RICHIESTA DI OBLIO

Per diritto all’oblio si intende una particolare forma di tutela che prevede non siano diffusi, in assenza di legittimi motivi, dati pregiudizievoli dell‘onore di una persona, intendendosi per tali, in modo specifico, i precedenti giudiziari come condanne, o notizie relative ad indagini, o procedimenti penali, in relazione a determinati parametri. Secondo tali parametri, anche per le notizie relative a noti fatti di cronaca la pubblicità dei fatti stessi deve essere proporzionata all’importanza dell’evento, al tempo trascorso dall’accaduto, ed alla residua attualità della notizia e dei fatti ad essa collegati.

Il diritto all’oblio, riveste una particolare importanza nell’era di internet, ove una notizia rimane “impressa” negli indici dei motori di ricerca, così che, anche a distanza di molti anni, digitando il nome di una persona su di un motore di ricerca, come ad esempio Google, possono venire alla luce notizie di un procedimento penale, di una condanna, di un fatto poco commendevole, accaduto magari un decennio prima e la cui permanenza va a ledere il decoro e l’onore personale e professionale di un soggetto, senza che tale nocumento sia controbilanciato dal diritto di cronaca della testata giornalistica on line, che riporta la notizia, o dal diritto all’informazione del fruitore della notizia.

Tale condizione non è automatica e deve essere valutata secondo i parametri sopra accennati, che tengano conto della notorietà della persona oggetto della notizia, dell’attualità residua dei fatti concernenti la notizia, del tempo trascorso, dell’incidenza del fatto sull’opinione pubblica. Inoltre il pubblico deve essere già stato ampiamente informato sul fatto e deve essere trascorso un tempo sufficiente dall’evento, tale da far scemare il pubblico interesse all’informazione per i casi meno eclatanti.

Ovviamente, ad esempio, non è possibile invocare il diritto all’oblio per vicende giudiziarie il cui iter processuale si sia concluso da poco tempo, specie se il tema è di particolare gravità. In questi casi prevale l’interesse pubblico a conoscere le notizie. Cfr. provvedimento n. 400 del 6 ottobre 2016 Garante della Privacy.

Allo stesso modo non può invocarsi il diritto all’oblio per vicende che continuino ad essere, anche dopo molti anni, di interesse per la collettività: “l’interesse del singolo a veder tutelata la propria vita privata e ad impedire il perpetuarsi del ricordo di avvenimenti dolorosi che lo hanno visto protagonista è destinato a soccombere se siffatti avvenimenti possano considerarsi come facenti parte del contesto sociale nel quale si sono verificati e su di essi non si sia mai sopito l’interesse della collettività, di modo che, potendo essere considerati un fatto di cronaca idoneo a suscitare riflessioni, commenti e giudizi, possa la loro divulgazione ritenersi giustificata da un interesse socialcfr Tribunale di Roma.

Il diritto alla cronaca ed all’informazione, infine, non possono essere compressi, in relazione a determinate categorie di soggetti, in relazione ai quali l’informazione puntuale, anche relativamente a fatti accaduti molti anni addietro, trova motivazione nella vita pubblica dei soggetti in questione, ad esempio un uomo politico in attività. La Cassazione, con sentenza n. 5525/2012 afferma che la notizia deve rimanere ed anche essere reperibile, tutt’al più deve essere aggiornata (dando conto di assoluzioni, archiviazioni ed altri provvedimenti favorevoli al soggetto in questione).

Per questi motivi, il più delle volte, chi ritiene di avere diritto all’oblio, relativamente ad un determinato fatto di cronaca, non ne ha davvero diritto.

VicenzaPiù è molto attenta alla tutela dei diritti delle persone e laddove tale diritto alla riservatezza vi sia, procede, a seconda dei casi, all’aggiornamento, alla deindicizzazione, o alla cancellazione della notizia; o alla cancellazione dei dati personali dalla notizia che non rivesta più alcun interesse nella pubblica opinione per il tempo trascorso e che sia relativa a persone che non rivestono “ruoli pubblici”.

Può tuttavia esservi il caso di questioni che, pur non rientrando nell’ambito del diritto all’oblio, possono destare una riflessione sulla permanenza o meno della notizia sulla testata on line, o sugli indici dei motori di ricerca. In questo caso, nel contraddittorio tra le parti, VicenzaPiù può valutare le richieste di cui sopra, pure non in presenza di un conclamato “diritto all’oblio”.

Ovviamente, in questi casi il servizio non è gratuito, anche in considerazione del tempo, della ricerca (anche in ambito legale) e dell’intervento che è necessario per procedere alla cancellazione, modifica o deindicizzazione della notizia. Pertanto, tale servizio per ogni notizia viene effettuato dietro un compenso che può variare, a seconda dei casi, da 150,00 a 350,00 euro.

Una volta esaminata la richiesta, se accettata, comunicheremo il costo dell’operazione di deindicizzazione che andrà da voi specificamente approvato e sostenuto prima dell’attivazione

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