Per parti civili private ultimi video: arringa processo BPVi dell’avv. La Bella e per avv. Palazzo c’è anomalia commissari Lca non sottoposti a giudice

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Gli avvocati Luigi Ravagnan (nel video il suo affondo contro Gianni Zonin), Michele Vettore (qui il video delle sue lucide argomentazioni), Renato Bertelle (clicca qui anche per il suo momento di emozione), Paolo Ciccotto (qui la sua “petizione” popolare), Pier Marco Lucibello (nel video al sua frase “cadde a Norimberga l’argomento dell’ordine del Führer, cada anche qui”), Laura BortolameiDomenico Bottega e Michele Pedoja (qui i tre video con preponderanti il tema delle baciate e un deciso affondo contro Zonin della legale della Rce dei Ravazzolo) proponiamo gli ultimi due video delle arringhe pronunciate nell’udienza del 17 dicembre 2020 riservata alla parti civili private.

Sono quella dell’avv. Palazzo (il video è quello di copertina), che, nel quantificare e motivare le richieste di danni, solleva anche la questione della procedura di liquidazione della BPVi in Lca, anch’essa imputata come responsabile amministrativa, affidata a commissari amministrativi non sottoposti, come è invece regola nel liquidazioni societarie a un giudice, e, brevissima, quella tecnica e molto specifica della parte rappresentata dell’avv. La Bella.

Dopo avervi ricordato che per tutti i legali di parte civile intervenuti “oralmente” abbiamo pubblicato i relativi video (clicca qui), che per gli atti del processo (che abbiamo seguito in tutte le udienze, clicca qui) potete andare sulla sezione dei File Premium del nostro sito BankiLeaks.com dove sono disponibili tutti i verbali, che il collegio (De Stefano, Garbo ed Amedoro) deciderà a marzo, dopo le arringhe delle difese che inizieranno il 13 gennaio con quella di Marin e si concluderanno il 9 marzo con quella della BPVi in Lca, sulle pene proposte dall’accusa rappresentata dai pm Salvadori e Pipeschi (per Gianni Zonin 10 anni di reclusione dei 51 complessivi chiesti per gli imputati), ecco di seguito la trascrizione di Palazzo, il video e l’intervento di La Bella.

PRESIDENTE DEL COLLEGIO – …Chi discute adesso? Avvocato Palazzo. È la posizione 586, è corretto?

Arringa della Parte Civile, Avv. Palazzo

PARTE CIVILE, AVV. PALAZZO – Esattamente. Ho poc’anzi depositato le conclusioni. Signor Presidente e signori Giudici di questo illustre Collegio, io mi ripropongo di portarvi via non più di sei-sette minuti solo su un tema, che è quello della posizione del Responsabile Civile. Certamente ormai è pacifica la presenza del Responsabile Civile, e la vostra ordinanza in qualche modo certamente ne sancisce la presenza. È pur vero che la vostra ordinanza evidentemente lascia spazio alla decisione sulla domanda. Ora, è per questa ragione che questa Difesa ritiene importante, per così dire, attirare la vostra attenzione sul fatto che, ad avviso appunto di questa Difesa, sia assolutamente consentito e forse anche doveroso, da parte del Tribunale, emettere una sentenza che riguardi direttamente anche il Responsabile Civile. Perché dico questo? Perché, anche volendosi ammettere che oggi prevalga l’idea comunque fortemente discussa, per cui tutte le pretese nei confronti del soggetto fallito e tutti i prodromici accertamenti dichiarativi o costitutivi a esse inscindibilmente connessi vadano fatte valere in sede concorsuale; a mio avviso, occorre considerare la spiccata particolarità della situazione e del caso nostro. Innanzitutto, noi siamo davanti all’analisi e stiamo discutendo qui di responsabilità civile, che deriva da un fatto-reato. Appare, quindi, a mio avviso piuttosto forzato, soprattutto in questa sede, sostenere che l’accertamento del fatto, della sua qualificazione in termini di illecito reato, possa essere operato solo incidentalmente in sede concorsuale. Tanto più che nella fattispecie non si ha a che fare con un’ordinaria procedura fallimentare, ma con una speciale procedura amministrativa di liquidazione coatta bancaria, che non presuppone neppure – come avviene invece nelle ordinarie procedure concorsuali – la dichiarazione di insolvenza del soggetto che vi è sottoposto. Tanto è vero che la dichiarazione di insolvenza qui si è verificata dopo la liquidazione coatta amministrativa, e addirittura nella pendenza del procedimento penale. E, oltretutto, nella liquidazione coatta bancaria, in questo ambito l’accertamento del passivo non transita neppure in prima battuta da una verifica giurisdizionale, che è retta dal principio della domanda su impulso di parte; ma è una verifica amministrativa e ufficiosa che surroga quella giurisdizionale. Quindi, sotto questo profilo, per l’appunto si ritiene che non si possa neppure assimilare quello che si verifica in questo caso con quello che si verifica in un ordinario fallimento, che è basato su una previa dichiarazione di insolvenza, nella quale il curatore forma lo stato passivo su impulso di parte e sotto la guida e sotto la direzione di un Giudice delegato. Ora, a mio avviso, qui non vi sono i presupposti per sottrarre a un accertamento pieno da parte del Giudice penale, che a mio avviso, sommesso avviso, non è surrogabile da commissari amministrativi, fuori da un contesto giurisdizionale, un accertamento su fatti di Imputati, della loro qualificazione in termini di reato, anche nei confronti del Responsabile Civile, quindi anche nei confronti dell’accertamento della responsabilità, ex articolo 2043. Accertamento che oggi, in questo procedimento, ben può essere opponibile alla procedura amministrativa di liquidazione coatta perché è parte di questo procedimento; cosa che non sarebbe, ove il Responsabile Civile ne venisse escluso. Ora, tutto questo si dovrebbe avere solo per un’asserita corretta interpretazione di un profilo che riguarda la concentrazione delle pretese in sede concorsuale. Su questo tema, peraltro, si ritiene che ci sia molto spazio per interpretazioni, per letture della norma, per osservazioni. Viceversa, si ritiene che sulla base della condanna emessa in sede penale i commissari amministrativi si introdurranno allo stato passivo riferito e otterranno la soddisfazione delle loro pretese nell’ambito del concorso e nei limiti dello stesso. Ora, io mi permetto solo di fare, di richiamare una sentenza in tema di procedura concorsuale: è una sentenza, la numero 16443 del 21 giugno del 2018, in cui la Corte di Cassazione si è pronunciata per la prima volta in merito alla competenza a decidere di un licenziamento impugnato, in vigore del nuovo articolo 18, come riformato dalla Legge Fornero, con causa pendente al momento dell’ingresso dell’azienda in procedura concorsuale (nel caso era un’amministrazione straordinaria). Ora, com’è noto, l’articolo 24 della Legge Fallimentare statuisce l’esclusiva competenza del Giudice fallimentare a conoscere tutte le azioni che ne derivano. Tuttavia, la giurisprudenza è sempre stata concorde nel ritenere che il Giudice del Lavoro rimanga competente a decidere delle cause di mero accertamento: l’accertamento della pregressa esistenza di un rapporto di lavoro, l’accertamento del licenziamento illegittimo con diritto di reintegra, l’accertamento della qualifica, l’accertamento della nullità di un trasferimento all’azienda; essendo riservata al Giudice fallimentare solo la decisione in merito alle conseguenze patrimoniali delle pronunce di accertamento inerenti ai rapporti di lavoro. Ora, la sentenza che ho richiamato ripercorre la giurisprudenza in merito, ma appunto per la prima volta si trova a valutare le conseguenze del licenziamento dichiarato illegittimo in vigenza del nuovo articolo 18; e questo perché il nuovo articolo 18 ha introdotto un sistema sanzionatorio variabile, che va dalla reintegra al risarcimento variabilmente calcolato, a seconda della motivazione del licenziamento dichiarato illegittimo e delle valutazioni del Giudice sulla gravità maggiore o minore del danno subito dal lavoratore; mentre invece il vecchio articolo 18 prevedeva solo la reintegra. Ora, in ragione di queste valutazioni, la Corte ha ritenuto che permanga la competenza del Giudice del Lavoro a decidere anche dell’indennità risarcitoria, perché dipendente da una valutazione calibrata di elementi interni del rapporto di lavoro; ovvero, sulla gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro; tutti dati apprezzabili per palese cognizione dal Giudice del rapporto, appunto dal Giudice del Lavoro. Ora, ho citato questa sentenza per dire come a me pare francamente un fuor d’opera ritenere che questi accertamenti possano essere delegati a dei commissari amministrativi, che neppure sotto il controllo giurisdizionale sono tenuti a stilare uno stato passivo della liquidazione. Ora, io non credo che solo con, come dire, la finalità di preservare il principio di concentrazione concorsuale si debba arrivare a non consentire che vi sia un accertamento sul reato e sul rapporto che la commissione di reato, commessa appunto dagli Imputati, rispetto alla posizione del Responsabile Civile, non possa essere una sentenza di accertamento, che poi possa essere eventualmente fatta valere e utilizzata avanti ai commissari in fase di ammissione allo stato passivo. Per queste ragioni, io chiedo che il Tribunale su questo punto accerti, appunto così come già indicato nelle mie conclusioni che ho deposito, pronunci una sentenza con la quale si dichiari la certa responsabilità di Banca Popolare di Vicenza in liquidazione coatta amministrativa, quale Responsabile Civile ex articolo 185, comma secondo, in quanto responsabile di fatto illecito commesso dai predetti Imputati, ai sensi dell’articolo 2049, e per l’effetto condannare la Banca al risarcimento. In subordine, si chiede che eventualmente rimetta agli Organi, commissari liquidatori, al Tribunale competente in sede di procedura concorsuale la determinazione del quantum di un danno risarcibile a favore di ciascuna delle Parti Civili. Ricordo solo che nelle conclusioni ho anche chiesto che siano estesi gli effetti del sequestro conservativo emesso nei confronti delle Parti Civili che rappresento. Grazie.

PRESIDENTE – Grazie. Conclusioni scritte e nota spese sono già depositate.

Arringa della Parte Civile, Avv. La Bella

PRESIDENTE – … Chi parla adesso? Avvocato La Bella, prego.

Arringa della Parte Civile, Avv. La Bella

PARTE CIVILE, AVV. LA BELLA – Sarò brevissimo, Presidente. Ho le posizioni del numero 529. Sono qui soltanto per concludere, quindi le mie conclusioni riguardano solo la posizione Zompì, in quanto l’altra rinuncia e non ha nessuna intenzione di proseguire, anche la Parte Civile Zompì non intende proseguire, ma le conclusioni mie sono in un senso diverso. Come già avevo preannunciato e fatto presente all’udienza dell’8 febbraio del 2019, la Zompì ha una posizione relativa al fascicolo R.G.N.R. 7611/2016; noi chiediamo sommessamente, se possibile chiaramente, lo stralcio di questa posizione, affinché la Zompì, che in quella posizione ha denunciato fatti diversi da quelli che hanno avuto oggetto in questo processo, fatti che sono contenuti in una denuncia allegata a quel fascicolo, possa promuoverle in sede autonoma, rimettendo gli atti al Pubblico Ministero. Faccio presente che questo problema, che io avevo sollevato all’udienza dell’8 febbraio, non è stato mai affrontato da questo Collegio, in quanto la mia posizione di questo numero di R.G. è comune ad altre centinaia, che sono state riunite a questo fascicolo, a questo procedimento, appunto che porta il numero 5628. Questo è un problema che non è mai stato affrontato, ma io parlo solo per la mia posizione, che è quella appunto dell’R.G. 7611/2016. Queste sono le conclusioni della Zompì. Valuterà il Collegio se emettere un’ordinanza a margine della sentenza oppure ignorare questa richiesta. Molto gentili, grazie, è stato un piacere.

PRESIDENTE – Prendiamo atto. Le conclusioni scritte dell’Avvocato La Bella sono state depositate?

PARTE CIVILE, AVV. LA BELLA – Le conclusioni sono la richiesta di stralcio relativamente alla posizione Zompì per il procedimento…

PRESIDENTE – Ma stralcio da cosa, Avvocato? Io non capisco: stralcio da cosa? Che cosa dovremmo stralciare?

PARTE CIVILE, AVV. LA BELLA – Il fascicolo 7611/2016, che è riunito a questo procedimento. È una cosa che nessuno ha mai voluto affrontare, ma…

PRESIDENTE – È un fascicolo del… R.G.N.R.?
PARTE CIVILE, AVV. LA BELLA – R.G.N.R., sì, esatto.
PRESIDENTE – E, secondo lei, il Tribunale è in grado di fare uno stralcio da un fascicolo…? PARTE CIVILE, AVV. LA BELLA – A me risulta che questo fascicolo è riunito al dibattimento, non nel fascicolo del Pubblico Ministero. È questo…
PRESIDENTE – Allora stiamo…, R.G.N.R. è un fascicolo del Pubblico Ministero.
PARTE CIVILE, AVV. LA BELLA – Sì, ma è stato riunito al 5628, il quale 5628 è l’R.G. di questo dibattimento, quindi c’è anche questo fascicolo. Io ho voluto soltanto rappresentare questa cosa, che è una cosa… Valuterete Voialtri se affrontare o meno questo problema, o ignorarlo, com’è stato fatto finora. Ce ne sono centinaia di posizioni come queste. Grazie.

PRESIDENTE – Va bene. Allora, chi interviene adesso? Prego.


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