BPVi. L’azione di (ir)responsabilità contro Zonin & c., puntata 16: il “favore” milionario ad Acqua Marcia del gruppo Caltagirone

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Francesco Caltagirone
Francesco Caltagirone "beneficiato" dalla BPVi con la sua Acqua Marcia Immobiliare

Proseguiamo nella pubblicazione a puntate di alcuni capitoli di “BPVi Risparmiatori ingannati. L’azione di (ir)responsabilità”, l’azione di responsabilità intentata “in forza di delibera assembleare del 13 dicembre 2016, nonché di delibera del Consiglio di Amministrazione in data 19 gennaio 2017…” dalla BPVi ora in Lca rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Pavesi […], Stefano Verzoni […], Paolo Pecorella […], pur rischiando di non venderne le ultime copie disponibili, il cui incasso di certo non ci farebbe male dopo il pignoramento della Donazzan.

Qui potete trovare tutte le puntate, mentre in questa, la sedicesima, è la volta dei crediti censurabili con i gruppi Caltagirone.

N.B.

1 – L’atto completo è scaricabile a pagamento dalla sezione Documenti e Files Premium di Bankileaks.com col titolo Azione di responsabilita della BPVi contro Gianni Zonin c.

2 – per completezza di informazione è scaricabile sempre da Bankileaks.com e nella stessa sezione a pagamento la Citazione Gianni Zonin Contro BPVi Del 6 Dicembre 2016

3 – la stessa procedura via seguita per scaricare la Comparsa Di Costituzione E Risposta KPMG Per Azioni Di Responsabilità BPVi, 9 Maggio 2018

  1. LE CONDOTTE RILEVANTI

6.4.3. Acqua Marcia Immobiliare S.r.l.

Proseguendo con la rassegna, un’altra operazione creditizia sintomatica della mala gestio dei precedenti vertici aziendali è quella a favore di Acqua Marcia Immobiliare S.r.l., società riconducibile al noto gruppo Caltagirone.

In data 13 luglio 2010, il Comitato Esecutivo concedeva a detta società un affidamento di 15 milioni di Euro, della durata di 24 mesi, con rimborso in un’unica soluzione alla scadenza, “a sostegno degli iniziali fabbisogni correlati allo sviluppo di importante operazione di promozione immobiliare” (cfr. ns. doc. 186, pag. 7).

Tale affidamento era garantito da un’ipoteca di primo grado su uno dei lotti oggetto dell’operazione immobiliare finanziata (273 nell’originale, ndr), nonché da una fideiussione da parte della società controllante della prenditrice, la Società dell’Acqua Pia Antica Marcia S.p.A.

Il finanziamento, tuttavia, non veniva mai rimborsato, sicché la Banca segnalava la posizione a sofferenza, con una perdita (pari alla svalutazione effettuata al 30 novembre 2016) di Euro 11.064.393, che costituisce – allo stato – il pregiudizio economico di cui si chiede il risarcimento.

Passando ai profili di criticità dell’operazione, gli stessi possono essere sintetizzati così come segue.

Anzitutto, il rating di Acqua Marcia Immobiliare S.r.l. al 12 luglio 2010 presentava un “profilo di rischio molto alto” (cfr. ns. doc. 186, pag. 6).

Il responsabile della Divisione Crediti evidenziava che il rimborso dell’apertura creditizia era stato “previsto con il perfezionamento di apposito finanziamento in corso di definizione”. Non era chiaro, quindi, né quando né come la società sarebbe rientrata da un’esposizione debitoria così significativa; l’unica cosa certa era che ci si trovava di fronte a un soggetto privo di autonoma capacità di rimborso (cfr. ns. doc. 186, pag. 7).

Passando alle garanzie, l’ipoteca aveva a oggetto dei lotti interessati da “opere di bonifica” (e, come tali, non facilmente posizionabili sul mercato qualora le suddette opere non si fossero perfezionate). La fideiussione era invece stata rilasciata dalla controllante, che tuttavia era società “ampiamente speso a sistema a favore di altre società del gruppo” (cfr. ns. doc. 186, pag. 6).

Tali criticità dimostrano, quindi, come la concessione sia stata effettuata in assenza di autonoma capacità di rimborso da parte della società cliente e senza un’adeguata copertura garantistica.

Anche in questo caso, il pregiudizio derivante dall’illecita politica creditizia va imputato all’ex Direttore Generale, nonché ai componenti del Comitato Esecutivo e ai Sindaci in carica in occasione della delibera del 13 luglio 2010.