La giustizia civile si ferma per il Coronavirus, ma non si fermano le emergenze legate alle crisi familiari, e non mutano le regole fondamentali che governano la gestione dei figli in presenza di genitori separati. Ne abbiamo parlato con Alessandra Cordiano, docente di Diritto di famiglia al dipartimento di Scienze giuridiche.
L’emergenza sanitaria diventa inevitabilmente anche emergenza familiare. Quali regole per chi si trova in contesti separativi?
Le norme che hanno disposto le misure straordinarie e urgenti per contrastare la diffusione del Covid-19 hanno previsto un trattamento specifico per le cause che derivano da rapporti di famiglia: sebbene i recenti provvedimenti abbiano sospeso anche tutte le udienze di separazione, di divorzio e quelle a coppie di fatto, già fissate nel mese di marzo, è stata prevista la possibilità per l’avvocato che “ravvisi un pregiudizio” di depositare telematicamente una richiesta di urgenza che sarà valutata dai giudici.
Come si sta muovendo la giustizia rispetto alla gestione e tutela dei minori?
Continuano ancora a essere celebrati i procedimenti del Tribunale dei minorenni per le adozioni, quelli relativi ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; così per le cause relative a obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità, per i procedimenti “urgenti” aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona e per quelli relativi a: tutela dei minori, amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione nei soli casi di urgenza e di indifferibilità. La giustizia va avanti anche per i casi in cui si renda necessario un trattamento sanitario obbligatorio, le procedure connesse interruzioni di gravidanza e quelle relative agli ordini di protezione contro le violenze domestiche e gli abusi familiari.
Le restrizioni agli spostamenti hanno suscitato molti interrogativi tra i genitori separati per quanto riguarda l’organizzazione delle visite ai figli. Quali le indicazioni in questi casi?
Nel caso di genitori separati, le previsioni normative dei “decreti-Coronavirus”, che impongono un fermo alla mobilità delle persone, non equivalgono all’arresto anche della normale alternanza nella frequentazione dei figli minori da parte del genitore non convivente, a condizione di compatibilità con le situazioni concrete: i decreti ministeriali non hanno sospeso i provvedimenti del giudice che regolamentano i tempi di permanenza dei figli presso ciascuno dei genitori. Con il provvedimento del 10 marzo 2020 il Governo ha spiegato che “gli spostamenti per raggiungere i figli minori presso l’altro genitore, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio”.
Così ha già disposto il Tribunale di Milano nei giorni scorsi: “Le disposizioni limitative degli spostamenti per effetto del Coronavirus non sospendono il calendario dei tempi di frequentazione fra genitori e figli, che dunque deve proseguire con le modalità previste dai provvedimenti di separazione o divorzio”. Sempre, naturalmente, se questi spostamenti siano compatibili con le esigenze di sicurezza e di salute dei singoli, ma anche in una dimensione ulteriore. Pertanto, ragioni di salute e di sicurezza che interessino i minori, entrambi i genitori, ma anche i familiari (e con particolare riguardo a familiari anziani) possono anche porsi in contrasto con la regolare alternanza delle frequentazioni.
Si tratta di una casistica molto ampia e di conseguenza difficile da regolamentare. Vince il buonsenso?
È evidente che ogni singola situazione familiare, per quanto complessa e giuridicamente articolata, non possa che essere valutata specificamente e al di là di ogni previsione normativa astratta. Ma, posto che nelle crisi familiari, le regole di trasparenza, lealtà e collaborazione dovrebbero informare sempre i rapporti fra i genitori, in questi tempi emergenziali, il senso di responsabilità individuale e collettiva deve prevalere su ogni istanza egoistica, rivendicatoria e, ovviamente, pretestuosa. In caso di disaccordo, i genitori potranno sempre rivolgersi ai propri avvocati, che sapranno trovare la giusta composizione della singola vicenda, anche nelle ipotesi di coppie separate ancora solo di fatto o per le quali non sia stato ancora depositato l’accordo di negoziazione assistita. Può venire in aiuto, in questo caso, una scrittura privata, corredata di ogni informazione utile, che faccia riferimento alla situazione di fatto, all’attesa di un provvedimento dell’autorità giudiziaria e all’autonoma regolamentazione degli incontri come bersaglio il sistema ubiquitina-Tau”.
Intervista a cura dell’Università di Verona in collaborazione con quella di Padova
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