Ci scrive sull’argomento dei tormentato attuativo del FIR – Fondo Indennizzo Risparmiatori banche (doveva essere emanato dal governo del cambiamento entro il 31 gennaio ma si sta spezza(tineggia)ndo in più parti con tempi che si allungano a dismisura) Enzo De Biasi, un ex dirigente pubblico di esperienza che fa parte del team tecnico di Codacons Vento.
Lo abbiamo già ospitato più volte su questo mezzo per la sua competenza e di lui vi consigliamo di leggere anche “Crack banche venete. Avevano promesso il rimborso del 100% ai risparmiatori truffati, ma non sono in grado di risarcire nemmeno il 30%” pubblicato su Bellunopress.it.
Alla lettura di quanto scrive Enzo De Biasi vi invitiamo ad accompagnare anche la visione del documento video qui pubblicato e da noi “elaborato” all’alba di oggi 20 febbraio con l’aiuto tecnico fondamentale dell’avv. Fulvio Cavallari (presidente veneto di Adusbef) che, tanto per essere chiari, non ha clienti rappresentati ma svolge funzioni di supporto generale ai “consumatori” di ogni tipo, tra cui le vittime delle banche.
Il video è “intenso”, ma abbastanza semplice da capire, con la propria testa, accompagnandone la visione e l’ascolto con i testi che qui pubblichiamo (la legge 145 riportata di nuovo in fondo, la bozza di decreto attuativo presentato da Villarosa e Bitonci il 7 febbraio scorso, gli “aggiustamenti” delle 13 associazioni “censurate” da Ugone, Arman e don Torta, e le modifiche di Arman che vi abbiamo anticipato ieri).
Ecco, quindi, quanto ci e vi scrive Enzo De Biasi
Gentile direttore,”per chiarezza di tutti le norme della legge 145, istitutiva del Fondo Indennizzo Risparmiatori banche, sotto osservazione dell’Unione Europea sono i commi 493-507 art. 1 l. nr.145/2018 ed il decreto richiesto dalla UE, prima di essere adottato dal Ministro del Tesoro, è quello uno ed unico di cui al comma 501 (riportato in fondo insieme a tutta la legge*) che contestualmente e contemporaneamente deve precisare:
- le modalità di presentazione della domanda di indennizzo,
- il piano di riparto semestrale delle risorse disponibili,
- una commissione tecnica per l’esame e l’ammissione delle domande all’indennizzo del FIR, composta da nove membri.
Si constata che nella “bozza” (da noi pubblicata in real time il 7 febbraio quando Villarosa e Bitonci la presentavano al Mef alla cabina di regia delle associazioni, ndr) i punti 2 e 3 sono del tutto assenti, da qui la denominazione di “decreto spezzatino”, spaccato a metà come una mela in decreto 0.0 in via di preparazione e decreto 0.1 in mente Dei. Stesse lacune ha la c.d. “proposta di decreto avanzata dal sig. Arman avv.to Andrea” in data 19.02.2019 sulla sua testata on line VicenzaPiu.com.
Sempre nel testo del comma 501 è previsto un “altro decreto”, utile per fissare il compenso già previsto e pari ad € 133.333,33 a fianco di ciascun cognome e nome scelto in qualità di valutatore delle domande dei truffati: recita infatti la norma che questo “altro decreto” dovrà unicamente specificare:
- il compenso da attribuire ai componenti della commissione tecnica.
Proseguendo nella lettura del comma 501 si annota che:
“La domanda di indennizzo, corredata di idonea documentazione attestante i requisiti di cui al comma 494, è inviata al Ministro dell’economia e delle finanze entro il termine di centottanta giorni dalla pubblicazione del citato decreto“.
Appare evidente che, poiché né la “bozza” del primo decreto “0.0” degli on.li on.le Alessio Villarosa e Massimo Bitonci (a nome del Ministro dell’Economia e Finanze di cui sono sottosegretari sia pur senza deleghe?) né la “proposta del sig. Arman avv.to Andrea” (anche a nome dei 5 Stelle?) comprendono le risorse e i valutatori, giocoforza occorrerà assumere un secondo decreto “0.1” che ripari le mancanze sostanziali del primo in itinere e definisca meglio i dettagli operativi dell’operazione.
Gli aventi titolo inizieranno a fare domanda solo dal momento in cui apparirà in Gazzetta Ufficiale questo secondo provvedimento e potranno fare domanda entro un lasso di tempo pari ai successivi 180 giorni ossia 6 mesi dalla data Gazzetta Ufficiale, cosi come afferma art. 10 bozza MEF.
La tempistica di entrambi gli atti non è – ad oggi – prevista né prevedibile per cui, ipotizzando che il secondo provvedimento utile sia in Gazzetta Ufficiale ad aprile oppure ad inizio maggio (in conformità alle regole europee?‘), va da sé che “il rimborso “ ai risparmiatori truffati con l’importo dovuto che, secondo Di Maio sarebbe dovuto avvenire nella settimana attuale sarà bonificato verso fine anno oppure ad inizio 2020.
Non era più semplice attuare la legge 205/2017 adottando il decreto attuativo entro ottobre 2018, come votato dal Senato della Repubblica, Giallo Verdi inclusi, cosi che i risparmiatori truffati a maggio 2019 avrebbero avuto i loro soldi e, nel contempo, modificare la legge, con eventuali integrazioni prodotte anche dal sig. Arman avv.to Andrea?
Enzo De Biasi – Team Tecnico Codacons Veneto
Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR), legge 145
- Per la tutela del risparmio e per il rispetto del dovere di disciplinare, coordinare e controllare l’esercizio del credito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un Fondo indennizzo risparmiatori (FIR), con una dotazione iniziale di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Il FIR eroga indennizzi a favore dei risparmiatori come definiti al comma 494 che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, in ragione delle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza, ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
- Hanno accesso alle prestazioni del FIR i risparmiatori, persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli o coltivatori diretti, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale di cui, rispettivamente, agli articoli 32 e 35 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che occupano meno di dieci persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro, in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche di cui al comma 493 alla data del provvedimento di messa in liquidazione, ovvero i loro successori e aventi causa.
- Sono in ogni caso esclusi dall’accesso alle prestazioni del FIR le controparti qualificate di cui all’articolo 6, comma 2-quater,lettera d), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e i clienti professionali, di cui ai commi 2-quinquies e 2-sexies del medesimo articolo 6.
- La misura dell’indennizzo per gli azionisti di cui al comma 494 è commisurata al 30 per cento del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore. La percentuale del 30 per cento, entro tale limite, può essere incrementata qualora in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 le somme complessivamente erogate per l’indennizzo secondo il piano di riparto siano inferiori alla previsione di spesa dell’esercizio finanziario, nel pieno rispetto dei limiti di spesa, della dotazione finanziaria del FIR e fino al suo esaurimento, fermo restando quanto previsto al comma 499.
- La misura dell’indennizzo per gli obbligazionisti subordinati di cui al comma 494 è commisurata al 95 per cento del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore. La percentuale del 95 per cento, entro tale limite, può essere incrementata qualora in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 le somme complessivamente erogate per l’indennizzo secondo il piano di riparto siano inferiori alla previsione di spesa dell’esercizio finanziario, nel pieno rispetto dei limiti di spesa, della dotazione finanziaria del FIR e fino al suo esaurimento, fermo restando quanto previsto al comma 499.
- Le somme erogate a norma dell’articolo 11, comma 1-bis, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, sono assegnate a titolo di indennizzo ai sensi del secondo periodo del comma 493. Conseguentemente, il FIR è surrogato nei diritti del risparmiatore per l’importo corrisposto.
- L’indennizzo di cui al comma 496 è corrisposto al netto di eventuali rimborsi ricevuti a titolo di transazione con le banche di cui al comma 493 nonché di ogni altra forma di ristoro, rimborso o risarcimento. A tal fine, il Fondo interbancario di tutela del deposito (FITD), attraverso la collaborazione del sistema bancario e delle banche in liquidazione, documenta il costo di acquisto e l’incasso di somme derivanti da altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento.
- L’indennizzo di cui al comma 497 è corrisposto al netto di eventuali rimborsi ricevuti a titolo di transazione con le banche di cui al comma 493 nonché di ogni altra forma di ristoro, rimborso o risarcimento, nonché del differenziale cedole percepite rispetto a titoli di Stato di durata equivalente. A tal fine, il Fondo interbancario di tutela del deposito (FITD), attraverso la collaborazione del sistema bancario e delle banche in liquidazione, documenta il costo di acquisto e l’incasso di somme derivanti da altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento, nonché del differenziale tasso di rendimento delle cedole percepite rispetto a titoli di Stato con scadenza equivalente.
- Il FIR opera entro i limiti della dotazione finanziaria e fino a concorrenza delle risorse. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di presentazione della domanda di indennizzo nonché il piano di riparto semestrale delle risorse disponibili. Con il medesimo decreto é istituita una commissione tecnica per l’esame e l’ammissione delle domande all’indennizzo del FIR, composta da nove membri in possesso di idonei requisiti di competenza, onorabilità e probità. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze è determinato il compenso da attribuire ai componenti della commissione tecnica. Ai relativi oneri, pari a 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante la dotazione del FIR. La domanda di indennizzo, corredata di idonea documentazione attestante i requisiti di cui al comma 494, è inviata al Ministro dell’economia e delle finanze entro il termine di centottanta giorni dalla pubblicazione del citato decreto. La prestazione di collaborazione nella presentazione della domanda e le attività conseguenti non rientrano nell’ambito delle prestazioni forensi e non danno luogo a compenso.
- I risparmiatori che documentano nella domanda di indennizzo un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a 35.000 euro nell’anno 2018 sono soddisfatti con priorità a valere sulla dotazione del FIR.
- L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1106, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è ridotta di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Le risorse della contabilità speciale di cui all’articolo 7-quinquies, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono versate per l’importo di 500 milioni di euro all’entrata del bilancio dello Stato entro il 30 marzo 2019 e restano acquisite all’erario. Le somme non impegnate al termine di ciascun esercizio finanziario sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate negli esercizi successivi.
- Il Fondo di ristoro finanziario di cui all’articolo 1, commi da 1106 a 1108, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituito dal FIR. All’articolo 1, comma 1107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il primo e il secondo periodo sono soppressi.
- Non hanno accesso in ogni caso alle prestazioni del FIR i soggetti che abbiano avuto, nelle banche di cui al comma 493 o loro controllate, dal 1° gennaio 2007, gli incarichi di: componente del consiglio di amministrazione e degli organi di controllo e di vigilanza, inclusi gli organi che svolgono funzioni di gestione del rischio e revisione interna; membro del collegio sindacale; consigliere delegato; direttore generale e vice direttore generale, nonché i loro parenti ed affini di primo e di secondo grado.
- Al comma 3, alinea, dell’articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le parole: «L’importo dell’indennizzo forfetario è pari all’80 per cento del corrispettivo pagato per l’acquisto degli strumenti finanziari» sono sostituite dalle seguenti: «L’importo dell’indennizzo forfetario è pari al 95 per cento del corrispettivo pagato per l’acquisto degli strumenti finanziari». Conseguentemente il Fondo interbancario di tutela del deposito (FITD) integra i rimborsi già effettuati entro il 31 dicembre 2019.
- Entro il 30 settembre 2019, il Ministro dell’economia e delle finanze presenta alle Camere una relazione relativa all’attuazione dei commi da 493 a 506 nella quale comunica il numero dei risparmiatori indennizzati, le risorse della dotazione del FIR a tale scopo destinate, quelle accertate e disponibili per l’eventuale incremento dell’indennizzo a norma del comma 496, nonché il numero stimato dei risparmiatori che hanno titolo ad accedere alle risorse del FIR. Con la medesima relazione il Ministro dell’economia e delle finanze comunica l’ammontare stimato delle risorse destinate all’indennizzo dei risparmiatori aventi titolo che conseguentemente sono iscritte nel bilancio di previsione dell’anno 2020.