Non vincolante la condanna dell’Arbitro finanziario, Il Sole 24 Ore: le decisioni dell’Acf non possono fondare un procedimento monitorio

927

Il tributarista Loris Mazzon, tra gli “scopritori”, insieme all’avv. prof. Rodolfo Bettiol e a Patrizio Miatello, del fondo da cui attingere gli indennizzi ai risparmiatori azzerati dalle banche popolari venete e non solo (alla fine il Fir dopo il “sabotaggio” della legge 205, cioè dei conti dormienti, sottopone all’attenzione l’articolo de Il Sole 24 Ore del 5 aprile 2022 sull’Arbitro finanziario che, dice, “ha avuto poco risalto”.

Di Benedetta Musco Carbonaro

La sentenza 3654/2022 del Tribunale di Roma ha revocato il decreto ingiuntivo emesso in base alla decisione di condanna dell’ (Acf). L’Acf aveva condannato Intesa (quale incorporante di Banca Nuova) per un acquisto di azioni di Banca Popolare di Vicenza effettuato dal cliente. Intesa aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, ma l’Acf aveva comunque accolto le domande del cliente e Intesa non aveva adempiuto alla decisione poiché il contenzioso su azioni delle banche venete è escluso dalla cessione. A fronte di ciò, il cliente ha chiesto e ottenuto un ricorso per decreto ingiuntivo, assumendo che la decisione dell’Acf avesse la natura di un lodo arbitrale irrituale. Intesa si è opposta al decreto ingiuntivo sia perché emesso da un Tribunale incompetente per territorio, sia perché in generale le decisioni dell’Acf non possono fondare un procedimento monitorio.

Il Tribunale di Roma ha accolto l’opposizione di Intesa sulla base di considerazioni molto rilevanti. Il Giudice ha infatti analizzato la natura giuridica dell’Abf/Acf, escludendo che tali procedimenti possano essere assimilati alla conciliazione, all’arbitraggio e anche all’arbitrato, anche irrituale.

In particolare, è stata esclusa la natura di arbitrato in quanto tra le parti non è ravvisabile alcun accordo anche solo vagamente assimilabile a un compromesso, né una volontà devolutiva dell’intermediario, che è tenuto necessariamente ad aderire sia all’Abf (Arbitro bancario finanziario) che all’Acf.

Il Giudice ha poi considerato che non esiste alcun meccanismo di impugnazione della decisione pronunciata dal collegio, poiché l’unica possibilità di “riesame” è instaurare un ordinario giudizio civile, e l’unica reale sanzione prevista per l’intermediario che non esegue la decisione è di tipo reputazionale.

La natura di arbitrato va esclusa anche perchè il procedimento può essere attivato solo dal cliente e l’eventuale condanna può essere pronunciata solo nei confronti dell’intermediario, e mai del cliente. Sulla base di ciò, il giudice ha confermato che le decisioni Acf non sono vincolanti né hanno idoneità a passare in giudicato o a costituire titolo esecutivo.

Pertanto, il Tribunale di Roma ha revocato il decreto ingiuntivo opposto.

La sentenza è di grande rilevanza perché viene confermato che le decisioni dell’Acf/Abf non possono costituire titolo esecutivo non solo in via diretta, ma neppure in via indiretta, ossia utilizzando la decisione non adempiuta per chiedere un decreto ingiuntivo al giudice civile, in modo da costringere, con questo secondo passaggio, l’intermediario condannato a eseguire la decisione. Poiché alla strada del decreto ingiuntivo su pronunce dell’Acf non eseguite ricorrono spesso i clienti delle banche, è evidente il considerevole impatto della sentenza di Roma, che di fatto impedisce che le decisioni di tali istituti vengano snaturate diventando, tramite il ricorso al decreto ingiuntivo, un titolo esecutivo da azionare nei confronti degli intermediari, sovvertendo così i meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie introdotti dal legislatore.