Coronavirus: il decreto 11 marzo

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Le disposizioni del decreto 11 marzo del Presidente del Consiglio dei Ministri, producono effetto dal 12 marzo e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.

Dal 12 marzo cessano di produrre effetti, ove incompatibili con le disposizioni del presente decreto, le misure del decreto 8 marzo e del decreto 9 marzo 2020.

I principali provvedimenti del DPCM 11 marzo:

1) Sono sospese le attivita’ commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attivita’ di vendita di generi alimentari e di prima necessita’ individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purche’ sia consentito l’accesso alle sole predette attivita’. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attivita’ svolta, i mercati, salvo le attivita’ dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza disicurezza interpersonale di un metro.

2) Sono sospese le attivita’ dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attivita’ di confezionamento che di trasporto. Restano, altresi’, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

3) Sono sospese le attivita’ inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2.

4) Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonche’ l’attivita’ del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.


Queste le principali prescrizioni dei decreti 8 e 9 marzo:

  • fino al 3 aprile scuole chiuse
  • ci si può muovere solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o di salute (modulo autodichiarazione)
  • vietata ogni forma di assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico,
  • attività di ristorazione e bar consentite dalle 6 alle 18 con obbligo a carico del gestore di far rispettare le distanze di sicurezza fra le persone di almeno un metro
  • nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita
  • sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi


Informazioni e contatti

  • numero verde ULSS9 per i veronesi 800 936666 
  • numero verde regionale 800 462340 per informazioni su infezioni da Coronavirus
  • in caso di dubbi o sospetti chiama il 1500
  • in caso di sintomi non andare in ospedale ma chiama il 118

 

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