Attribuzione cognome materno, avvocato Astorino (Aduc): “un tabù?”

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L’attribuzione del cognome materno è argomento ciclicamente alla ribalta.

Numerose nel tempo le mozioni e le proposte di Legge per, motivi e scopi diversi, attribuire ai figli non solo il cognome del padre ma anche quello della madre.

Come funziona la scelta del nome e quella del cognome? – si chiede nel comunicato che pubblichiamo Sara Astorino, legale, consulente  Aduc (qui altre note Associazione per i diritti degli utenti e consumatori su ViPiu.it, ndr).

Ogni Stato ha norme che regolano la scelta del nome tanto che in ogni parte del mondo esiste una lista di nomi vietati, e regole precise per il nome del nascituro.

In Italia il nome può essere composto da un numero massimo di tre elementi ma al figlio non si può attribuire il nome del padre, di un fratello o di una sorella viventi, non si può utilizzare un cognome per attribuire un nome né possono essere utilizzati nomi di località o nomi imbarazzanti.

Ricordo il caso del padre che voleva chiamare il proprio figlio Varenne (cavallo vincitore di molte corse).

Il nostro codice civile – art. 262 – stabilisce che il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento avviene nello stesso momento, il figlio assumerà il cognome del padre.

Questa la regola sino al 2016. In quell’anno una sentenza (286) della Corte Costituzionale ha riconosciuto la possibilità (il diritto) di affiancare il cognome materno al paterno. Ma SOLO con accordo degli stessi altrimenti avrà solo il cognome del padre. In caso di accordo il cognome materno seguirà il paterno.

Non è possibile invertire l’ordine né scegliere di utilizzare il solo cognome materno.

Esistono escamotage?

Sì! Uno, ma applicabile solo in caso di convivenza more uxorio: i genitori non devono essere sposati… ma la procedura è lunga, complicata e costosa.

Un’altra strada, che esula dalla volontà dei genitori, è che una volta divenuto maggiorenne, il figlio decida di cambiare cognome.

Oppure di aggiungere il cognome della madre a quello del padre (pratica esplicabile presso il Comune di residenza e sempre accettata).

Diversa, invece, la procedura di sostituzione del cognome materno a quello paterno. Per assurdo, prevede il consenso del padre e motivazioni specifiche.

Alcune note sulla procedura

Fino al 2012 si poteva cambiare cognome solo da maggiorenni con l’autorizzazione del Ministro dell’Interno, che accoglieva entro un anno motivando che “la richiesta si basa su motivazioni di carattere affettivo”.

Successivamente, con decreto Presidente della Repubblica 24/02/2012, la domanda va proposta al Prefetto, con conseguente riduzione dei tempi.

Inoltre si deve argomentare la richiesta, non più ricorrendo a mere clausole di stile come quella sopra indicata.

Come funziona in alcune parti del resto del mondo?

In Francia il figlio può ricevere o entrambi i cognomi o anche uno solo.

In Germania la coppia può utilizzare il cognome coniugale, che può essere preceduto o seguito da quello dei singoli coniugi.

Nel Regno Unito il figlio può avere il cognome di uno dei genitori, di entrambi oppure uno diverso in assoluto.

In Spagna, il doppio cognome è regola, l’ordine è deciso dai genitori.

In Islanda si usa il patronimico al posto del cognome: ogni persona assume come cognome il nome del padre seguito dal suffisso son se maschio, dottir se femmina.

In Russia viene utilizzato il patronimico seguito dal cognome.

In Tibet, in Eritrea ed in Etiopia i cognomi non esistono.

Sara Astorino, legale, consulente Aduc