Anche quest’anno i cacciatori veneti potranno usufruire della mobilità venatoria: a partire dal 1° ottobre potranno cacciare in mobilità la selvaggina migratoria fino ad un massimo di 30 giornate nel corso della stagione venatoria anche in ambiti territoriali di caccia diversi da quelli a cui risultano iscritti, con esclusione della Zona Lagunare e Valliva.
Le regole della caccia in mobilità alla fauna migratoria – informa la Regione – restano le medesime dello scorso anno: per cacciare in ambiti diversi da quello di appartenenza serve l’autorizzazione del sistema informativo regionale. Il sistema autorizza l’accesso giornaliero ad un numero di cacciatori comunque non superiore alla differenza tra i cacciatori iscritti all’Ambito territoriale di caccia ed i cacciatori teoricamente ammissibili sulla base dell’indice di densità venatoria massima stabilito annualmente dalla Giunta. L’unica novità riguarda chi esercita la caccia in mobilità forma vagante: quest’anno non è più richiesta la figura dell’accompagnatore.
Per l’attribuzione del codice di prenotazione (e quindi avere il permesso di accesso), il cacciatore dovrà accreditarsi al sistema (www.movemose.it) digitando il proprio codice fiscale e un secondo codice identificativo (codice cacciatore o numero di tesserino venatorio, a seconda della provincia di appartenenza). Il sistema “restituisce” al cacciatore un codice di prenotazione che gli permetterà di accedere all’ATC in cui ha fatto richiesta di accesso tramite mobilità venatoria.