Autocertificazione e decertificazione

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L’art. 15 della legge 12 novembre 2011, n.183 “legge di stabilità 2012”, ha modificato la disciplina del rilascio dei certificati da parte delle Pubbliche Amministrazioni che, dal 1° gennaio 2012 , possono essere rilasciati solo per la loro produzione ai privati.

Dal 1 gennaio 2012 le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di servizi pubblici devono richiedere e accettare solo autocertificazioni e non più certificati.

La DIRETTIVA n. 14 del 2011 – “Adempimenti urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’articolo 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183” chiarisce che, da tale data, le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati, e a condizione che sulle stesse, a pena di nullità, sia apposta la dicitura “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”. 

Nei rapporti con gli organi della Pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle  dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall’ atto di notorietà. Conseguentemente le amministrazioni e i gestori non possono più accettarli né richiederli.