Le cauzioni per una gara di appalto

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Cauzioni e fideiussioni
Cauzioni e fideiussioni

Negli appalti di lavori pubblici, la cauzione può essere reale o sotto forma di fideiussione assicurativa o bancaria. Una cauzione reale può essere prestata in titoli di Stato o garantiti dallo Stato: vale a dire che l’impresa appaltatrice compra tali titoli; oppure in numerario (viene depositato direttamente del denaro nelle casse statali). In qualsiasi caso, le cauzioni sono tra le più importanti Garanzie necessarie per poter prendere parte a gare di appalto richieste da una pubblica amministrazione.

La cauzione mediante fideiussione

Nel caso di una cauzione mediante fideiussione, è la banca a fungere da fideiussore: in base a quanto previsto dall’articolo 1936 del Codice Civile, essa si obbliga a garantire le obbligazioni che l’appaltatore ha assunto, sia personalmente che in solido nei confronti dell’amministrazione che appalta i lavori; tali obbligazioni sono rappresentata dalla futura esecuzione dei lavori in modo corretto e dalla sottoscrizione del contratto. Nel caso di una cauzione mediante fideiussione assicurativa, la compagnia assicurativa si obbliga a tutelare il soggetto assicurato, che ovviamente paga un premio, nel caso in cui abbia luogo l’evento a cui si fa riferimento nel contratto. In pratica viene firmato quello che è a tutti gli effetti un contratto di assicurazione, in funzione di ciò che è stabilito dagli articoli 1892 e seguenti del Codice Civile, in cui le parti in causa sono rappresentate dalla compagnia di assicurazione e dal soggetto appaltatore.

La cauzione reale

Per gli appaltatori l’obbligo di garantire una cauzione reale rappresenta un aggravio considerevole, a prescindere che esso sia in titoli di Stato o in numerario. Gli appaltatori, infatti, per riuscire ad assecondare tale esigenza devono poter disporre di un quantitativo ingente di liquidità che possa essere immobilizzata per un determinato lasso di tempo. È ovvio che tale denaro potrebbe essere sfruttato dalle aziende in modo più produttivo e, soprattutto, redditizio. Questo è il motivo per il quale è stata prevista dal legislatore la possibilità di garantire le cauzioni attraverso una fideiussione assicurativa o bancaria, in modo che gli appaltatori non siano costretti a tenere immobili cifre molto elevate.

A cosa serve la cauzione

Come si è capito, quella rivestita dalle cauzioni è una funzione di garanzia che è strettamente correlata alla sua natura giuridica. Non viene svolta, invece, alcuna funzione satisfattoria, dal momento che è prevista la possibilità di esperire l’azione per il danno superiore subìto; non ci sono neppure gli estremi di una clausola penale o di una caparra confirmatoria.

La cauzione definitiva e la cauzione provvisoria

Una ulteriore distinzione che può essere proposta a proposito delle caratteristiche delle cauzioni è quella tra la cauzione definitiva e quella provvisoria: la prima si pone lo scopo di assicurare che i lavori vengano eseguiti in modo preciso e completo; la seconda serve a garantire la stazione appaltante a proposito della stipula effettiva del contratto. La cauzione viene fatta rientrare, di solito, nell’istituto giuridico del deposito cauzionale: questo, tuttavia, soddisfa un interesse della società appaltatrice.

Una garanzia a favore della pubblica amministrazione

Viceversa la cauzione negli appalti pubblici è una garanzia che viene prestata nell’interesse della pubblica amministrazione. Essa si distingue dal pegno perché garantisce un credito indeterminato ed eventuale, mentre quello che viene garantito dal pegno è determinato e attuale. La cauzione viene considerata, da una parte della dottrina, un contratto innominato sui generis; ciò comporterebbe che essa passi in proprietà dell’amministrazione appaltante nel caso in cui l’appaltatore si dimostri inadempiente. Al contrario, qualora l’appaltatore adempia in modo regolare, egli può vantare un diritto di credito alla restituzione della cauzione. La cauzione provvisoria, infine, è stata introdotta con la legge n. 109 del 1994, al comma 1 dell’articolo 30.