Recupero dell’Iva, CTP di Vicenza: basta la crisi del cliente fallito o in concordato

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Iva di fallimenti non chiusi non più in tasca allo Stato
Iva di fallimenti non chiusi non più in tasca allo Stato
Dopo il nostro articolo (“Iva di fallimenti non chiusi da oltre dieci anni: la UE bacchetta l’Italia ma lo Stato non la restituisce ai fornitori. Lo denuncia Apindustria“) aggiorniamo i lettori sul problema dopo che proprio la Commissione tributaria provinciale di Vicenza, come riferisce nell’articolo che proponiamo Il Sole 24 Ore di oggi a firma Giorgio Emanuele DeganiDamiano Peruzza, ha stabilito che il criterio Ue della probabilità è subito applicabile in Italia per cui “basta la crisi del cliente” per poter recuperare l’Iva versata ma non incassata per crisi aziendali.
Il principio europeo della «ragionevole probabilità» è direttamente applicabile in Italia. La Commissione tributaria provinciale (Ctp) di Vicenza (presidente Tomaselli, relatore Spadaro), con sentenza 145/2/19 del 17 aprile scorso – pronunciandosi sul tema delle variazioni Iva – ha stabilito che il diritto al recupero dell’imposta mediante emissione di nota in diminuzione può essere esercitato in presenza della «ragionevole probabilità» che il debito non venga saldato. Sulla base di tale principio, è stato accolto il ricorso del contribuente che aveva emesso una serie di note di variazione in relazione a fatture emesse nei confronti di soggetti poi esposti a procedure concorsuali (concordati preventivi e fallimenti).

L’agenzia delle Entrate aveva inizialmente contestato la detraibilità dell’Iva, ritenendo non sussistenti i requisiti previsti dall’articolo 26 del decreto Iva, in quanto le variazioni erano state effettuate prima della chiusura delle procedure concorsuali e pertanto non vi era certezza circa la definitività del mancato pagamento.

Di diverso avviso la Commissione vicentina, che ha riconosciuto la detraibilità dell’Iva, ritenendo sussistenti le condizioni per operare la variazione in dipendenza di elementi (domanda di concordato, relazione del curatore) che oggettivamente testimoniavano l’impossibilità di saldo del debito.

La pronuncia affronta un tema attuale e insidioso, tenuto conto dei continui interventi in materia, per vero non sempre coerenti, del legislatore. Come si ricorderà, le modifiche di cui alla legge di Stabilità per il 2016 (con le quali venivano previste delle significative aperture volte a facilitare il recupero dell’imposta) sono state eliminate dalla legge di Bilancio per il 2017, che ha in parte ripristinato il testo previgente dell’articolo 26, limitando l’applicazione delle norme più favorevoli.

La disposizione vigente, dunque, consente la variazione per mancato pagamento a causa di procedure concorsuali rimaste infruttuose, sicché il momento in cui può essere esercitata la detrazione – secondo la prassi consolidata – va individuato nella chiusura della procedura concorsuale (ad esempio il piano di riparto divenuto definitivo, il deposito della sentenza di chiusura del fallimento eccetera: si vedano la circolare 77/E del 17 aprile 2000 e successive).

Tuttavia, la Corte di giustizia Ue (sentenza del 23 novembre 2017, causa C-246/16, Di Maura), proprio con riguardo al sistema italiano, ha affermato che subordinare la rettifica della base imponibile dell’Iva e il recupero dell’imposta alla conclusione di una procedura concorsuale può risultare contrario al principio di proporzionalità, secondo una valutazione che va effettuata in concreto dal giudice nazionale. In ogni caso, per la Corte, un termine decennale appare sproporzionato ed irragionevole.

La Corte del Lussemburgo ha fissato in tale sentenza una linea guida di carattere generale, cioè secondo cui il diritto eurounionale consente la variazione in diminuzione in presenza di una mera «probabilità ragionevole» che il debito non venga saldato, senza necessità circa la certezza giuridica della perdita (salvo poi procedere con la variazione in aumento nel caso di pagamento effettivamente eseguito).

Per la Ctp di Vicenza, i principi interpretativi europei vanno direttamente applicati, sicché nel caso di specie, appurata la sussistenza di elementi oggettivi tali da ritenere ragionevolmente certo il mancato pagamento da parte del debitore, la variazione è stata ritenuta legittima.