Usura e mezzi di tutela: quando, come e a chi rivolgersi

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Abraham Bloemart, L'usuraio
Abraham Bloemart, L'usuraio

(Articolo da VicenzaPiù Viva n. 8, sul web per gli abbonati).

L’usura, com’è noto, è un fenomeno tristemente diffuso, vediamo di capire cos’è a livello legale dopo averne illustrato un caso, quello dell’omicidio Fioretto, che ne sarebbe stato sfiorato, secondo alcune ipotesi investigative, e dopo le considerazioni della psicologa.
L’usura, innanzitutto, è un reato definito dall’art. 644 del Codice penale: «Chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000».
La legge, per non lasciare aree di impunità, colpisce anche chi media vantaggi usurari: «Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro o altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario».
Il Codice penale chiarisce meglio e nel dettaglio il concetto: «La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria».
In altre parole vi è un concetto di usura dato dalla matematica, ossia il limite stabilito per legge del tasso di interesse e un altro dato dall’abuso che si fa delle difficoltà altrui a prescindere dal superamento di quel limite, per il solo fatto di pretendere prestazioni sproporzionate rispetto al tasso medio.
Infine, l’art 644 C.p. chiarisce i contorni, i dettagli, del computo della soglia limite: «Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito».
Seguono le aggravanti, ossia gli aumenti di pena dati dalla particolarità del fatto reato: quelle relative a chi ha praticato usura nello svolgimento dell’attività bancaria, ad esempio, o se la vittima è in stato di bisogno o se sia un imprenditore.
Completa la disciplina la norma del codice civile che dispone la nullità delle condizioni contrattuali che pattuiscono l’usura, la L.108/1996 all’art 4 dispone che: «Art. 4 . 1. Il secondo comma dell’articolo 1815 del codice civile è sostituito dal seguente: se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi».
Ma torniamo al limite di cui si parlava oltre il quale vi è un’usura data dalla matematica. Sempre la L. 108/1996 ai fini della rilevazione del tasso soglia di usura prescrive quanto segue: «Art. 2 1. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall’Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d’Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale. 2.
La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell’oggetto, dell’importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata annualmente con decreto del Ministro del tesoro, sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi e pubblicata senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale. 3. Le banche e gli intermediari finanziari di cui al comma 1 ed ogni altro ente autorizzato alla erogazione del credito sono tenuti ad affiggere nella rispettiva sede, e in ciascuna delle proprie dipendenze aperte al pubblico, in modo facilmente visibile, apposito avviso contenente la classificazione delle operazioni e la rilevazione dei tassi previsti nei commi 1 e 2. 4. Il limite previsto dal terzo comma dell’articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall’ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso (aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali».
La premessa era indispensabile per capire l’origine di certi conteggi, assai diffusi tra il pubblico, ma soprattutto per dire che vi è una pubblicazione, diffusa gratuitamente a beneficio di tutti, per capire se si è di fronte ad un’operazione lecita o meno.
Si tratta delle tabelle diffuse periodicamente da Banca d’Italia che raggruppano i finanziamenti per classi o tipologia e, anche a seconda degli importi, ricostruiscono il TEGM (Tasso effettivo globale medio) e il tasso soglia, in modo da consentire ai più con una rapida occhiata se vale veramente la pena di approfondire una certa posizione o se invece si corre solamente il rischio di far battaglie contro i mulini a vento.
Di queste tabelle ne pubblichiamo una, la più recente, come si potrà vedere non richiede alcun tipo di conteggio e il limite matematico di cui si è fatto più volte cenno è ben evidenziato.
Ma quali sono gli strumenti a disposizione del cittadino per tutelarsi dal fenomeno dell’usura? Lo stato ha ben compreso che vi sono aree dell’economia che rischiano di scivolare gradualmente nell’illegalità e divenire vittime di sistemi criminali, se non addirittura compartecipi passata una certa soglia.
Qui è inutile girarci tanto attorno, le regole sempre più stringenti per l’accesso al credito bancario se da un lato hanno risolto il problema dell’affidabilità creditizia, dall’altro hanno avuto come effetto collaterale e indesiderato quello di aver creato il “bisogno” di ossigeno, cioè di liquidità.
Ecco allora la previsione all’art. 15 della L. 108/1996 del Fondo di prevenzione del fenomeno dell’usura, perchè prevenire com’è noto è meglio che curare. I destinatari di questo fondo sono «…. quanto al 70 per cento per l’erogazione di contributi a favore di appositi fondi speciali costituiti dai Confidi, di cui all’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, e quanto al 30 per cento a favore delle fondazioni ed associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell’usura, di cui al comma 4».
Come utilizzeranno questi fondi associazioni e Confidi? Il citato art. 15 ci dice che: «Le fondazioni e le associazioni per la prevenzione del fenomeno dell’usura prestano garanzie alle banche ed agli intermediari finanziari al fine di favorire l’erogazione di finanziamenti a soggetti che, pur essendo meritevoli in base ai criteri fissati nei relativi statuti, incontrano difficoltà di accesso al credito». Basterà? La prevenzione serve ad evitare il danno, ma resta il problema di chi ha già subito usura. Ecco allora intervenire l’art. 14 della L. 108/1996: «1. E istituito presso l’ufficio del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket il ‘Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura’. 2. Il Fondo provvede alla erogazione di mutui senza interesse di durata non superiore al decennio a favore di soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale».
A quanto ammonterà il mutuo? «4. L’importo del mutuo è commisurato al danno subito dalla vittima del delitto di usura per effetto degli interessi e degli altri vantaggi usurari corrisposti all’autore del reato. Il Fondo può erogare un importo maggiore quando, per le caratteristiche del prestito usurario, le sue modalità di riscossione o la sua riferibilità a organizzazioni criminali, sono derivati alla vittima del delitto di usura ulteriori rilevanti danni per perdite o mancati guadagni».
Ma si dovrà per forza attendere l’avvio di un vero e proprio processo penale per fare domanda? Anche qui soccorre la previsione di legge: «3. Il mutuo può essere concesso, anche nel corso delle indagini preliminari, previo parere favorevole del pubblico ministero, sulla base di concreti elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari medesime«.
Il mutuo, inoltre, potrà essere concesso anche ai falliti previo parere favorevole del giudice delegato: si tratta di una norma di chiusura volta ad evitare di lasciar senza tutele i soggetti maggiormente colpiti dal fenomeno.
Ma a chi rivolgersi in concreto per poter ottenere questi aiuti? A Vicenza ci si può rivolgere alla Prefettura, che è dotata di personale specializzato ed appositi uffici e una rapida ricerca sul sito dell’Autorità Territoriale di Governo chiarirà ogni dubbio con tanto di modulistica.
Infine, un cenno alla cosiddetta ‘usura bancaria’. Abbiamo visto che l’art 1815 c.c. prescrive che «Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell’articolo 1284. Se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi».
Non significa che il mutuo è gratis. Vi sono orientamenti di Cassazione che salvaguardano le clausole non usurarie con l’effetto di tener indenni eventuali interessi corrispettivi o moratori leciti (Cass Civile Ord. Sez.3 Num. 24992 Anno 2020). Altre questioni applicative sono sorte e poi risolte dalla Cassazione: ricordiamo la problematica relativa alle Commissioni di massimo scoperto, da includersi nel computo, così anche come quella relativa agli interessi moratori.
Questo per dire che l’usura bancaria in particolare è un fenomeno un po’ più complesso degli altri: valgono sempre come primo orientamento le tabelle di Banca d’Italia intendiamoci, ma a volte i distinguo del caso concreto si sprecano.
In conclusione se ci si dovesse imbattere in questo problema, nel dubbio per risolverlo, servono tecnici all’altezza della situazione che sappiano far di calcolo in materia bancaria.