Le opere di urbanizzazione funzionali all’intervento sono comunque qualificate come “lavori pubblici” in quanto destinate, dopo il collaudo, a far parte del patrimonio indisponibile del Comune.
In fase di istanza e prima della firma della convenzione i soggetti attuatori dovranno presentare autocertificazione dei requisiti, secondo la modulistica allegata:
Nella convenzione da stipularsi tra il Comune ed il Soggetto attuatore, sia esso operatore economico o meno, dovrà essere inserita la seguente clausola pattizia:
“Nei contratti con le imprese esecutrici delle opere di urbanizzazione/attrezzature, il soggetto attuatore si obbliga a prevedere una clausola risolutiva espressa in presenza di documentazione antimafia interdittiva. Tale clausola deve essere estesa anche ai subcontratti stipulati dall’esecutore dei lavori, per le opere, i servizi e le forniture. In presenza di documentazione interdittiva relativa all’impresa esecutrice e/o al subcontrattista, sono applicate le disposizioni normative vigenti in materia e adottati i conseguenti provvedimenti (sospensione dei lavori, allontanamento dal cantiere, chiusura del cantiere rescissione/recesso dal contratto).”
Qualora il soggetto attuatore (operatore economico o persona fisica) affidi l’esecuzione delle stesse ad operatori economici qualificati, acquisisce dagli stessi, prima della stipula dei contratti di appalto, apposita autocertificazione nella quale l’operatore economico esecutore delle opere dichiara l’assenza a suo carico di situazioni ostative così come elencate all’art. 80 del Codice degli appalti o di misure interdittive o sospensive antimafia; il soggetto attuatore trasmette tempestivamente al responsabile del procedimento del permesso di costruire convenzionato le autocertificazioni.
Il soggetto attuatore deve inoltre inserire nei contratti che stipula con i gli operatori economici esecutori una specifica clausola risolutiva espressa del contratto, qualora le verifiche ex art. 80 del Codice degli Appalti accertino la mancanza o la perdita dei requisiti morali o la sussistenza di misure di prevenzione, di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159 del 6.09.2011 e successive modificazioni ed integrazioni.
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Ultimo aggiornamento: 22 agosto 2019