AUA – Autorizzazione Unica Ambientale comunale

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L’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), introdotta dal D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 (entrato in vigore il 13 giugno 2013) “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale”, è il provvedimento rilasciato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale per le piccole e medie imprese, relativamente ai titoli abilitativi specificati all’art. 3 dello stesso decreto.

Come definito all’art. 1 comma 1 del D.P.R. 59/2013 e dalla Circolare del Ministero dell’Ambiente n. 49801 del 7 novembre 2013, devono richiedere l’A.U.A. le piccole e medie imprese come definite all’art. 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, e gli impianti non soggetti alla disciplina dell’A.I.A. (Autorizzazione Integrata Ambientale).

Per maggiori informazioni sull’A.U.A. – Autorizzazione Unica Ambientale e sulla normativa in materia, è possibile consultare l’editoriale dedicato

Per quanto riguarda gli atti ambientali di competenza comunale, i Comuni rilasciano l’A.U.A. nei casi in cui il gestore dell’impianto sia assoggettato alla comunicazione o nulla osta di cui all’articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Nulla osta impatto acustico)


La domanda deve essere presentata allo Sportello Telematico SUAP che la inoltra per via telematica all’Autorità competente per la procedura. Trascorsi 30 giorni senza richiesta d’integrazioni, la domanda si iintende regolarmente presentata. Se l’A.U.A. sostituisce atti ambientali per i quali la conclusione del procedimento è inferiore o pari a 90 giorni, l’Autorità competente adotta il provvedimento finale entro 90 giorni e lo trasmette al SUAP che rilascia il titolo.

Resta ferma la possibilità di indire la conferenza dei servizi o l’obbligo se previsto dalla legge. Se l’A.U.A. sostituisce titoli abilitativi ambientali per i quali la conclusione del procedimento è superiore a 90 giorni, il S.U.A.P. indice entro 30 giorni la conferenza dei servizi. L’Autorità competente adotta l’A.U.A. entro 120 giorni dal ricevimento della domanda, salvo integrazioni.

Le spese e i diritti sono quelli previsti per i vari provvedimenti più eventuali diritti d’istruttoria. La somma totale dei costi istruttori però non supera la somma totale di quello il soggetto già pagava per i vari titoli oggetto dell’A.U.A. prima dell’entrata in vigore della disciplina.

Importante: poiché i moduli pubblicati nel portale vengono spesso aggiornati, si consiglia di scaricare la modulistica dal sito per ogni nuova pratica da inoltrare. 


L’A.U.A. ha una durata di 15 anni decorrenti dal rilascio. Il rinnovo deve essere chiesto almeno 6 mesi prima della scadenza.