Utile mappa per orientarsi sullo scenario della pensione anticipata per i professionisti fornita da Il Sole 24 Ore, oggi in edicola. Come emerge da una indagine commissionata ad Adepp, che riunisce gli enti previdenziali privati, la decisione resta appannaggio di tutte le categorie, tranne i farmacisti, tenendo conto della “quota” e di variabili specifiche per ogni categoria.
Nel report di Valentina Maglione e Valeria Uva si legge che ciò è possibile “con un mix di età anagrafica e contributi versati che, appunto, si ferma spesso a quota 100 ( per avvocati, consulenti del lavoro, geometri) o a quota 99 per i commercialisti e persino 97 per periti agrari e agrotecnici. Ma attenzione: ogni paragone con i lavoratori dipendenti e con la flessibilità in uscita targata Inps, oggi attestata su Quota 103 sarebbe improprio. E non solo perché nelle Casse privatizzate gli oneri pensionistici gravano interamente sulle spalle degli iscritti. Ma anche perché le uscite sono attentamente monitorate dagli enti, che hanno tutti adottato nel tempo, modalità di calcolo con penalizzazioni, che le rendono sostenibili anche nel lungo periodo”.
In linea generale le casse private dei professionisti tengono conto degli anni di assegno in più in caso di pensione anticipata e, per questo, chi opta per questa scelta paga di tasca sua il beneficio: ovvero ottiene una pensione di importo ridotto rispetto a quanto avrebbe preso con quella di vecchiaia.
L’età anagrafica richiesta per la pensione anticipata varia da cassa a cassa, dai 57 anni dei periti agrari e agrotecnici ai 67 dei notai, mentre gli anni di contribuzione vanno dai 20 anni per i ragionieri ai 40 anni dei consulenti del lavoro, avvocati e geometri. I notai hanno anche un canale di uscita con la sola anzianità contributiva di 35 anni, i commercialisti con 40 anni di versamenti, i medici con 42.
“In via generale, gli autonomi che optano per la pensione anticipata possono continuare a esercitare la professione. Fanno eccezione alcune categorie, come i notai. Disciplina particolare per i medici, che devono cessare il rapporto di lavoro (come la convenzione con il Servizio sanitario nazionale), ma possono continuare a esercitare privatamente. Gli avvocati che ricevono la pensione di anzianità devono cancellarsi dall’Albo e non possono svolgere l’attività forense, mentre possono continuare a esercitare se scelgono la pensione di vecchiaia anticipata (ma la situazione è in evoluzione con una riforma previdenziale in discussione). Per architetti e ingegneri la situazione è cambiata nel 2013: la “vecchia” pensione di anzianità (interamente retributiva) era incompatibile con l’esercizio della professione, mentre quella di vecchiaia unificata anticipata che l’ha sostituita consente di continuare a lavorare. Così anche per i consulenti del lavoro: la cancellazione dall’Albo non è più richiesta dal 2021″.
Fonte Il Sole 24 Ore