Fondo Indennizzo Risparmiatori, articolo 36 Decreto crescita: ecco la norma approvata dal Consiglio dei ministri del 23 aprile

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Risparmiatori soci BPVi e Veneto Banca che manifestavano per indennizzi a Piazza dei Signori a Vicenza
Risparmiatori soci BPVi e Veneto Banca che manifestavano per indennizzi a Piazza dei Signori a Vicenza

Dopo che la nuova norma per sbloccare il Fondo Indennizzo Risparmiatori è stata approvata nel Consiglio dei Ministri del 23 aprile la pubblichiamo, come nostro solito, subito e integralmente combinando il nostro lavoro con la preziosa collaborazione di Codacons Veneto (avv. Franco Conte e Enzo De Biasi del suo staff di consulenti che domani la commenterà) e di Adusbef Veneto (avv. Fulvio Cavallari).

Vista… l’ora e anche per un confronto puntuale con le parti critiche della inapplicabile legge 145/2018 preferiamo pubblicarla (è l’articolo 36 del Decreto Crescita) così come e cioè con le modifiche fissate dal CdM ai vari commi della vecchia legge che istituiva il Fondo Indennizzo Risparmiatori che rendiamo disponibile in fondo* e che è preceduta anche da due altri testi ufficiali relativi alla nuova norma: la Relazione illustrativa e la Relazione Tecnica

Ora la suddetta norma, un decreto legge, deve essere pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, nei 60 giorni successivi deve essere convertita in legge nei due rami del Parlamento e, quindi, andrà emanato il decreto di attuazione in coerenza alla nuova norma

Ecco il testo… fresco fresco da Roma che regola il Fondo Indennizzo Risparmiatori:

Articolo 36 (Banche popolari e Fondo indennizzo risparmiatori)

1.All’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, la parola: “2019” è sostituita dalla seguente: “2020”.

  1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 494 le parole “e aventi causa” sono sostituite dalle seguenti parole “mortis causa, o il coniuge, il soggetto legato da unione civile, il convivente more uxorio o di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, i parenti entro il secondo grado, ove siano succeduti nel possesso dei predetti strumenti finanziari in forza di trasferimento a titolo particolare per atto tra vivi.”;

al comma 496 nel primo periodo, dopo le parole “costo di acquisto,” sono inserite le seguenti “inclusi gli oneri fiscali,”;

al comma 497 nel primo periodo, dopo le parole “costo di acquisto,” sono inserite le seguenti “inclusi gli oneri fiscali,”;

al comma 500 dopo le parole “titoli di Stato con scadenza equivalente” sono aggiunte le parole “determinato ai sensi dei commi 3, 4, 5 dell’articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito dalla legge 30 giugno 2016, n. 119”;

al comma 501 i periodi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto sono sostituiti dai seguenti:

“Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono definite le modalità di presentazione della domanda di indennizzo nonché i piani di riparto delle risorse disponibili. Con il medesimo decreto è istituita e disciplinata una Commissione tecnica per: l’esame e l’ammissione delle domande all’indennizzo del FIR; la verifica delle violazioni massive, nonché della sussistenza del nesso di causalità tra le medesime e il danno subito dai risparmiatori; l’erogazione dell’indennizzo da parte del FIR. Le suddette verifiche possono avvenire anche attraverso la preventiva tipizzazione delle violazioni massive e la corrispondente identificazione degli elementi oggettivi e/o soggettivi in presenza dei quali l’indennizzo può essere direttamente erogato. Il decreto indica i tempi delle procedure di definizione delle istanze presentate entro il termine di cui al penultimo periodo e, in modo non tassativo, le fattispecie di violazioni massive. Il suddetto procedimento non si applica ai casi di cui al comma 502-bis. La citata Commissione è composta da nove membri in possesso di idonei requisiti di competenza, indipendenza, onorabilità e probità. Con successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono nominati i componenti della Commissione tecnica e determinati gli emolumenti da attribuire ai medesimi, nel limite massimo di 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione della dotazione del FIR. Qualora l’importo dei compensi da attribuire ai componenti della Commissione tecnica risulti inferiore al predetto limite massimo, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, l’importo eccedente confluisce nel FIR. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. La domanda di indennizzo, corredata di idonea documentazione attestante i requisiti di cui al comma 494, è inviata entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla data individuata con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze”;

Dopo il comma 501 è aggiunto il seguente comma:

“501-bis.Le attività di supporto per l’espletamento delle funzioni della Commissione tecnica di cui al comma 501 sono affidate dal Ministero dell’economia e delle finanze,nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico, su cui l’amministrazione dello Stato esercita un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolge la propria attività quasi esclusivamente nei confronti della predetta amministrazione.  Gli oneri e le spese relative alle predette attività sono a carico delle risorse finanziarie del FIR non oltre il limite massimo di 12,5 milioni di euro”;

Il comma 502 è sostituito dal seguente:

“502. I risparmiatori di cui al comma 502-bissono soddisfatti con priorità a valere sulla dotazione del FIR.”

Dopo il comma 502, è aggiunto il seguente comma:

“502-bis. Previo accertamento da parte della Commissione tecnica di cui al comma 501 esclusivamente dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti nel presente comma, hanno diritto all’erogazione da parte del FIR di un indennizzo forfettario dell’ammontare determinato ai sensi dei precedenti commi 496 e 497 i risparmiatori persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli, coltivatori diretti, in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche di cui al comma 493 alla data del provvedimento di messa in liquidazione coatta amministrativa – ovvero i loro successori mortis causao il coniuge, il soggetto legato da unione civile, il convivente more uxorio o di fatto, i parenti entro il secondo grado in possesso dei suddetti strumenti finanziari a seguito di trasferimento con atto tra vivi – che soddisfano una delle seguenti condizioni: a) patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore di valore inferiore a 100.000 euro; b) ammontare del reddito complessivo del risparmiatore ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro nell’anno 2018. Il valore del patrimonio mobiliare di cui alla suddetta lettera a) risulta dal patrimonio mobiliare posseduto al 31 dicembre 2018, esclusi gli strumenti finanziari di cui al comma 494, calcolato secondo i criteri e le istruzioni approvati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l’inclusione e le politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanzedel 13 aprile 2017, n. 138, recante approvazione del modello tipo di dichiarazione sostitutiva unica (DSU), nonché delle relative istruzioni per la compilazione, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159. Con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze previsto dal precedente comma 501 sono stabilite le modalità di presentazione dell’istanza di erogazione del menzionato indennizzo forfettario”.

 

Relazione illustrativa

La disposizione in esame, al comma 1, è finalizzata ad estendere al 31 dicembre 2020 il termine entro il quale le banche popolari con attivo superiore a 8 miliardi di euro sono tenute a trasformarsi in società per azioni.

Le ragioni della disposizione sembrano doversi rinvenire nella pendenza del rinvio pregiudiziale avanti la Corte di Giustizia, sollevato dal Consiglio di Stato, relativo ad alcune specifici aspetti della disciplina sul rimborso della quota del socio di banca popolare che eserciti il diritto di recesso, previsto, tra l’altro, nel caso della trasformazione di una banca popolare.

Si teme, evidentemente, che la decisione della Corte di Giustizia non sia emanata entro dicembre 2019 e l’eventuale conseguente stato di incertezza.

Il Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) è stato istituito dall’articolo 1, comma 493, legge 30 dicembre 2018, n. 145 per erogare indennizzi a favore dei risparmiatori ingiustamente danneggiati dalle banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, a causa delle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico in materia di intermediazione finanziaria TUF). Per esigenze operative e di certezza giuridica è emersa l’esigenza di integrare la disciplina dei seguenti profili di detta normativa.

Nell’ambito dei risparmiatori ammessi alle prestazioni del FIR, le modifiche proposte al comma 494 chiariscono che tra questi sono inclusi i successori mortis causadei risparmiatori ed i loro familiari quali il coniuge, il soggetto legato da unione civile, il convivente more uxorio o di fatto, i parenti entro il secondo grado, in possesso di strumenti finanziari delle predette banche a seguito di trasferimento per atto tra vivi. L’inclusione dei soli familiari in questo ambito è coerente con il carattere personale dell’indennizzo, ed è volta a evitare il rischio di condotte predatorie od operazioni speculative, a danno dei risparmiatori cedenti, da parte di soggetti terzi potenziali “aventi causa” dai risparmiatori.

Per l’indennizzo agli azionisti il comma 496 precisa che nella misura, commisurata al 30 per cento del costo di acquisto, sono inclusi gli oneri fiscali.

Medesima inclusione è prevista al comma 497 per la misura dell’indennizzo destinato agli obbligazionisti subordinati commisurata al 95 per cento del costo di acquisto.

Il vigente comma 500, nel ribadire che l’indennizzo è corrisposto agli obbligazionisti subordinati al netto del differenziale tasso di rendimento delle cedole percepite rispetto ai titoli di Stato con scadenza equivalente, precisa le modalità e i criteri di determinazione di tale differenziale di rendimento.

Per l’esame e l’ammissione delle domande all’indennizzo del FIR, la modifica del comma 501 integra la disciplina vigente per consentire una verifica spedita da parte di detto organo collegiale, anche attraverso la tipizzazione delle violazioni massive e dei criteri di verifica dei requisiti di accesso al FIR. Il decreto istitutivo della Commissione tecnica dovrà indicare i tempi delle procedure di definizione delle istanze e in modo non tassativo le fattispecie di violazioni massive. L’integrazione del comma specifica altresì il requisito di indipendenza dei membri della Commissione tecnica e demanda ad un successivo Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze la nomina dei suoi componenti assicurando che le somme non utilizzate per sostenere gli oneri delle attività della medesima siano reintegrate nel FIR. I termini di 180 giorni per la presentazione delle domande di indennizzo decorrono dalla data che verrà indicata in apposito Decreto ministeriale.

In ragione della necessità di approntare una struttura operativa adeguata alla trattazione di centinaia di migliaia di istanze di risparmiatori potenzialmente interessati, il comma 501-bis affida le funzioni di segreteria tecnica della cennata Commissione a società con capitale interamente pubblico su cui le amministrazioni dello Stato esercitano un controllo analogo e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti delle predette amministrazioni.

Al comma 502 viene confermata la priorità dei risparmiatori che si trovano in condizioni di rilevanza rispetto al criterio di vulnerabilità sociale, ma i relativi requisiti non verranno più accertati tramite documentazione ISEE bensì attraverso i criteri indicati nel comma successivo.

Nel comma 502-bis sono esplicitate le modalità di erogazione dell’indennizzo forfettario riservato alle categorie di risparmiatori persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli, coltivatori diretti, che si trovino al di sotto di determinate soglie reddituali o del patrimonio mobiliare. La disciplina si applica tanto ai risparmiatori in possesso di obbligazioni subordinate quanto a quelli in possesso di azioni; per i primi è previsto un indennizzo del 95% del costo di acquisto e per i secondi del 30% del medesimo valore. La situazione reddituale di ammontare inferiore a 35.000 euro ovvero il patrimonio mobiliare di valore inferiore a 100.000 euro, sono le due soglie alternative per l’accesso a detto indennizzo forfettario.

Relazione Tecnica

La disposizione di cui al comma 1 è puramente ordinamentale e non ha impatti diretti a carico della finanza pubblica.

Con riferimento al Fondo indennizzo risparmiatori (FIR), istituito dall’articolo 1, comma 493, legge 30 dicembre 2018, n. 145 per erogare indennizzi a favore dei risparmiatori ingiustamente danneggiati dalle banche poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, si rappresenta che le disposizioni integrative proposte non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio dello Stato, in quanto per i costi di gestione relativi alla Segreteria tecnica della Commissione tecnica sopra menzionata saranno utilizzate le disponibilità annuali del FIR previste dalla menzionata legge n. 145/2019.

 

*Commi della legge 145/2018 che modificava la legge 205/2017 e ora modificata dall’articolo 36 del Decreto Crescita sopra riportato

493. Per la tutela del risparmio e per il rispetto del dovere di disciplinare, coordinare e controllare l’esercizio del credito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un Fondo indennizzo risparmiatori (FIR), con una dotazione iniziale di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Il FIR eroga indennizzi a favore dei risparmiatori come definiti al comma 494 che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, in ragione delle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza, ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

494. Hanno accesso alle prestazioni del FIR i risparmiatori, persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli o coltivatori diretti, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale di cui, rispettivamente, agli articoli 32 e 35 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, nonché le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che occupano meno di dieci persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro, in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche di cui al comma 493 alla data del provvedimento di messa in liquidazione, ovvero i loro successori e aventi causa.

495. Sono in ogni caso esclusi dall’accesso alle prestazioni del FIR le controparti qualificate di cui all’articolo 6, comma 2-quater, lettera d), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e i clienti professionali, di cui ai commi 2-quinquies e 2-sexies del medesimo articolo 6.

496. La misura dell’indennizzo per gli azionisti di cui al comma 494 è commisurata al 30 per cento del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore. La percentuale del 30 per cento, entro tale limite, può essere incrementata qualora in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 le somme complessivamente erogate per l’indennizzo secondo il piano di riparto siano inferiori alla previsione di spesa dell’esercizio finanziario, nel pieno rispetto dei limiti di spesa, della dotazione finanziaria del FIR e fino al suo esaurimento, fermo restando quanto previsto al comma 499.

497. La misura dell’indennizzo per gli obbligazionisti subordinati di cui al comma 494 è commisurata al 95 per cento del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore. La percentuale del 95 per cento, entro tale limite, può essere incrementata qualora in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 le somme complessivamente erogate per l’indennizzo secondo il piano di riparto siano inferiori alla previsione di spesa dell’esercizio finanziario, nel pieno rispetto dei limiti di spesa, della dotazione finanziaria del FIR e fino al suo esaurimento, fermo restando quanto previsto al comma 499.

498. Le somme erogate a norma dell’articolo 11, comma 1-bis, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, sono assegnate a titolo di indennizzo ai sensi del secondo periodo del comma 493. Conseguentemente, il FIR è surrogato nei diritti del risparmiatore per l’importo corrisposto.

499. L’indennizzo di cui al comma 496 è corrisposto al netto di eventuali rimborsi ricevuti a titolo di transazione con le banche di cui al comma 493 nonché di ogni altra forma di ristoro, rimborso o risarcimento. A tal fine, il Fondo interbancario di tutela del deposito (FITD), attraverso la collaborazione del sistema bancario e delle banche in liquidazione, documenta il costo di acquisto e l’incasso di somme derivanti da altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento.

500. L’indennizzo di cui al comma 497 è corrisposto al netto di eventuali rimborsi ricevuti a titolo di transazione con le banche di cui al comma 493 nonché di ogni altra forma di ristoro, rimborso o risarcimento, nonché del differenziale cedole percepite rispetto a titoli di Stato di durata equivalente. A tal fine, il Fondo interbancario di tutela del deposito (FITD), attraverso la collaborazione del sistema bancario e delle banche in liquidazione, documenta il costo di acquisto e l’incasso di somme derivanti da altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento, nonché del differenziale tasso di rendimento delle cedole percepite rispetto a titoli di Stato con scadenza equivalente.

501. Il FIR opera entro i limiti della dotazione finanziaria e fino a concorrenza delle risorse. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di presentazione della domanda di indennizzo nonché il piano di riparto semestrale delle risorse disponibili. Con il medesimo decreto è istituita una commissione tecnica per l’esame e l’ammissione delle domande all’indennizzo del FIR, composta da nove membri in possesso di idonei requisiti di competenza, onorabilità e probità. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze è determinato il compenso da attribuire ai componenti della commissione tecnica. Ai relativi oneri, pari a 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante la dotazione del FIR. La domanda di indennizzo, corredata di idonea documentazione attestante i requisiti di cui al comma 494, è inviata al Ministro dell’economia e delle finanze entro il termine di centottanta giorni dalla pubblicazione del citato decreto. La prestazione di collaborazione nella presentazione della domanda e le attività conseguenti non rientrano nell’ambito delle prestazioni forensi e non danno luogo a compenso.

502. I risparmiatori che documentano nella domanda di indennizzo un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a 35.000 euro nell’anno 2018 sono soddisfatti con priorità a valere sulla dotazione del FIR.

503. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1106, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è ridotta di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Le risorse della contabilità speciale di cui all’articolo 7-quinquies, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono versate per l’importo di 500 milioni di euro all’entrata del bilancio dello Stato entro il 30 marzo 2019 e restano acquisite all’erario. Le somme non impegnate al termine di ciascun esercizio finanziario sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate negli esercizi successivi.

504. Il Fondo di ristoro finanziario di cui all’articolo 1, commi da 1106 a 1108, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituito dal FIR. All’articolo 1, comma 1107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il primo e il secondo periodo sono soppressi.

505. Non hanno accesso in ogni caso alle prestazioni del FIR i soggetti che abbiano avuto, nelle banche di cui al comma 493 o loro controllate, dal 1° gennaio 2007, gli incarichi di: componente del consiglio di amministrazione e degli organi di controllo e di vigilanza, inclusi gli organi che svolgono funzioni di gestione del rischio e revisione interna; membro del collegio sindacale; consigliere delegato; direttore generale e vice direttore generale, nonché i loro parenti ed affini di primo e di secondo grado.

506. Al comma 3, alinea, dell’articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le parole: « L’importo dell’indennizzo forfetario è pari all’80 per cento del corrispettivo pagato per l’acquisto degli strumenti finanziari » sono sostituite dalle seguenti: « L’importo dell’indennizzo forfetario è pari al 95 per cento del corrispettivo pagato per l’acquisto degli strumenti finanziari ». Conseguentemente il Fondo interbancario di tutela del deposito (FITD) integra i rimborsi già effettuati entro il 31 dicembre 2019.

507. Entro il 30 settembre 2019, il Ministro dell’economia e delle finanze presenta alle Camere una relazione relativa all’attuazione dei commi da 493 a 506 nella quale comunica il numero dei risparmiatori indennizzati, le risorse della dotazione del FIR a tale scopo destinate, quelle accertate e disponibili per l’eventuale incremento dell’indennizzo a norma del comma 496, nonché il numero stimato dei risparmiatori che hanno titolo ad accedere alle risorse del FIR. Con la medesima relazione il Ministro dell’economia e delle finanze comunica l’ammontare stimato delle risorse destinate all’indennizzo dei risparmiatori aventi titolo che conseguentemente sono iscritte nel bilancio di previsione dell’anno 2020.

508. Al fine di assicurare il regolamento diretto di transazioni in cambi e titoli delle imprese italiane operanti su mercati internazionali, all’articolo 10 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. La Banca d’Italia può stabilire, con proprio provvedimento, l’applicazione delle disposizioni del presente decreto agli enti italiani che partecipano ai sistemi aventi a oggetto l’esecuzione di ordini di trasferimento di cui all’articolo 1, comma 1, lettera m), numero 1), di uno Stato non appartenente all’Unione europea. Nel caso di sistemi aventi ad oggetto l’esecuzione di ordini di trasferimento di cui all’articolo 1, comma 1, lettera m), numero 2), il provvedimento è adottato d’intesa con la Consob, previa valutazione dell’opportunità di concludere apposite intese tra le predette autorità e le competenti autorità dello Stato estero interessato »;

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 5, i sistemi designati in uno Stato membro che receda dall’Unione europea senza aver concluso uno specifico accordo ai sensi dell’articolo 50 del Trattato sull’Unione europea (TUE), gestiti da operatori legittimati alla prestazione dei rilevanti servizi nel territorio della Repubblica sulla base della disciplina ad essi rispettivamente applicabile, continuano, nonostante tale recesso, a considerarsi sistemi designati a tutti gli effetti previsti dall’ordinamento, fino all’adozione del provvedimento previsto dal comma 5, e comunque per un periodo non eccedente ventuno mesi dal momento in cui i trattati cessano di essere applicabili allo Stato interessato ai sensi dell’articolo 50 del TUE ».

509. Nell’ambito delle misure per la tutela dei risparmiatori, al fine di potenziare la funzione di vigilanza della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), anche in conseguenza dell’attuazione dei compiti derivanti dal recepimento della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2019.