A Vicenza responsabile civile solo BPVi in LCA, paradossalmente esclusa Intesa Sanpaolo: il parere dell’avv. Paolo Polato di Adusbef

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In data odierna si è assistito ad un nuovo ed inaspettato sviluppo del procedimento penale che vede imputati i vertici di Banca Popolare di Vicenza, in cui il Gup dott. Roberto Venditti, sciogliendo la riserva assunta sulle richieste di citazione dei responsabili civili formulate dalle parti civili, ha ammesso unicamente quale responsabile civile la Banca Popolare di Vicenza in liquidazione coatta amministrativa escludendo paradossalmente Intesa Sanpaolo. L’orientamento assunto dai giudici del Tribunale di Vicenza si pone in netto contrasto con l’orientamento assunto dai giudici romani nell’omologo procedimento penale che vede coinvolti i massimi esponenti di Veneto Banca.
Le argomentazioni spese dal giudicante a fondamento della propria decisione destano numerose perplessità, soprattutto sotto il profilo della non rilevanza della questione di legittimità costituzione del D.L. 23.06.2017 n. 99 convertito in legge 31.07.2017 n. 121.
Il Gup vicentino ricerca le motivazioni della non configurabilità di Intesa Sanpaolo quale responsabile civile nell’indicato procedimento penale nell’atto di cessione stipulato in data 26.06.2017 tra Banca Popolare di Vicenza e la stessa Intesa Sanpaolo, in cui si esclude espressamente dall’oggetto del contratto i debiti derivanti dalla commercializzazione di azioni ed obbligazioni subordinate.
Il Tribunale di Vicenza, infatti, non ritiene di occuparsi della problematica dei profili di legittimità costituzionale del D.L. 99/2017, in quanto la fonte di esclusione di responsabilità in capo ad Intesa Sanpaolo discenderebbe unicamente dagli accordi contenuti nel contratto di cessione successivamente stipulato e di cui il menzionato decreto legge costituirebbe unicamente il presupposto.
Alla luce di queste argomentazioni il giudice dott. Venditti giunge ad escludere l’ammissibilità delle azioni risarcitorie perpetuate dagli azionisti “truffati” nei confronti della banca cessionaria.
Il ragionamento prospettato dal giudicante risulta alquanto illogico e desta numerosi dubbi ai lettori, oltreché essere palesemente in contrasto con l’orientamento assunto dal Tribunale di Roma che ha dato una lettura costituzionalmente orientata del menzionato decreto legge 99/2017 ed a favore degli azionisti “truffati”.
Il contratto di cessione stipulato tra Banca Popolare di Vicenza ed Intesa Sanpaolo è un accordo intercorso tra due soggetti privati, che cagiona ingenti danni ai terzi creditori i quali non essendo ceduti alla banca cessionaria, bensì mantenuti presso la cedente, si vedono privati di ogni possibilità di ottenere ristoro delle loro pretese rapportandosi con un soggetto totalmente privo di capacità risarcitoria.
Come lo stesso Gup di Vicenza ha evidenziato, il presupposto del menzionato accordo di cessione è il d.l. 99/2017, perciò laddove fosse rilevata l’illegittimità costituzionale di quest’ultimo, il menzionato accordo ne sarebbe travolto trovando applicazione la disciplina generale sulla cessione d’azienda.
Questo approccio del Tribunale di Vicenza, tuttavia, non è una novità.
Adusbef, a decorrere dal 2008, ha più volte presentato alla Procura vicentina denunce evidenziando le irregolarità nella determinazione del prezzo delle azioni di Banca Popolare di Vicenza, le quali sono sempre state archiviate seppur con la forte opposizione del giudice dott.ssa Cecilia Carreri.
La situazione odierna, laddove la Procura di Vicenza avesse dato corso alle denunce presentate, si sarebbe sicuramente evitata e i danni patiti dagli azionisti sarebbero stati prontamente arginati.

Avv. Paolo Polato, legale Adusbef