L’archiviazione di 21 amministratori e sindaci della “fu” BPVi: per l’avv. prof. Bettiol “può lasciare degli scontenti ma è processualmente condivisibile”

Archiviati Zonin, Sorato, Zigliotto, Dossena, Miranda, Monorchio, Zuccato, Breganze, Tibaldo, Pavan, Tognana, Fantoni, Sbabo, Stella, Domenichelli, Bianchi, Macola, Angius, Zamberlan, Cavalieri e Piussi

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Archiviazione per crac BPVi anche per Marino Breganze, un ex vice presidente
Archiviazione per crac BPVi anche per Marino Breganze, un ex vice presidente

In data 30 marzo 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza,  Matteo Mantovani, ha emesso un'ordinanza di archiviazione (clicca qui per scaricarla, ndr) nel procedimento ove figuravano come indagati gli amministratori e sindaci di BPVi (Banca Popolare di Vicenza). La richiesta era stata formulata dagli stessi pubblici ministeri che avevano iniziato e seguito il processo celebrato in primo grado nei confronti di Zonin, Sorato, Pellegrini, Marin, Giustini, Piazzetta, Zigliotto.

Per ragioni di salute il procedimento a carico di Sorato è stato stralciato ed è tutt’ora in corso.

Il GIP richiama espressamente il processo conclusosi in primo grado in data 19 marzo 2021 con la condanna di Zonin, Giustini, Marin e Piazzetta, nonché l’assoluzione di Zigliotto e Pellegrini. La decisione del Tribunale dimostra secondo lo stesso il fondamento della domanda di archiviazione dei pubblici ministeri essendoci identità di contestazione dei reati (aggiotaggio, ostacolo alla vigilanza, falso in prospetto).

Ai sensi dell’art. 649 C.P.P. deve poi disporsi l’archiviazione nei confronti di Zonin, Sorato e Zigliotto per la pendenza dei procedimenti relativi che rende improcedibile l’azione penale.

Il Gip ricostruisce il fenomeno delle operazioni baciate richiamando in sintesi le risultanze del processo già celebrato, sottolineando come il loro occultamento abbia provocato un effetto gravemente distorsivo in termini di corretta rappresentazione ed informativa dei livelli patrimoniali della banca all’autorità di vigilanza ed al pubblico.

Ciò che per il Gip risulta dalle condanne del Tribunale di Vicenza e dalle assoluzioni di Zigliotto e Pellegrini è che le operazioni fraudolente sono state poste in essere in piena consapevolezza solo da alcuni amministratori specificamente dal vertice decisionale della Banca Popolare. Le operazioni baciate ed il loro occultamento sono state effettuate solo ai vertici più alti del consiglio di amministrazione ed ai vertici delle divisioni fondamentali della Banca quali la divisione mercati, la divisione finanza e la divisione crediti.  Al consiglio di amministrazione non perveniva notizia di finanziamenti per l’acquisto delle azioni, nè vi era traccia documentale di ciò.

Di tutto rilievo è per il Gip l’assoluzione di Zigliotto e Pellegrini che non potevano rendersi conto delle condotte di occultamento e falsità che costituiscono la base fattuale dei tre reati per cui si procedeva nei loro confronti. Va osservato, per vero, che avverso la soluzione di Zigliotto e Pellegrini vi è appello del Pubblico Ministero.

In assenza di segnali d’allarme non vi può essere una responsabilità degli amministratori e dei sindaci per come risulta dall’approfondita disamina dibattimentale.

Una particolare trattazione è riservata dal Gip alle posizioni di Dossena, Miranda, Monorchio e Zuccato per concludere che non risulta in capo agli indagati la consapevolezza delle pratiche fraudolente che realizzano i reati ipotizzati.

Alcuni risparmiatori avevano presentato opposizione all’archiviazione sollevando la configurazione di truffe e del reato di associazione a delinquere.

Il GIP ritiene che gli elementi indicati come costitutivi delle truffe siano in realtà costitutivi dell’ostacolo alla vigilanza, dell’aggiotaggio e del falso in prospetto.

Non sussiste l’associazione a delinquere difettando una organizzazione di una certa stabilità e sussistendo in realtà l’ipotesi di un normale concorso di persone nel reato.

La decisione del GIP può lasciare degli scontenti, ma alla luce delle risultanze processuali va considerata condivisibile.

Nel processo penale la prova deve essere particolarmente rigorosa e vige il principio che la condanna può essere pronunciata al di là di ogni ragionevole dubbio.

Ai fini della sussistenza dell’elemento psicologico del reato occorre la prova della consapevolezza e volontà del fatto costitutivo del reato.

Nel caso di specie occorre la prova della volontà di concludere le operazioni di finanziamento delle azioni e la volontà di occultare tale fenomeno.

Quanto meno a titolo di concorso nel reato occorre la consapevolezza del fenomeno e la volontaria desistenza dell’impedire le false rappresentazioni che costituiscono l’essenza dei reati in contestazione.

Resta da valutare alla luce del diritto civile se possa sussistere una responsabilità colposa.

Questa però è un’altra questione

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