Abuso Torre Girardi sanato con acquisizione al Comune di Vicenza dei due ultimi piani? Ciro Asproso (Coalizione civica): per equità andrebbe acquisito l’intero fabbricato

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In due diverse occasioni – ci scrive nella nota che pubblichiamo Ciro Asproso, consigliere comunale di Vicenza per Coalizione civica – si è tornato a parlare della Torre Girardi (conosciuta anche come la Vela Girardi, ndr) e, a quanto mi è parso di capire, si vorrebbe chiudere la vicenda con una sorta di pareggio facendo acquisire al Comune di Vicenza i due ultimi piani abusivi e “liberando” i restanti. In realtà la questione è ben più complessa di come appare e il Comune, anche per dimostrare che esiste una giustizia e che non si fa forte solo con i deboli, dovrebbe acquisire l’intero fabbricato, come scrivo nell’Interpellanza allegata.

 


COALIZIONE CIVICA per VICENZA
INTERPELLANZA – TORRE GIRARDI – 14.09.2018

A prima vista la proposta del consigliere Marco Zocca, presidente della Commissione territorio – che invita l’Amministrazione ad acquisire gli ultimi due piani della Torre Girardi, rinunciando a riscuotere l’importo della sanzione – può sembrare una via d’uscita ragionevole da una empasse che si protrae da oltre 10 anni.
Tuttavia vi sono alcune considerazioni di carattere urbanistico e di opportunità politica che vanno tenute nella massima considerazione:
1) Già nel 2004 il Comune apriva un procedimento di abuso edilizio a carico della Girardi S.p.A. per difformità rispetto alla concessione originaria (sagoma e misure non corrispondenti al progetto). Successivamente, ad edificio quasi totalmente edificato, veniva concessa una Variante denominata: “variazione essenziale in corso d’opera“.
2) I permessi di costruire rilasciati dal Comune di Vicenza sono stati annullati nel 2005 dall’Amministrazione provinciale per mancanza degli standard a parcheggio previsti dall’art. 25 della LR 61/85 (4000 mq. per una superficie del lotto di soli 1770) e perché non era stato approvato preventivamente un PUA come prevede l’art 41 quinquies, comma sesto, della L. 1150/1943 per edifici di altezza superiore ai 25 metri e con indici di fabbricabilità superiori ai 3 mc/mq. Si ricorda che l’edificio in questione è alto 32 metri e ha un indice volumetrico di ben 9,8 mc/mq.
3) La Provincia stranamente non si accorgeva della violazione del vincolo paesaggistico originato dalla vicina Roggia Dioma. La Regione stessa, con lettera del 4 aprile 2006 indirizzata alla Provincia, confermava che: “la roggia Dioma risulta a tutt’oggi vincolata per tutto il suo corso e pertanto necessitano di preventiva autorizzazione tutti i progetti delle opere che ricadono nelle relative fasce di 150 metri“. E con lettera successiva del 31 novembre 2011 (allegata qui), indirizzata alla Procura presso la Corte dei Conti e avente ad oggetto la Torre Girardi, dichiarava: “si ritiene fosse necessario acquisire l’autorizzazione paesaggistica prima della realizzazione dell’edificio in oggetto“. Tale autorizzazione non è mai stata richiesta né rilasciata.
4) Il TAR del Veneto nel 2006 e il Consiglio di Stato nel 2007 hanno confermato l’illegittimità del permesso di costruire.
5) Dopo l’annullamento dei permessi di costruire l’edificio diveniva completamente abusivo e sempre nel 2007 il Comune notificava ai privati l’ordinanza di demolizione dell’intero fabbricato (poi sospesa arbitrariamente dal dirigente).
6) Nel 2008 il Comune rilasciava un nuovo permesso di costruire finalizzato a rimuovere i vizi riscontrati attraverso un cambio di destinazione da commerciale ad artigianale, per rendere conformi gli standard a parcheggio, e con l’obbligo di demolire gli ultimi due piani per rientrare nei limiti di altezza massimi previsti (25 m.). Non veniva però “portato a norma” l’indice di fabbricabilità che, anche escludendo i 2 ultimi piani, risulta superare di oltre due volte il limite massimo di 3 mc/mq previsti dalla L. 1150/1943.
7) Anche in questo caso nessuna autorizzazione paesaggistica veniva rilasciata dal Comune e i pochi parcheggi previsti nel progetto (24 posti auto in tutto) risultavano collocati sul ciglio spondale e quindi all’interno della fascia di rispetto idraulico prevista dall’art. 96 lett. f) RD 523/1904.
8) La Girardi comunicava l’inizio lavori nel 2009, anche se nessun lavoro venne mai avviato, e presentava richiesta di sostituire la demolizione parziale con una sanzione pecuniaria pari al valore venale degli ultimi due piani. Ma a tutt’oggi la Ditta non ha ottemperato al pagamento e il permesso di costruire, a cui sarebbe legato il tentativo di “messa a norma” dell’edificio, è scaduto da diversi anni.
Ho fatto questa disamina per riportare la memoria alla reale consistenza dei fatti e per ribadire che l’annullamento dei titoli edilizi operato dalla Provincia è avvenuto per motivi attinenti alla non conformità della costruzione a leggi regionali e statali, non per vizi formali. Gli unici ad essere oggetto della “rimozione” prevista dall’art. 38 del DPR 380/2001.
Per tutti i motivi sopraesposti, il Comune non avrebbe potuto emettere nel 2008 il nuovo provvedimento concessorio che ha poi permesso alla Girardi di chiedere l’applicazione della sanzione pecuniaria per una limitata porzione di edificio (mai pagata).
Riassumendo, ci troviamo di fronte ad una situazione per cui:
? L’edificio è interamente abusivo per i motivi già individuati dalla Provincia e per il mancato rispetto del vincolo paesaggistico, quindi per “vizi sostanziali” non emendabili. Ricordo che l’autorizzazione paesaggistica è un atto presupposto la cui mancanza rende abusive le opere realizzate.
? L’edificio non risulta affatto “a norma” perché, a tutto concedere, presenta a tutt’oggi un indice volumetrico di gran lunga superiore a quello massimo consentito dalla Legge 1150/1943 che è di 3 mc. per mq. questo, anche non considerando i due piani oggetto di demolizione. In altre parole, l’edificio potrebbe risultare rispettoso della sopracitata norma statale solo se ridotto ad un terzo della dimensione attuale.
? Il permesso di costruire del 2008 in base al quale il Comune aveva ritenuto di poter correggere i “vizi” dell’edificio è comunque ampiamente scaduto a termine di legge (validità triennale) e con esso anche i requisiti per oblare la sanzione pecuniaria.

Tutto ciò Visto e Considerato

Si ritiene che la sola acquisizione degli ultimi due piani dello stabile esponga il Comune al rischio di azioni risarcitorie da parte della Corte dei Conti che, con lettera del 29/11/2013 (allegata qui), invitava la precedente Amministrazione ad acquisire l’intero edificio, previa dichiarazione di pubblica utilità da parte del Consiglio comunale, in sostituzione della misura di riduzione in pristino.
Pertanto, si interpella il Sindaco affinché dia avvio alle procedure per l’acquisizione al patrimonio del Comune dell’intero fabbricato oggetto di abuso edilizio.

IL CONSIGLIERE COMUNALE
Ciro Asproso