Fondo FITD, mozione in Senato per richiesta risarcimento a UE

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Senato

In data 1° luglio 2014 – è scritto in una mozione presentata da numerosi* senatori – il Fondo interbancario di tutela dei depositi (FITD) ha trasmesso alla Banca d’Italia una richiesta di autorizzazione di intervento in favore di Banca Popolare di Bari SCpA, già Tercas-Cassa di risparmio della provincia di Teramo SpA (Banca Tercas SpA).

Tale intervento prevedeva tre misure: in primo luogo, un contributo di 265 milioni di euro a copertura del deficit patrimoniale di Tercas; in secondo luogo, una garanzia di 35 milioni di euro a copertura del rischio di credito associato a determinate esposizioni di Tercas; in terzo luogo, una garanzia di 30 milioni di euro a copertura dei costi derivanti dal trattamento fiscale della prima misura. Il 7 luglio 2014 la Banca d’Italia ha autorizzato l’intervento;

alla luce della portata dell’intervento di FITD, nel febbraio 2015, la Commissione europea ha chiesto alle autorità italiane informazioni sull’intervento del FITD, aprendo la procedura per presunti aiuti di Stato per il sostegno finanziario verso banca Tercas;

come evidenziato da un approfondimento del Ministero dell’economia e delle finanze del 23 dicembre 2015, l’interlocuzione con la Commissione sul caso Tercas si interseca e diviene corpo unico con la soluzione prospettata dal FITD per il salvataggio di 4 banche regionali commissariate (Banca delle Marche, CariFerrara, Banca Etruria e CariChieti);

lo stesso FITD, in un comunicato stampa del 27 ottobre 2015, sottolinea di aver deliberato interventi “imponenti, pari a circa 2 miliardi di euro” per il salvataggio di Banca Marche, CariFerrara, Banca Etruria e CariChieti e che “se dovessero essere rimborsati i depositi garantiti delle 4 banche, la somma ammonterebbe a 12,5 miliardi di euro, cifra che il Fondo non ha e non avrà mai”. Ad ogni modo, si legge nel medesimo comunicato, “serve l’ok dalla UE per l’operazione”;

nel corso del 2015, per mesi, si ritarda, a giudizio dei proponenti colpevolmente, l’intervento sulle quattro banche, aggravando la situazione di liquidità degli istituti, mentre, parallelamente, si attende che la Commissione europea deliberi su caso Tercas. La posizione della Commissione sembra sempre più indirizzata ad identificare l’utilizzo dei fondi (privati) del FITD come aiuto di Stato;

anche il dottor Barbagallo, capo del Dipartimento vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d’Italia, nel corso di un’audizione nell’ambito dell’istruttoria condotta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario della XVII Legislatura, ha dichiarato che “ad Agosto 2015 DG-COMP comunica formalmente il divieto di procedere, ricapitalizzazione 4 banche da parte del FITD, in assenza di una sua decisione in merito (Caso Tercas)”;

la posizione della Commissione sul caso Tercas (e quindi sulle quattro banche) seppur all’epoca non definitiva (lo diverrà solo il 23 dicembre 2015) porta il FITD a non effettuare il salvataggio delle quattro banche attraverso l’utilizzo delle disponibilità finanziarie del Fondo obbligatorio;

in data 11 novembre 2015, 10 giorni prima della risoluzione, il Fondo delibera l’autorizzazione all’aumento di capitale in Banca Etruria;

la posizione della Commissione europea in merito all’utilizzo del FITD allo scopo di ricapitalizzare un piccolo numero di banche non sistemiche, sebbene non ancora ufficialmente espressa sul caso Tercas collegato, emerge con chiarezza in una mail inviata in data 19 novembre 2015 da Lord Hill e Margrethe Vestager al Ministro pro tempore Pier Carlo Padoan. Nella mail si precisa che l’utilizzo del Fondo Interbancario si configura come aiuto di Stato, con le relative conseguenze di attivazione della BRRD (Bank recovery and resolution directive);

a seguire, in data 22 novembre 2015, il parere contrario preventivo della Commissione sul caso Tercas, determina la mancata ricapitalizzazione delle quattro banche da parte del FITD;
pertanto, con il decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, il Governo procede alla scissione delle quattro banche (Banca delle Marche, CariFerrara, Banca Etruria e CariChieti, in “good bank” e “bad bank” messe in liquidazione, allo scorporo dei crediti in sofferenza, utilizzando parametri di valutazione di circa un terzo rispetto ai valori medi di bilancio delle banche italiane ed europee nel 2015 (17,40 per cento contro una media del 50 per cento). Tale svalutazione massiva determina di fatto l’insolvenza delle banche e l’azzeramento degli azionisti ed obbligazionisti subordinati;

il 23 dicembre 2015 la Commissione europea ha ufficializzato la decisione, affermando che le misure del FITD, autorizzate dalla Banca d’Italia, costituivano aiuti incompatibili e illegittimi concessi dalla Repubblica italiana a Tercas e ha disposto che detti aiuti fossero recuperati;
l’Italia e il Fondo interbancario presentano ricorso, argomentando che il sostegno del FITD sia di tipo privatistico e, pertanto, non rientrante nel controllo degli aiuti di Stato;
in data 19 marzo 2019, il Tribunale dell’Unione europea annulla la decisione della Commissione;

la sentenza del Tribunale UE sul caso Tercas sconfessa, dunque, le decisioni ed i dinieghi preventivi su interventi FITD su salvataggi bancari della Commissione e certifica che l’intervento del Fondo interbancario di tutela dei depositi non poteva essere impedito, come invece è stato fatto dalla Commissione;

risulta, quindi, oggi evidente una serie di responsabilità, le quali hanno causato danni economici enormi al Paese, ai risparmiatori, al sistema bancario ed, in particolar modo, alle banche medio piccole;

il danno della perdita di fiducia da parte dei correntisti è incalcolabile e probabilmente foriero degli ulteriori collassi bancari, che si sono poi succeduti;
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 266 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, da una sentenza di annullamento deriva l’obbligo per l’Istituzione che ha adottato l’atto, di disporre un “ripristino adeguato della situazione del ricorrente” o di evitare comunque un atto identico;

come da giurisprudenza consolidata, può essere sollevata questione di responsabilità extracontrattuale dell’Unione, se sono soddisfatte le tre seguenti condizioni cumulative: 1) illeceità del comportamento contestato all’istituzione interessata; 2) effettività del danno; 3) sussistenza di un nesso di causalità tra detto comportamento e danno lamentato;
nel caso in esame appaiono soddisfatte tutte le citate condizioni,
impegna il Governo:

1) a quantificare, anche avvalendosi degli organi tecnici istituzionali competenti, tra cui la Corte dei conti e l’Avvocatura dello Stato, i danni causati dalle conseguenze dirette ed indirette della decisione UE 2016/1208, relativa agli aiuti di stato su Banca Tercas, annullata poi in data 19 marzo 2019 dal Tribunale dell’Unione europea;
2) ad attivarsi presso le competenti sedi, anche avvalendosi degli organi tecnici, istituzionali competenti, tra cui la Corte dei conti e l’Avvocatura dello Stato, al fine di richiedere il totale risarcimento dei danni tra cui:
a) danni conseguenti alla mancata ricapitalizzazione delle banche regionali da parte del FITD, causata dalle interlocuzioni, anche informali, con i commissari europei per la concorrenza, in cui sono state esposte posizioni contrarie agli interventi tramite FITD, anche in momenti in cui non si era ancora conclusa l’istruttoria sul caso gemello e strettamente collegato di banca Tercas;
b) danni derivanti dal panico diffuso presso i depositanti e dall’effetto contagio verso gli istituti bancari percepiti più deboli;
c) danni derivanti dalla svalutazione eccessiva dei crediti in sofferenza, causata dalla risoluzione delle quattro banche e dal contagio che tale svalutazione ha prodotto nel sistema bancario;
d) danni reputazionali al sistema bancario ed al sistema Paese Italiano;
e) danni causati dall’innalzamento dello spread e quindi del costo di emissione debito pubblico, per la quota causata dall’aumento rischio Paese, direttamente collegata a rischio sistema bancario;
f) danni per il crollo delle quotazioni azionarie del comparto bancario;
g) danni derivanti dalle criticità e dai costi addizionali collegate alla decisione UE, nella risoluzione di altre crisi bancarie successive, quali Veneto Banca – Banca Popolare di Vicenza, Banca Monte dei Paschi di Siena, Banca Carige.

*PESCO, BAGNAI, BOTTICI, MONTANI, PIRRO, FERRERO, CASTALDI, DI NICOLA, DI PIAZZA, DRAGO, FENU, LANNUTTI, LEONE, ACCOTO, DELL’OLIO, GALLICCHIO, PELLEGRINI Marco, PRESUTTO, RIVOLTA, TOSATO, TURCO, ZULIANI, DI MARZIO, DONNO, CORBETTA, PIARULLI, ROMANO, ANGRISANI, VANIN, LUCIDI, RICCARDI, ORTIS, MONTEVECCHI, CASTELLONE, ROMAGNOLI, GARRUTI, CROATTI, AIROLA, D’ANGELO, LANZI, GUIDOLIN, VACCARO, MATRISCIANO, QUARTO, LUPO, PACIFICO, TRENTACOSTE, NATURALE, TAVERNA, MORRA, RUSSO, ABATE, VONO, GIANNUZZI, COLTORTI, GIARRUSSO, AGOSTINELLI, GRANATO, AUDDINO, BONFRISCO, LOMUTI, BORGHESI, MANTERO, BOSSI Simone, MARILOTTI, MININNO, MAIORINO, CASOLATI, MOLLAME, CASTIELLO, NOCERINO, CORRADO, PETROCELLI, CRUCIOLI, PUCCIARELLI, DE LUCIA, PUGLIA, DESSI’, RICCIARDI, DI GIROLAMO, SANTILLO, FEDE, SILERI, FLORIDIA, GAUDIANO, PARAGONE