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro” oltre che ai già previsti beneficiari cioè i risparmiatori, persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli o coltivatori diretti, Organizzazioni non lucrative di cui al DLgs 3 luglio 2017, n.117. Sono, inoltre e fondamentalmente, esclusi tutti i vertici delle banche e sono azzerati i costi legali per la procedura di richiesta dell’indennizzo, queso grazie anche allo sviluppo delle nostra proposta “taglia costi legali” abbracciata anche dal senatore Pierantonio Zanettin. con un odg bocciato ma ora rimesso in gioco.

I meriti

Se sarà, come appare, semplice la procedura per la richiesta dei fondi, che ammontano, almeno in partenza, a 1.5 miliardi, prelevati, come prevedeva originariamente la legge 205, dai fondi dormienti il governo del cambiamento avrà completato, estendendola al massimo, l’opera lì abbozzata grazie alla collaborazione costruttiva di gran parte delle associazioni, coordinate con grandi sforzi, fisici e mentali, da Patrizio Miatello, e dei legali più significativi, con in testa il prof. Rodolfo Bettiol, per i suggerimenti tecnici, e, anche per il numero di rappresentati reali, l’avv. Sergio Calvetti (bisogna dare atto a questo tris senza nulla togliere agli altri) e all’impegno che va riconosciuto al lavoro dello staff di governo, del Mef e soprattutto,  di Alessio Villarosa (sottosegretario in quota M5S), che ci ha messo più volte la faccia anche di fronte alle telecamere di Le Iene “accese” da accuse immeritate da parte delle residue e residuali associazioni di don Torta – Arman e Ugone, fin troppo faziose e non proprio cristalline nei loro comportamenti.

Il testo degli articoli

Ecco, quindi, il testo ma per commenti e riflessioni leggiamolo ancora una volta, magari con calma, prima di festeggiare il S. Natale al voto del Senato e, poi, il Capodanno dopo il passaggio finale alla Camera insieme con centinaia di migliaia di risparmiatori che recupereranno parte dei propri soldi e, soprattutto, gran parte di una riscoperta fiducia nelle Istituzioni.

  1. Per la tutela del risparmio e per il rispetto del dovere di disciplinare, coordinare e controllare l’esercizio del credito, nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze è istituito un Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR), di seguito denominato “Fondo”, con una dotazione iniziale di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Il Fondo eroga indennizzi a favore dei risparmiatori come definiti al comma 257 che hanno subìto un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1 ° gennaio 2018, in ragione delle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
  2. Hanno accesso alle prestazioni del Fondo i risparmiatori, persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli o coltivatori diretti, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale di cui agli articoli 32 e 35 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, e lemicroimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro, in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche di cui al comma 256 alla data del provvedimento di messa in liquidazione, ovvero i loro successori e aventi causa.
  3. Sono in ogni caso esclusi dall’accesso alle prestazioni del Fondo le controparti qualificate di cui all’articolo 6, comma 2-quater, lettera d), e i clienti professionali di cui ai successivi commi 2-quinquies e 2-sexies, del medesimo articolo 6 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
  1. La misura dell’indennizzo per gli azionisti di cui al comma 257 è commisurata al 30 per cento del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore. La percentuale del 30 per cento, entro tale limite, può essere incrementata qualora in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 le somme complessivamente erogate per l’indennizzo secondo il piano di riparto siano inferiori alla previsione di spesa dell’esercizio finanziario, nel pieno rispetto dei limiti di spesa, della dotazione finanziaria del Fondo e fino al suo esaurimento, fermo restando quanto previsto al comma 262.
  2. La misura dell’indennizzo per gli obbligazionisti subordinati di cui al comma 257 è commisurata al 95 per cento del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore. La percentuale del 95 per cento, entro tale limite, può essere incrementata qualora m ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 le somme complessivamente erogate per l’indennizzo secondo il piano di riparto siano inferiori alla previsione di spesa dell’esercizio finanziario, nel pieno rispetto dei limiti di spesa, della dotazione finanziaria del Fondo e fino al suo esaurimento, fermo restando quanto previsto al comma 262.
  3. Le somme erogate a norma dell’articolo 11, comma 1-bis, del decreto-legge 25 luglio 2018, n.91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, sono assegnate a titolo di indennizzo ai sensi del secondo periodo del comma 256. Conseguentemente il Fondo è surrogato nei diritti del risparmiatore per l’importo corrisposto.
  4. L’indennizzo di cui al comma 259 è corrisposto al netto di eventuali rimborsi ricevuti a titolo di transazione con le banche di cui al comma 256 nonché di ogni altra forme di ristoro, rimborso o risarcimento. A tal fine, il Fondo Interbancario di Tutela del Deposito (FITD), attraverso la collaborazione del sistema bancario e delle banche in liquidazione, documenta il costo di acquisto, l’incasso di somme derivanti da altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento.
  5. L’indennizzo di cui al comma 260 è corrisposto al netto di eventuali rimborsi ricevuti a titolo di transazione con le banche di cui al comma 256 nonché di ogni altra forme di ristoro, rimborso o risarcimento, nonché del differenziale cedole percepite rispetto a titoli di stato di durata equivalente. A tal fine, il Fondo Interbancario di Tutela del Deposito (FITD), attraverso la collaborazione del sistema bancario e delle banche in liquidazione, documenta il costo di acquisto, l’incasso di somme derivanti da altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento, nonché del differenziale tasso di rendimento delle cedole percepite rispetto a titoli di Stato con scadenze equivalente.
  6. Il Fondo opera entro i limiti della dotazione finanziaria e fino a concorrenza delle risorse. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entra trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di presentazione della domanda di indennizzo nonché il piano di riparto semestrale delle risorse disponibili. Con il medesimo decreto è istituita una commissione tecnica per l’esame e l’ammissione delle domande all’indennizzo del Fondo, composta da 9 membri in possesso di idonei requisiti di competenza, onorabilità e probità. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze viene determinato il compenso da attribuire ai componenti della commissione tecnica. Ai relativi oneri, pari a 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui al comma 256. La domanda di indennizzo, corredata da idonea documentazione attestante i requisiti di cui al comma 257, è inviata al Ministro dell’economia e delle Finanze entro il termine di 180 giorni dalla pubblicazione del citato decreto. La prestazione di collaborazione nella presentazione della domanda, e le attività conseguenti, non rientra nell’ambito delle prestazioni forensi e non dà luogo a compenso.
  7. I risparmiatori che documentano nella domanda di indennizzo un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a 35.000 euro nell’anno 2018 sono soddisfatti con priorità a valere sulla dotazione del Fondo.
  8. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1106, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è ridotta di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Le risorse della contabilità speciale di cui all’articolo 7-quinquies, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono versate per l’importo di 500 milioni di euro all’entrata del bilancio dello Stato entro il 30 marzo 2019 e restano acquisite all’erario. Le somme non impegnate al termine di ciascun esercizio finanziario sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate negli esercizi successivi.

266-bis. Il Fondo di ristoro finanziario disciplinato dall’articolo 1, commi da 1106 a 1108, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituito dal Fondo istituito dal comma 256 del presente articolo. All’articolo 1, comma 1107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il primo e il secondo periodo sono soppressi.

  1. Non hanno accesso in ogni caso alle prestazioni del Fondo i soggetti che abbiano avuto, nelle Banche di cui al comma 256 o loro controllate, dal 1 ° gennaio 2007, l’incarico di componente del Consiglio di amministrazione e degli Organi di controllo e di Vigilanza, inclusi gli Organi che svolgono funzioni di gestione del rischio e revisione interna; membro del collegio sindacale; consigliere delegato; direttore generale; vice direttore generale, nonché i loro parenti ed affini di primo e di secondo grado.

267-bis. Al comma 3, dell’articolo 9, del decreto legge 3 maggio 2016, n.59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le parole: “L’importo dell’indennizzo forfetario è pari all’80 per cento del corrispettivo pagato per l’acquisto degli strumenti finanziari” sono sostituite dalle seguenti: “L’importo dell’indennizzo forfetario è pari al 95 per cento del corrispettivo pagato per l’acquisto degli strumenti finanziari”. In conseguenza il Fondo Interbancario di Tutela del Deposito (FITD) integra i rimborsi già effettuati entro il 31 dicembre 2019.

267-ter. Entro il 30 settembre 2019, il Ministro dell’Economia e delle Finanze presenta al Parlamento una relazione relativa all’attuazione dei commi da 256 a 267-bis nella quale comunica il numero dei risparmiatori indennizzati, delle risorse della dotazione del Fondo a tale scopo destinate, quelle accertate e disponibili per l’eventuale incremento dell’indennizzo a norma del comma 259, nonché il numero stimato dei risparmiatori che hanno titolo ad accedere alle risorse del Fondo. Con la medesima relazione il Ministro dell’economia e delle finanze comunica l’ammontare stimato delle risorse destinate all’indennizzo dei risparmiatori aventi titolo che conseguentemente sono iscritte nel bilancio di previsione dell’anno 2020.»

Buone feste…