A partire dal 1 ottobre 2019, e fino al 31 marzo 2020, entrano in vigore, per il quarto anno consecutivo, le norme dettate dall’Accordo di Bacino Padano, sottoscritto dalle Regioni del Veneto, Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte per l’applicazione di modalità comuni a tutta la Pianura Padana, finalizzate all’adozione di limitazioni e divieti, nel settore dei trasporti, della combustione di biomassa per il riscaldamento domestico e dell’agricoltura. Lo scopo è di contenere il numero di superamenti del valore limite giornaliero del Pm10, stabilito dal D.Lgs. 155/2010, di 50 µg/m3, da non sforare per più di 35 giorni l’anno.
Questi i livelli di allerta previsti:
- il livello di allerta 0 – VERDE si attua dal 1/10/2019 al 15/12/2019 e dal 7/1/2020 al 31/3/2020 (dal lunedì al venerdì feriali)
- il livello di allerta 1 – ARANCIO si attua con 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite consentito per il Pm10 (50 µg/m3) si attua dal 1/10/2019 al 15/12/2019 e dal 7/1/2020 al 31/3/2020
- il livello di allerta 2 – ROSSO si attua con 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite consentito per il Pm10 (50 µg/m3) si attua dal 1/10/2019 al 15/12/2019 e dal 26/12/2019 al 31/3/2020
Per ogni area di applicazione dell’Accordo (agglomerato o comune superiore ai 30.000 abitanti) Arpav ha individuato una stazione di riferimento per la misura del Pm10, dotata di strumentazione automatica e appartenente alla rete regionale della qualità dell’aria che per il Comune di Venezia è quella denominata “Bissuola”.
Arpav emetterà tutti i lunedì e i giovedì non festivi, a partire dal 1 ottobre 2018, il Bollettino dei livelli di allerta per il Pm10, che definirà lo scatto dei divieti dal giorno successivo (martedì o venerdì). A questo proposito il Comune di Venezia per informare sul livello di allerta continuerà ad utilizzare i pannelli dinamici stradali, i social e il sito istituzionale, come avvenuto lo scorso anno.
Per quanto riguarda la circolazione, nel livello di allerta 0 “verde”, dalle 8.30 alle 18.30 dal lunedì al venerdì feriali, è vietata la circolazione per i veicoli, sia privati che commerciali Euro 0 e 1 benzina e quelli privati e commerciali diesel Euro 0, 1, 2 e 3.
Restano confermati i limiti di 19° C (+ 2 di tolleranza) per il riscaldamento domestico, e i divieti di combustioni all’aperto, falò, fuochi artificiali e spandimento liquami zootecnici.
Per il periodo dal 16 dicembre 2019 al 25 dicembre 2019 vengono sospese le citate limitazioni al traffico, dal 26 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 vengono attivate solo ed esclusivamente in caso di livello di allerta rosso.
Per ulteriori informazioni, testi delle ordinanze e relativi dettagli sulle limitazioni e deroghe concesse, è possibile visitare la pagina web istituzionale relativa alle misure di contenimento per le polveri sottili.
Il testo integrale dell’ordinanza è disponibile a questo link.