Indennizzi risparmiatori, Cavallari (Adusbef): il testo completo del Fir e il punto di Tanza e Campanella

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Adusbef e FIR (Fondo Indennizzo Risparmiatori): l'avv. Fulvio Cavallari interviene su VicenzaPiuTv
Adusbef e FIR (Fondo Indennizzo Risparmiatori): l'avv. Fulvio Cavallari interviene su VicenzaPiuTv
Durante il lungo e tormentato percorso dell’istituzione del Fondo Indennizzo Risparmiatori, come ci ricorda l’avv. Fulvio Cavallari, presidente di Adusbef Veneto, l’associazione nazionale ha collaborato molto attivamente con il gruppo della cabina di regia.
Riprendiamo, quindi, dalla rivista di Adusbef Risparmio e Futuro il testo definitivo del FIR come da modifiche apportate nell’articolo 36 del decreto crescita e il punto ufficiale a firma del presidente nazionale Avv. Antonio Tanza, con la collaborazione del collega Massimo Campanella della Direzione nazionale di Adusbef.

Antonio Tanza (Presidente nazionale Adusbef ): Con i decreti attuativi si apre una finestra di 180 giorni per le domande … ma i rimborsi solo a fine anno, salvo trabocchetti … !

I numeri in gioco …

inferiore ai 35.000,00 euro di reddito imponibile IRPEF 2018 per potersi assicurare l’indennizzo automatico;

o inferiore ai 100.000,00 euro di patrimonio mobiliare (depositi e titoli, eccettuata la perdita) per potersi assicurare l’indennizzo automatico (si cerca di innalzare questo tetto a 200.000,00 ma vi è l’incognita UE).

La situazione reddituale di ammontare inferiore a 35.000 euro ovvero il patrimonio mobiliare di valore inferiore a 100.000 euro, sono le due soglie alternative per l’accesso a detto indennizzo forfettario.

Privati che superano i 35.000,00 euro di reddito imponibile IRPEF 2018 e che, contemporaneamente, superano 100.000,00 euro di patrimonio mobiliare (eccettuata la perdita) e microimprese dovranno affrontare il giudizio della commissione che valuterà la sussistenza di violazioni massive che hanno innescato l’operazione bancaria..

200.000 sono i risparmiatori coinvolti nel crac dei ladri di banche (che restano impuniti, a piede libero e con le tasche piene di soldi !)

Il decreto attuativo  che istituisce la commissione tecnica e che indica i tempi e modi delle procedure;  che nomina i 9 componenti della commissione;

da il via al decorso dei 180 giorni utili per la presentazione delle domande;

si attende nei 30 gg successivi all’entrata in vigore del Decreto Crescita.

La commissione verificherà requisiti oggettivi e soggettivi e darà il via libera ai ristori “automatici” per il 90% dei risparmiatori (entro il tetto massimo di ristoro pari a 100.000,00), il resto verrà esaminato caso per caso. Siamo a dicembre 2019 … nell’ipotesi migliore!

Commi della legge 145/2018 che modificava la legge 205/2017 e modificata (23.04.18) dall’articolo 36 del Decreto Crescita

493. Per la tutela del risparmio e per il rispetto del dovere di disciplinare, coordinare e controllare l’esercizio del credito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un Fondo indennizzo risparmiatori (FIR), con una dotazione iniziale di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Il FIR eroga indennizzi a favore dei risparmiatori come definiti al comma 494 che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, in ragione delle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza, ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

494. Hanno accesso alle prestazioni del FIR i risparmiatori, persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli o coltivatori diretti, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale di cui, rispettivamente, agli articoli 32 e 35 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, nonché le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che occupano meno di dieci persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro, in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche di cui al comma 493 alla data del provvedimento di messa in liquidazione, ovvero i loro successori e aventi causa.

495. Sono in ogni caso esclusi dall’accesso alle prestazioni del FIR le controparti qualificate di cui all’articolo 6, comma 2- quater, lettera d), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e i clienti professionali, di cui ai commi 2- quinquies e 2-sexies del medesimo articolo 6.

496. La misura dell’indennizzo per gli azionisti di cui al comma 494 è commisurata al 30 per cento del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore. La percentuale del 30 per cento, entro tale limite, può essere incrementata qualora in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 le somme complessivamente erogate per l’indennizzo secondo il piano di riparto siano inferiori alla previsione di spesa dell’esercizio finanziario, nel pieno rispetto dei limiti di spesa, della dotazione finanziaria del FIR e fino al suo esaurimento, fermo restando quanto previsto al comma 499.

497. La misura dell’indennizzo per gli obbligazionisti subordinati di cui al comma 494 è commisurata al 95 per cento del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore. La percentuale del 95 per cento, entro tale limite, può essere incrementata qualora in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 le somme complessivamente erogate per l’indennizzo secondo il piano di riparto siano inferiori alla previsione di spesa dell’esercizio finanziario, nel pieno rispetto dei limiti di spesa, della dotazione finanziaria del FIR e fino al suo esaurimento, fermo restando quanto previsto al comma 499.

498. Le somme erogate a norma dell’articolo 11, comma 1-bis, del decretolegge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, sono assegnate a titolo di indennizzo ai sensi del secondo periodo del comma 493. Conseguentemente, il FIR è surrogato nei diritti del risparmiatore per l’importo corrisposto.

499. L’indennizzo di cui al comma 496 è corrisposto al netto di eventuali rimborsi ricevuti a titolo di transazione con le banche di cui al comma 493 nonché di ogni altra forma di ristoro, rimborso o risarcimento. A tal fine, il Fondo interbancario di tutela del deposito (FITD), attraverso la collaborazione del sistema bancario e delle banche in liquidazione, documenta il costo di acquisto e l’incasso di somme derivanti da altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento.

500. L’indennizzo di cui al comma 497 è corrisposto al netto di eventuali rimborsi ricevuti a titolo di transazione con le banche di cui al comma 493 nonché di ogni altra forma di ristoro, rimborso o risarcimento, nonché del differenziale cedole percepite rispetto a titoli di Stato di durata equivalente.

A tal fine, il Fondo interbancario di tutela del deposito (FITD), attraverso la collaborazione del sistema bancario e delle banche in liquidazione, documenta il costo di acquisto e l’incasso di somme derivanti da altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento, nonché del differenziale tasso di rendimento delle cedole percepite rispetto a titoli di Stato con scadenza equivalente.

501. Il FIR opera entro i limiti della dotazione finanziaria e fino a concorrenza delle risorse. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di presentazione della domanda di indennizzo nonché il piano di riparto semestrale delle risorse disponibili. Con il medesimo decreto è istituita una commissione tecnica per l’esame e l’ammissione delle domande all’indennizzo del FIR, composta da nove membri in possesso di idonei requisiti di competenza, onorabilità e probità. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze è determinato il compenso da attribuire ai componenti della commissione tecnica. Ai relativi oneri, pari a 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante la dotazione del FIR. La domanda di indennizzo, corredata di idonea documentazione attestante i requisiti di cui al comma 494, è inviata al Ministro dell’economia e delle finanze entro il termine di centottanta giorni dalla pubblicazione del citato decreto. La prestazione di collaborazione nella presentazione della domanda e le attività conseguenti non rientrano nell’ambito delle prestazioni forensi e non danno luogo a compenso.

502. I risparmiatori che documentano nella domanda di indennizzo un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a 35.000 euro nell’anno 2018 sono soddisfatti con priorità a valere sulla dotazione del FIR.

503. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1106, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è ridotta di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Le risorse della contabilità speciale di cui all’articolo 7- quinquies, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono versate per l’importo di 500 milioni di euro all’entrata del bilancio dello Stato entro il 30 marzo 2019 e restano acquisite all’erario. Le somme nonimpegnate al termine di ciascun esercizio finanziario sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate negli esercizi successivi.

504. Il Fondo di ristoro finanziario di cui all’articolo 1, commi da 1106 a 1108, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituito dal FIR. All’articolo 1, comma 1107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il primo e il secondo periodo sono soppressi.

505. Non hanno accesso in ogni caso alle prestazioni del FIR i soggetti che abbiano avuto, nelle banche di cui al comma 493 o loro controllate, dal 1°gennaio 2007, gli incarichi di: componente del consiglio di amministrazione e degli organi di controllo e di vigilanza, inclusi gli organi che svolgono funzioni di gestione del rischio e revisione interna; membro del collegio sindacale; consigliere delegato; direttore generale e vice direttore generale, nonché i loro parenti ed affini di primo e di secondo grado.

506. Al comma 3, alinea, dell’articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le parole: « L’importo dell’indennizzo forfetario è pari all’80 per cento del corrispettivo pagato per l’acquisto degli strumenti finanziari » sono sostituite dalle seguenti: « L’importo dell’indennizzo forfetario è pari al 95 per cento del corrispettivo pagato per l’acquisto degli strumenti finanziari ». Conseguentemente il Fondo interbancario di tutela del deposito (FITD) integra i rimborsi già effettuati entro il 31 dicembre 2019.

507. Entro il 30 settembre 2019, il Ministro dell’economia e delle finanze presenta alle Camere una relazione relativa all’attuazione dei commi da 493 a 506 nella quale comunica il numero dei risparmiatori indennizzati, le risorse della dotazione del FIR a tale scopo destinate, quelle accertate e disponibili per l’eventuale incremento dell’indennizzo a norma del comma 496, nonché il numero stimato dei risparmiatori che hanno titolo ad accedere alle risorse del FIR. Con la medesima relazione il Ministro dell’economia e delle finanze comunica l’ammontare stimato delle risorse destinate all’indennizzo dei risparmiatori aventi titolo che conseguentemente sono iscritte nel bilancio di previsione dell’anno 2020.

508. Al fine di assicurare il regolamento diretto di transazioni in cambi e titoli delle imprese italiane operanti su mercati internazionali, all’articolo 10 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 5 è sostituito dal seguente: « 5. La Banca d’Italia può stabilire, con proprio provvedimento, l’applicazione delle disposizioni del presente decreto agli enti italiani che partecipano ai sistemi aventi a oggetto l’esecuzione di ordini di trasferimento di cui all’articolo 1, comma 1, lettera m), numero 1), di uno Stato non appartenente all’Unione europea. Nel caso di sistemi aventi ad oggetto l’esecuzione di ordini di trasferimento di cui all’articolo 1, comma 1, lettera m),numero 2), il provvedimento è adottato d’intesa con la Consob, previa valutazione dell’opportunità di concludere apposite intese tra le predette autorità e le competenti autorità dello Stato estero interessato »; b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: « 5-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 5, i sistemi designati in uno Stato membro che receda dall’Unione europea senza aver concluso uno specifico accordo ai sensi dell’articolo 50 del Trattato sull’Unione europea (TUE), gestiti da operatori legittimati alla prestazione dei rilevanti servizi nel territorio della Repubblica sulla base della disciplina ad essi rispettivamente applicabile, continuano, nonostante tale recesso, a considerarsi sistemi designati a tutti gli effetti previsti dall’ordinamento, fino all’adozione del provvedimento previsto dal comma 5, e comunque per un periodo non eccedente ventuno mesi dal momento in cui i trattati cessano di essere applicabili allo Stato interessato ai sensi dell’articolo 50 del TUE ».

509. Nell’ambito delle misure per la tutela dei risparmiatori, al fine di potenziare la funzione di vigilanza della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), anche in conseguenza dell’attuazione dei compiti derivanti dal recepimento della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2019.

FONDO INDENNIZZO RISPARMIATORI, Adusbef: La Storia Infinita

Ancora nulla (di totalmente definitivo, ndr), per chi ha perso tutti i propri risparmi in seguito alle vicende delle banche fallite, e questo dopo due anni e mezzo di promesse, discussioni, riunioni e di speranze.

Andando indietro nel tempo, in un breve excursus, almeno per quanto mi riguarda, tutto è iniziato con la giornata Nazionale del risparmio tradito del 4 ottobre 2017, in piazza Montecitorio. I primi incontri con le forze politiche, che si dichiararono sensibili al problema dei risparmiatori truffati, a dire il vero un po’ tutte, dalle allora forze di governo, alle opposizioni. Poi si è continuato con gli incontri, per trovare un dialogo con il Governo del PD, con l’allora sottosegretario all’economia On. le Baretta, che pose il seme del primo Fondo di ristoro per i risparmiatori traditi, inserito nella Legge di bilancio del dicembre 2017.

L’impianto iniziale viene fin da subito migliorato, per il Fondo di ristoro risparmiatori si riducono i tempi di accesso e se ne raddoppia la dotazione, da 50 a 100 milioni per i risparmiatori delle ex-banche popolari venete (Veneto Banca e Banca Popolare Vicenza) e delle quattro banche poste in liquidazione (CariChieti, Banca Etruria, CariFerrara e Banca Marche) che sono stati vittime di un danno “ingiusto”.

Il riconoscimento del danno potrà arrivare anche attraverso il ricorso alla Camera arbitrale dell’Anac, l’Autorità anticorruzione, previsto grazie ad un emendamento approvato nella notte dalla V Commissione della Camera dei Deputati, sul quale forte è stato l’impegno del sottosegretario all’Economia, Pier Paolo Baretta.

E’ lo stesso sottosegretario a spiegare, in alcune dichiarazioni alla stampa, come le risorse, sono state estese anche al 2020 e al 2021, e di come si riducano contemporaneamente, i tempi per il riconoscimento del danno e l’accesso al fondo di ristoro, un impegno preso con i risparmiatori e che è stato mantenuto, così si scrive.

Oltre all’arbitrato, il danno ingiusto subito dai risparmiatori potrà essere riconosciuto da una sentenza del giudice, anche di primo grado e non passata in giudicato, come inizialmente previsto. Passano, infine, da 180 a 90 i giorni a disposizione del Mef per la definizione del decreto attuativo.

Non solo, vengono inoltre stanziati da Banca Intesa, che ha acquistato le due banche venete, altri 100 milioni, in più il fondo interbancario stanzia altri 150 milioni, la dotazione totale è per circa 350 milioni iniziali, i soldi stanziati dal Governo non sono soldi pubblici ma si devono andare a prendere dai cosiddetti Conti dormienti. Quindi il fondo nasce con la legge di bilancio del 2017, ma sono attesi i decreti attuativi che dovranno essere emanati entro marzo 2018.

Il Governo PD cade, e con le nuove elezioni Lega e Movimento 5 Stelle decidono che il fondo può essere migliorato ma soprattutto ampliato, si parla subito di una dotazione di 1500 milioni in tre anni, con una dotazione di 500 milioni l’anno, ma con dei paletti il principale è che i truffati avranno un 30% della perdita con un tetto massimo di 100.000,00 euro.

Il Governo chiede l’ausilio delle associazioni per la definizione della legge al fine di migliorarla, e si crea una “cabina di regia”, con le principali associazioni dei risparmiatori; ma mentre la maggioranza di queste vuole mantenere lo schema del fondo Baretta con il vaglio di un arbitrato o di un giudice, una minoranza insiste per un accesso immediato senza passaggi intermedi.

La legge di bilancio del 2018 che istituisce il nuovo Fondo, adotta quest’ultimo criterio e dopo alcune richieste di chiarimenti da parte della Commissione UE i decreti attuativi che sarebbero dovuti entrare in vigore il 31 gennaio cominciano a slittare. Con le convocazioni successive della “cabina di regia”, il Governo rassicura che il Fondo sta per essere attuato e che le richieste di chiarimenti della Commissione UE non incidono sull’intenzione del Governo di darvi seguito, ma i ritardi per l’emanazione dei decreti attuativi aumentano fino alla data del 28 marzo, dopo l’ ennesima manifestazione di protesta a piazza Montecitorio da parte delle associazioni dei consumatori, le stesse vengono convocate per l’8 aprile a palazzo Chigi addirittura dal Premier Giuseppe Conte, per discutere della attuazione del Fondo Qui il resoconto dell’incontro dell’8 aprile 2019.

 

Cronistoria del passo precedente alla definizione dell’articolo 36 del decreto crescita

CONVOCATE DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI LE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI TRA CUI L’ ADUSBEF PER IL FONDO DI RISTORO RISPARMIATORI (FIR)

“Alle ore 12,30, le Associazioni dei consumatori sono state ricevute da una delegazione del Governo, presente il Presidente Del Consiglio dei Ministri Avv. Conte, con il ministro dell’Economia On.Tria,il ministro Fraccaro ed i sottosegretari Villarosa e Bitonci. Il presidente del Consiglio ha manifestato la ferma intenzione del Governo di dare attuazione alla Legge sul Fondo di ristoro risparmiatori, già approvata nella legge di bilancio lo scorso dicembre, ma non ancora attuata in quanto i decreti attuativi previsti per il 31 gennaio non sono stati ancora emanati. Nella stessa sede è stata illustrata l’esigenza che la legge primaria venga modificata, essendo necessario il ripristino di forme di controllo per mezzo di un giudice, organo terzo, in modo da evitare ulteriori ritardi nella attuazione. E’ stato proposto un doppio binario, da un lato delle liquidazioni immediate sempre al 30% dell’investimento, per i cittadini con reddito entro i 35.000,00 euro o con Patrimonio netto mobiliare fino a 100.000,00 euro, per gli altri sarà necessario il controllo di un organo terzo, quale ad esempio l’Arbitro per le controversie finanziare, che dovrà valutare le posizioni individuali, ma sulla base di criteri omogenei da definirsi anche con successivo decreto. Sui tempi il premier si è dichiarato disponibile , a modificare la legge primaria con decreto legge anche nel prossimo consiglio dei ministri, che si sarebbe tenuto il giorno successivo cioè in data 9 aprile 2019. Entro pochi giorni sarebbe stato emanato il decreto di attuazione.

Quindi, nella riunione, il Governo ha manifestato la ferma intenzione di dare attuazione alla legge sul FIR, senza ulteriori indugi. Resteranno fuori rivalutazioni ed interessi ed il prezzo delle azioni sarà quello al momento della perdita”. Queste le proposte, da sottolineare nel corso dell’incontro, l’invito alle Associazioni, da parte del premier ad aderire alle modifiche proposte, in modo da inserirle in un decreto legge già nel Consiglio dei Ministri del giorno successivo.

Ben 17 associazioni su 19 aderivano alla proposta di modifica della legge, ma il giorno dopo in Consiglio dei ministri le modifiche paventate non venivano inserite, e le scuse ufficiali che apparivano sui giornali erano che si voleva attuare il Fondo con l’unanimità delle Associazioni o che il Fondo era praticamente pronto ma che lo si voleva perfezionare.

In data 18 aprile, le Associazioni hanno deciso di organizzare un sit-in, in piazza Montecitorio, per protestare per l’ennesima volta, sulla mancata attuazione del Fondo, sia pure con le nuove proposte avanzate dal premier ed accettate, a larga maggioranza, dalle Associazioni convocate.

Sit-in organizzato anche in considerazione del fatto, che non veniva concesso un nuovo incontro con il premier, che le modifiche non venivano inserite nel Decreto Crescita, e che nella stessa data del 18 aprile il Consiglio dei ministri previsto si teneva a Reggio Calabria.

Le Associazioni nel corso della manifestazione hanno comunque potuto incontrare alcuni onorevoli sia delle coalizioni di Governo che delle opposizioni, in particolare si è tenuto un incontro al Nazareno sede del PD con il neo segretario On. Nicola Zingaretti, insieme ad una delegazione del suo partito tra cui alcuni senatori. Zingaretti dopo aver ascoltato le vicende relative al Fondo indennizzo, ha assicurato che il suo partito si impegnerà a dare battaglia in parlamento, affinché il tema del ristoro ai risparmiatori torni in cima alle priorità del Governo, prima che possa passare in secondo piano.

In ogni caso, difficilmente le Associazioni, che sin’ora hanno operato, abbandoneranno i risparmiatori, l’impegno resterà sempre massimo, per rendere soddisfazione alle migliaia di cittadini che chiedono giustizia oltre che riscatto sociale e politico.

Avv. Massimo Campanella Direttivo Adusbef