Processi ex BPVi e Veneto Banca: consigli e chiarimenti per i soci su parti civili, citazioni Intesa per danni, effetti delle transazioni, insinuazioni al passivo delle liquidazioni

426

Vanno avanti le udienze davanti al Gup Roberto Venditti per il processo a Vicenza per il crac della Banca Popolare di Vicenza e al Gup Lorenzo Ferri per il processo romano sul flop di Veneto Banca. Sono molte le decisioni simili dei due procedimenti ma sono anche molti i dubbi che agitano (e a lungo agiteranno) i sonni delle migliaia di soci, circa diecimila in totale, la cui costituzione di parte civile è stata accettata, di quelli, molto pochi, che l’hanno avuta rifiutata e di coloro, decine di migliaia, che neanche ci hanno provato o ne hanno semplicemente rinviato la richiesta.

Intanto c’è da dire che le associazioni che non sono state riconosciute come parti civili sono quelle, come Noi che credevamo nella BPVi, la cui formazione, la cui registrazione negli appositi elenchi e la cui attività a tutela di soci reali (e non solo genericamente rientranti nei loro statuti) è avvenuta dopo l’inizio delle indagini e che, quindi, non possono vantare danni subiti prima che esistessero o che operassero a favore di soci effettivi delle due banche.

Alcune delle associazioni, ammissibili o meno, come Ezzelino III da Onara, hanno, quindi, deciso di far chiedere la costituzione come parte civile in questa fase solo a due soci “campione”, uno per ognuna delle due banche, ovviamente ammessi. Perchè? Intanto per aver diritto ad entrare in possesso dei documenti processuali necessari a tutelare gli interessi loro e di tutti gli altri associati.

E poi, visto che ci si potrà costituire come parti civili anche nella prima udienza del dibattimento vero e proprio, quello dopo il rinvio a giudizio, e visto che potrebbe essere essere dichiarata la definitiva ammissibilità di Banca Intesa Sanpaolo come “ristoratrice” di eventualo danni riconosciuti con sentenza definitiva, queste associazioni attendono questa decisione, per quanto ipotetica, prima di far chiedere a tutti i propri associati la costituzione come parte civile nei confronti di tutti i possibili responsabili.

In pratica chi, una decina di migliaia di ex soci, già l’avesse chiesta e ottenuta dovrebbe farsi carico delle le ulteriori procedure e incombenze, anche economiche, per chiederla anche nei confronti di Intesa. Chi ha atteso di farlo, già sapendo che potrebbe essere chiamata a rispondere dei danni anche la banca che ha acquistato le attività delle due ex Popolari ad un euro complessivo, farà un’unica richiesta di costituzione.

Ricordiamo, però, di non farsi soverchie illusioni per risultati finali pratici perchè Intesa ovviamente si oppone alla citazione adducendo a sua tutela lo schermo del decreto Legge n. 99, che la esenta da responsabilità e che per non schermarla dovrebbe essere dichiarato incostituzionale, e perchè, nel caso tale decreto fosse annullato (e non considerando le eventuali reazioni di Intesa), bisognerà, comunque, aspettare l’esito dei tre gradi di giudizio: solo in caso di condanna degli imputati i responsabili dei danni verranno chiamati a risponderne per le misure stabilite.

E allora?

Allora i soci truffati (questo è certo, sentenze o non sentenze) possono contare sempre sui rimborsi previsti dal Fondo di ristoro delle vittime di reati bancari, approvati poco prima della chiusura della legislatura e che, pur ammontando in totale a “solo” 100 milioni di euro in 4 anni, potranno (e dovranno se le associazioni si muoveranno compatte e decise al riguardo) essere notevolmente integrati.

Ma per avere diritto a chiedere rimborsi (si badi bene a chiedere e non a ottenere in automatico) è necessario che i soci si insinuino al passivo delle due banche in Liquidazione Coatta Amministrattiva (LCA).

La richiesta di insinuazione al passivo potrà e dovrà essere fatta anche da chi non ha chiesto o, se l’ha chiesta, non ha ottenuto la costituzione come parte civile nei due processi ma potrà e dovrà, insiste Patrizio Miatello, essere inviata (con semplice Raccomandata A/R o con Pec, facendosi assistere e anche no da un legale o da un’associazione) anche da chi questa costituzione non l’ha ottenuta perchè ha aderito alla precedente Offerta Pubblica di Transazione (Opt), fatto che implicava la rinuncia ad azioni legali successive. 

La richiesta, anche se dovesse essere, come probabilmente sarà, non accettata dai commissari liquidatori sarà un documento da esibire all’Anac di Raffale Cantone per rientrare nell’elenco dei soci a cui l’Autorità Nazionale Anti Corruzione deciderà di attribuire un rimborso: il decreto di istituzione del fondo, infatti, prevede ristori anche per chi avesse transato solo detraendo la cifra già percepita con la transazione dall’importo che dovesse essere assegnato dall’Anac stessa in base alle domande fatte, alle relative motivazioni e ai fondi disponibili.

Ecco, speriamo di aver risposto ad alcune domande anche se non a tutte ma aggiungiuamo, doverosamente, che tutti i nostri chiarimenti andranno debitamente verificati caso per caso con gli esperti che avranno in mano le carte e conosceranno le singole situazioni.