Come accudire gli animali nella vigenza del Dpcm del 3 novembre con le nuove misure anti-covid? L’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) ha redatto un prontuario per i possessori di animali e per i volontari impegnati sul campo nell’accudimento di randagi e colonie feline. Ecco qualche indicazione utile fino al 3 dicembre 2020.
Il nuovo Dpcm ha differenziato le Regioni d’Italia in tre fasce: gialla, arancione e rossa, a seconda del rischio di contagio, disponendo restrizioni differenti.
– Autocertificazione (scarica il PDF). È necessaria per uscire di casa dalle ore 22 alle 5 del mattino per ragioni di lavoro, necessità o salute e da utilizzare sempre nelle Regioni ad alto rischio (art 2 e 3 DPCM 3.11.2020)
Come nella precedente fase, è possibile continuare ad accudire gli animali come volontari. È raccomandabile portare sempre con sé la documentazione che possa provare la propria attività (es. nomina tutor di colonia felina), essere muniti di mascherina, rispettare il distanziamento sociale. Gli assembramenti sono sempre vietati.
CASI FREQUENTI
Cani – È consentita la passeggiata con il cane come nei precedenti mesi sottoposti a limitazioni per l’emergenza sanitaria fino alle 22. Se prima di questa fascia oraria si è al lavoro, è possibile portare fuori il cane muniti di autocertificazione e indicando i motivi (es. attività lavorativa) per i quali non si è usciti prima. Se il cane ha una necessità impellente di uscire, si può provvedere ai suoi bisogni fisiologici a prescindere da orario e località, rimanendo nei pressi dell’abitazione e dichiarando la motivazione in caso di controllo. È fatto salvo il diritto di far visitare il nostro cane dal veterinario.
È inoltre possibile continuare a svolgere attività di volontariato presso i rifugi: l’attività di assistenza agli animali è necessaria per garantirne il benessere, come confermato dalle circolari del Ministero della Salute emanate l’8 aprile e il 15 maggio 2020. È anche consentito l’accudimento del cane di quartiere\libero. È bene riportare nella dichiarazione quanto necessario per dimostrare la propria attività (es. nomina tutor oppure ordinanza di rimessione cane sul territorio).
Gatti – Resta la possibilità di spostarsi per accudire colonie feline come previsto nelle circolari del Ministero Salute emanate l’8 aprile e il 15 maggio 2020. Nel caso di cura di colonie feline in proprietà privata (aziende, ecc. ) è necessario farsi rilasciare una dichiarazione dalla proprietà che attesti che siete incaricati di seguire la colonia felina. Se però la colonia ancora non è riconosciuta, occorre munirsi di documentazione che provi l’esistenza della colonia e\o la domanda di riconoscimento, da allegare alla propria dichiarazione. È comunque fatto salvo il diritto a far visitare il gatto dal veterinario.
Cavalli ed equidi – Salvo disposizioni differenti della Federazione Italiana Sport Equestri ai propri affiliati, è possibile recarsi in maneggio per provvedere al proprio cavallo\equide per garantirgli il movimento necessario. Ciascuna struttura, fermo restando la garanzia di provvedere alle necessità quotidiane dell’animale, potrà disporre autonomamente sull’accesso. Ricordiamo a questo proposito la differente regolamentazione, sullo spostamento, vigente nelle Regioni, a seconda della fascia di appartenenza.
Altri animali – Ricordiamo che il diritto di provvedere alle cure, mantenimento e benessere del proprio animale si riferisce a qualsiasi specie da tenuta a scopo d’affezione come, per esempio, galline, volatili, maiali ecc. Anche in questo caso, è bene munirsi della documentazione utile per provare quanto dichiarato per lo spostamento.
Sterilizzazione di animali randagi – Sussiste il diritto dei volontari a richiedere la sterilizzazione degli animali randagi, intervento necessario per fronteggiare il fenomeno del randagismo. Tuttavia, nelle zone soggette ad alto rischio, è possibile che vi siano rallentamenti o interruzioni dovuti all’emergenza sanitaria. Rivolgersi al Servizio veterinario di competenza per le informazioni.
Si ricorda che l’attività delle organizzazioni per la promozione e difesa di animali e ambiente (codice Ateco 949960), come Oipa Italia, non è stata limitata. Per questioni diverse da quelle citate o per chiarimenti, potete contattare lo Sportello legale dell’Oipa all’indirizzo email sportellolegale@oipa.org.
Per ulteriori informazioni, l’Oipa invita a documentarsi principalmente attraverso i canali ufficiali del Governo italiano, del Ministero della Salute e della Protezione civile.